1. Enti e organi P.A. – Determinazioni dell’organo consiliare – Nuova istanza – Deliberazione susseguente ha carattere autonomo – Carenza d’interesse su impugnazione precedenti deliberazioni avente medesimo oggetto
2. Enti e organi della P.A. – Adozione da parte di Giunta di proposta variante proveniente da privato – Successiva deliberazione Consiglio comunale di proposta inoltrata da Giunta – Legittimità
1. Le determinazioni dell’organo consiliare adottate su nuova istanza del privato, sono autonome, con una nuova e autonoma motivazione e, come tali, determinano la carenza d’interesse sull’impugnazione vertente le precedenti deliberazioni del medesimo organo sul medesimo oggetto.
2. Sebbene spetti solo alla Giunta avanzare proposte di variante, deve tuttavia rilevarsi che non vi è alcun ostacolo, normativo o di principio, che impedisca alla Giunta di far propria la proposta del privato e inoltrarla poi al Consiglio comunale per la delibera. Tale iter risulta pienamente legittimo.
1813/2O11
N. 01906/2003 REG.RIC.
N. 01764/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 1906 del 2003, proposto da: Pinto Donato, Dambrosio Antonio, Dirienzo
Giuseppe, Nigro Domenico, Nigro Tommaso, Panaro Francesco, Patella
Giuseppe, Patella Rosa, Pucci Anna, Pucci Lucia, Tafuni Pasquale, Vitale
Angela, Vitale Vito, rappresentati e difesi dall’avv. Carlo Rella, con
domicilio eletto con l’avv. Carlo Rella in Bari, presso l’avv.Vinci in via
Putignani 158;
contro
Comune di Altamura in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea
Debernardis, con domicilio eletto con l’avv. Andrea Debernardis in Bari, presso
l’avv. Amendolito in viale Borsellino 23;
nei confronti di
Priore Giovanni;
sul ricorso numero di
registro generale 1764 del 2004, proposto da: Pinto Donato, rappresentato e
difeso dagli avv. Giovanna Iacovone, Pierluigi Balducci, con domicilio eletto
presso l’avv. Giovanna Iacovone in Bari, via Melo, 114;
contro
Comune di Altamura in
persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea
Debernardis, con domicilio eletto con l’avv. Andrea Debernardis in Bari, presso
l’avv. Amendolito in viale Borsellino 23;
nei confronti di
Priore Giovanni in proprio
e quale titolare della omonima impresa edile, rappresentato e difeso dall’avv.
Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gagliardi
La Gala in Bari, via Abate Gimma, 94;
p e r
l’annullamento
quanto al ricorso n. 1906
del 2003: della delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 9.7.2003, e di ogni
altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorchè non
conosciuto. quanto al ricorso n. 1764 del 2004: del permesso di costruire
n.114/004 dell’8/4/2004; ove occorra, del parere espresso dal Dirigente del 3°
Settore Urbanistica, Territorio e Ambiente del 7.4.2004;
ove occorra, del nulla
osta paesaggistico ed ambientale rilasciato dal funzionario incaricato arch.
Visaggio in data 29.3.2004; dell’atto di permuta tra l’impresa di costruzione
Giovanni Priore ed il Comune di Altamura del
12.2.2004; del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Dirigente
del 3° Settore Urbanistica, Territorio e Ambiente in data 22.1.2004; di ogni
altro atto presupposto, connesso e conseguente. Con i motivi aggiunti
depositati il 3 giugno 2005 S1 chiede l’annullamento: della delibera C.S. n.
75/2005 avente ad oggetto “sistemazione dell’area in abitato di Altamura
compresa tra via Harrar-Imola- Bengasi di proprietà di Priore Giovanni.
Acquisizione direttive”; della delibera C.S. n. 234 dell’11.4.2005, di
rettifica della precedente; dell’avviso pubblicato sui quotidiani dell’avvenuto
deposito del Piano ricadente in zona B1 (via Imola-via Harrar-via Bengasi); con
i successivi motivi aggiunti depositati il 2 febbraio 2010 il ricorrente Pinto
Donato ha impugnato la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 20/10/2009 avente
ad oggetto “variante parziale al PRG per la ridefinizione urbanistica
dell’area compresa tra via Harrar, via Bengasi e via Imola. Adozione ai sensi
dell’art. 16 L.R. 56/80”; con l’atto di motivi aggiunti depositato in data
15 novembre 2010, si chiede l’annullamento: della delibera C.C. n. 58
del 29.7.2010 avente ad oggetto “esame
osservazioni ed adozione
definitiva della variante parziale al P.R.G. per la ridefmizione urbanistica
dell’area compresa tra Via Harrar, Via Bengasi e Via Imola. Richiedente: Priore
Giovanni”.
Visti i ricorsi e i
relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Altamura e dell’Impresa Edile Priore Giovanni; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del gIorno 10
novembre 2011 la dotto Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Carlo Rella, per la
parte ricorrente del ricorso 1906/2003; l’avv. Andrea Debernardis, per il
Comune resistente; l’avv. Pierluigi Balducci, anche su delega dell’avv.
Giovanna Iacovone, per la parte ricorrente Pinto Donato; l’avv. Franco
Gagliardi La Gala, per l’impresa controinteressata; Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso n.
1906/2003 Pinto Donato, Dambrosio Antonio, Dirienzo Giuseppe, Nigro Domenico,
Nigro Tommaso, Panaro Francesco, Patella Giuseppe, Patella Rosa, Pucci Anna,
Pucci Lucia, Tafuni Pasquale, Vitale Angela, Vitale Vito hano impugnato la
delibera con la quale il Comune di Altamura ha dichiarato di interesse pubblico
la soluzione progettuale, comportante variante alle previsioni di PRG, con la
quale Priore Giovanni, quale proprietario delle particelle 981,237, 690, foglio
165/B del Comune ha previsto una
risistemazione dell’intera area di sua proprietà , con accorpamento delle due
zone edificabili tipizzate B/1, cessione delle aree a viabilità , svincolo e
spazio a verde/parcheggio e realizzazione di un fabbricato di civile
abitazione.
I ricorrenti hanno
diffidato il Comune a non adottare i provvedimenti conseguenti, specialmente
laddove la superficie edificabile fosse stata assentita in misura superiore a
quella risultante dagli allineamenti, di circa 89 mq.
A sostegno del ricorso
sono state articolate le seguenti censure: 1. illegittimità per violazione del
principio di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa, in quanto
l’organo consiliare aveva adottato la delibera senza verificare e precisare
l’esatta estensione della variante al PRG, senza adeguata istruttoria e
ponderazione dell’interesse pubblico; 2. eccesso di potere per erronea
presupposizione di fatto, in quanto la delibera prevede una variante anche
sulla particella 841, non di proprietà di Giovanni Priore, senza che sia
previsto alcun procedimento che consenta l’intervento su tale particella; 3.
violazione di legge, non essendo stato seguito il procedimento per l’adozione
della variante prescritto dall’art. 12 L.R. 20/2001. Si è costituito il Comune
di Altamura eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse,
non avendo i ricorrenti addotto il danno che gli deriverebbe dal provvedimento
impugnato ed avendo esposto le censure in via del tutto generica; nel merito ha
chiesto il rigetto del gravame.
Con il ricorso n.
1764/2004 Donato Pinto, quale residente in via Bengasi 75 e quindi in stabile
collegamento con l’area in questione, ha impugnato il permesso di costruire n.
114/2004, rilasciato 1’8.4.2004 in favore dell’impresa edile Giovanni Priore,
il parere del Dirigente del Settore urbanistica, il nulla osta paesaggistico ed
ambientale, l’atto di permuta tra l’impresa Priore ed il Comune, il certificato
di destinazione urbanistica del 22.1.2004.
Il ricorrente ha esposto
che le particelle interessate (nn. 2070 e 2071, ex 981, 2066 e 2067, ex 237,
841 e 2069) erano destinate in parte a zona Bi di completamento – le prime due
– in parte a verde di quartiere S2B e viabilità pubblica.
Di tali particelle quelle
destinate a completamento erano situate in posizione isolata, mentre quelle a
verde vicino agli altri edifici, di tal che il Priore aveva proposto al Comune
la risistemazione dell’area con permuta con il Comune tra i suoli privati e
quelli pubblici. Successivamente il Priore, non avendo ancora ottenuto il
permesso di costruire sull’istanza depositata il 25.1.2002, aveva richiesto
altro titolo abilitativo su un progetto differente e dimensionalmente ridotto,
che aveva ottenuto il benestare del funzionario incaricato e del Dirigente del
III settore del Comune, con determinate prescrizioni; dopo tali pareri però
l’istante aveva rinunciato alla richiesta, e successivamente ottenuto il
provvedimento favorevole sulla prima istanza, che quindi era rimasta priva dei
necessari pareri. A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti
censure:
1. violazione di legge:
zonizzazione del PRG; eccesso di potere:
travisamento dei
presupposti in fatto e in diritto; difetto di istruttoria, illogicità ,
contraddittorietà ; infatti, nonostante solo l’originaria particella 981 Ce
quindi le nuove 2070 e 2071 originate dal frazionamento della stessa)
possedesse destinazione Bi di completamento, inspiegabilmente il certificato di
destinazione urbanistica indicava che anche la 690, per 36 mq, e la 2069, per 9
mq, erano adibite a tale destinazione; nè poteva considerarsi, a tal fme, la
variante prefigurata con la delibera 50/2003, non portata a termine;
l’illegittimità del certificato aveva poi travolto anche l’atto di permuta e il
permesso di costruire, sullo stesso basati.
2. Eccesso di potere:
difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti in diritto, in quanto
prima del rilascio del permesso di costruire non era stata effettuata alcuna
attività istruttoria come invece era stato deliberato dal Consiglio comunale
con la delibera 50/2003, che dichiarando di interesse pubblico il progetto
aveva demandato al Dirigente del settore una serie di attività .
3. Eccesso di potere per
erronea considerazione dei presupposti, non essendo stata approvata la variante
al PRG. 4. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in diritto,
illogicità , violazione delle norme sul giusto procedimento, difetto di
istruttoria, non avendo l’istanza del 25.1.2002 ottenuto il parere favorevole
del Dirigente con riferimento alla normativa ambientale e paesaggistica.
Si sono costituiti il
Comune di Altamura ed il controinteressato Giovanni Priore chiedendo il rigetto
del ricorso.
Con ordinanza 846 del
27.8.2004 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal
ricorrente Pinto Donato nel ricorso 1764/2004, rilevando il mancato ricorso
alla procedura di variante prima dell’approvazione della variazione progettuale
in esame.
Con il primo ricorso per
motivi aggiunti depositato il 3 giugno 2005 Pinto Donato ha chiesto
l’annullamento della delibera C.S. n. 75/2005 avente ad oggetto
“sistemazione dell’area in abitato di Altamura compresa tra via Harrar-Imola-Bengasi
di proprietà di Priore Giovanni. Acquisizione direttive”, della delibera
C.S. n. 234 dell’11.4.2005, di rettifica della
precedente, e dell’avviso pubblicato sui quotidiani dell’avvenuto deposito del
Piano ricadente in zona Bl (via Imola-via Harrar-via Bengasi).
Il ricorrente ha esposto
che la prima delibera era stata assunta dal Commissario Prefettizio con i
poteri della Giunta per adottare la variante in ossequio al pronunciamento del
TAR, mentre la seconda era stata assunta, con lo stesso contenuto, con i poteri
del Consiglio comunale, a seguito delle osservazioni del ricorrente che aveva
rilevato l’incompetenza in merito della Giunta.
Avverso tali provvedimenti
sono stati dedotti i seguenti vizi: l.violazione dell’art. 38 d.p.r. 380/2001,
dell’art. 11 L. 47/85, eccesso di potere per sviamento e travisamento dei
presupposti, in quanto il Commissario ha adottato le delibere in questione per
sanare il vizio procedimentale del permesso di costruire, che invece doveva
ritenersi nullo in quanto in contrasto con l’assetto
urbanistico;
2. eccesso di potere per
perplessità e contraddittorietà , travisamento dei presupposti in diritto,
violazione dei principi di nominatività e tipicità , non essendo l’attività
svolta dal Commissario riconducibile ad alcun tipico strumento urbanistico;
3. violazione dell’art. 21
L.R. 56/80, dell’art. 16 L.R. 20/2001, eccesso di potere per difetto di
istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto,
contraddittorietà , in quanto dalla pubblicazione della delibera sembrava che si
trattasse dell’adozione di un piano particolareggiato, ma la procedura
utilizzata ai sensi dell’art. 21 L.R. 56/80 era applicabile solo in assenza di
variante, in quanto altrimenti si sarebbe dovuto prima adottare la variante;
4. violazione dell’art. 20
L.R. 56/80, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei
presupposti di fatto, per l’assenza degli allegati normativamente previsti; 5.
violazione dell’art. 16 L.R. 56/80, degli artt. 11 e 12 L.R. 20/2001,
dell’art. 48 d.lgs. 267/2000, incompetenza, eccesso di potere per difetto di
istruttoria, in quanto anche a voler qualificare le delibere come adozione di
variante, non era stato seguito il procedimento prescritto dall’art. 16 L.R.
56/80, in quanto la variante avrebbe dovuto essere proposta dalla Giunta e non
dal privato;
6. eccesso di potere,
difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti In fatto,
contraddittorietà , non essendo stata correttamente valutata la rispondenza
all’interesse pubblico della soluzione progettuale;
7. eccesso di potere,
travisamento dei presupposti in diritto, perplessità , sviamento, con
riferimento alla seconda delibera, non potendosi procedere alla rettifica nel
caso di incompetenza. Con i successivi motivi aggiunti depositati il 2 febbraio
2010 il ricorrente Pinto Donato ha impugnato la delibera di Consiglio Comunale
n. 35 del 20/10/2009 avente ad oggetto “variante parziale al PRG per la
ridefinizione urbanistica dell’area compresa tra via Harrar, via Bengasi e via
Imola. Adozione ai sensi dell’art. 16 L.R. 56/80”.
Il ricorrente ha esposto
che il Consiglio Comunale, sul presupposto della parziale fondatezza dei primi
motivi aggiunti, ha revocato gli atti commissariali e ha adottato una nuova
variante al PRG ai sensi dell’art. 16 L.R. 56/80 sulla base della nuova istanza
di sistemazione dell’area proposta dal Priore in data 8.1.2009.
In tale
atto sono state dedotte le seguenti doglianze: 1.eccesso di potere per
travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità ,
contraddittorietà , in quanto, nonostante solo l’originaria particella 981 Ce
quindi le nuove 2070 e 2071 originate dal frazionamento della stessa)
possedesse destinazione B1 di completamento, inspiegabilmente il certificato di
destinazione urbanistica indicava che anche la 690, per 36 mq, e la 2069, per 9
mq, erano adibite a tale destinazione, quantificando l’area edificabile in mq
222, anche superiore a quella richiesta, di mq 210; anche con la delibera
impugnata, per effetto di tale travisamento, l’area destinata a completamento
viene ridimensionata in mq 175 anzichè negli effettivi mq 89;
2.eccesso di potere per illogicità , essendo inconciliabile la nuova delibera
con l’iniziale delibera 50/2003 che aveva dichiarato l’interesse pubblico del
progetto; 3. violazione dell’art. 16 L.R. 56/80, degli artt. 11 e 12 L.R.
20/2001, dell’art. 48 d.lgs. 267/2000, eccesso di potere per difetto di
istruttoria, sviamento di potere, non potendo la proposta di variante provenire
dal privato e non dalla Giunta; 4. eccesso di potere per difetto di
istruttoria, travisamento, contraddittorietà , non essendo stato valutato il
pubblico interesse alla base dell’operazione. Con l’atto di motivi aggiunti
depositato in data 15 novembre 2010, si chiede l’annullamento: della delibera
C.C. n. 58 del 29.7.2010 avente ad oggetto “esame osservazioni ed adozione
defInitiva della variante parziale al P.R.G. per la ridefmizione urbanistica
dell’area compresa tra Via Harrar, Via Bengasi e Via Imola. Richiedente: Priore
Giovanni”. A sostegno di tale impugnativa sono stati dedotti: l.eccesso di
potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria,
illogicità , contraddittorietà , in quanto, nonostante solo l’originaria
particella 981 Ce quindi le nuove 2070 e 2071 originate dal frazionamento della
stessa) possedesse destinazione B1 di completamento, inspiegabilmente il
certifIcato di destinazione urbanistica indicava che anche la 690, per 36 mq, e
la 2069, per 9 mq, erano adibite a tale destinazione, quantifIcando l’area edificabile
in mq 222, anche superiore a quella richiesta, di mq 210; anche con la delibera
impugnata, per effetto di tale travisamento, l’area destinata a completamento
viene ridimensionata in mq 175 anzichè negli effettivi mq 89;
2. eccesso di potere per
illogicità , essendo inconciliabile la nuova delibera con l’iniziale delibera
50/2003 che aveva dichiarato l’interesse pubblico del progetto; 3. violazione
dell’art. 16 L.R. 56/80, degli artt. 11
e 12 L.R. 20/2001, dell’art. 48 d.lgs. 267/2000, eccesso di potere per difetto
di istruttoria, sviamento di potere, non potendo la proposta di variante
provenire dal privato e non dalla Giunta;
4. eccesso di potere per
difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà , non essendo stato
valutato il pubblico interesse alla base dell’operazione; 5. travisamento dei
presupposti e delle premesse, difetto di istruttoria, contraddittorietà ,
arbitrarietà , illegittimità derivata, essendo le delibere del 2009 e del 2010
comunque basate su atti illegittimi, ovvero la delibera 50/2003, il permesso di
costruire, il certificato di destinazione urbanistica, sospesi dal TAR ma mai
revocati dal Comune.
All’udienza pubblica del
10.11.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di
carenza di legittimazione attiva e di interesse sollevata dal Comune
resistente e dal controinteressato essendo i ricorsi in parte improcedibili e
in parte infondati. Il ricorso n. 1906/2003, infatti, deve essere dichiarato
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la delibera
50/2003 impugnata è stata completamente superata sia dalle delibere 75 e 234
del 2005, poi revocate dallo stesso Consiglio comunale, che dalla successiva
delibera 35/2009, impugnata con il secondo atto di motivi aggiunti, nella quale
viene espressamente riponderato e nuovamente dichiarato il pubblico interesse
della nuova proposta progettuale depositata dal Priore in data 8.1.2009,
evidenziando in particolare “che con il nuovo disegno urbanistico si
perverrebbe ad una sistemazione razionale dell’assetto viario, del verde, dei
parcheggi della zona ricompresa tra via Imola-Harrar- Bengasi”.
Alla luce di tale
motivazione, e del fatto che i provvedimenti del 2009 e del 2010 sono stati
assunti su una nuova istanza del Priore, non può quindi sostenersi che tali
delibere trovino la loro fonte nella precedente n. 50/2003, trattandosi,
invece, di autonome determinazioni dell’organo consiliare che non necessitano
del presupposto giuridico della precedente delibera.
Di conseguenza, essendo del
tutto mutato per effetto dei provvedimenti sopravvenuti l’assetto
precedentemente configurato, l’interesse del ricorrente si sposta
sull’impugnazione degli stessi, non potendo il Pinto sortire più alcun
risultato favorevole dall’annullamento della delibera 50/2003.
Del pari sono improcedibili il ricorso principale n. 1764/2004, avverso il
permesso di costruire e il certificato di destinazione urbanistica, in quanto,
con riferimento al primo provvedimento, nella successiva delibera 58/2010 si
chiarisce espressamente che “l’intervento di variante di cui alla D.C.C.
35/2009 è finalizzato al rilascio di un nuovo permesso di costruire che andrà a
sostituire il precedente p.d.c. n. 114/2004”, con conseguente perdita di
ogni interesse del Pinto all’annullamento di tale ultimo atto, così come i
motivi aggiunti proposti avverso le delibere 75 e 234/2005, revocate
dall’amministrazione comunale. Devono quindi essere esaminate le impugnazioni
proposte avverso le delibere 35/2009 e 58 2010, di adozione provvisoria e definitiva
della variante in questione. Con riferimento al primo punto, deve evidenziarsi
che la delibera impugnata contiene, a pago 2, un puntuale raffronto da cui si
evince che la quantificazione dell’area destinata a completamento B1 in mq.
175, quindi ridotta rispetto agli originari mq 222 o 210, corrisponde alla
sommatoria dei metri quadri aventi tale destinazione in ciascuna delle
particelle interessate; con riferimento a tale raffronto e calcolo, che anche
in questo caso supera quanto contenuto nel precedente certificato di
destinazione urbanistica impugnato con il ricorso principale e, quindi, non è
affetto da invalidità derivata dallo stesso, nessuna
puntuale e specifica contestazione viene mossa dal ricorrente, che si limita a
riportare le generiche doglianze che erano contenute
nell’originario ricorso, di tal che il motivo deve ritenersi infondato. Del
pari è infondato il secondo motivo, relativo all’eccesso di potere per
illogicità , per contrasto con la delibera 50/2003, ID quanto come già sopra
riportato il provvedimento in esame procede ad una nuova ed autonoma
dichiarazione di interesse pubblico, con nuova ed autonoma motivazione.
Quanto alla violazione
dell’art. 16 L.R. 56/80, degli artt. 11 e 12 L.R. 20/2001, dell’art. 48 d.1gs.
267/2000, poichè la proposta di variante non potrebbe provenire dal privato ma
solo dalla Giunta, deve rilevarsi che non vi è alcun ostacolo, normativo o di
principio, che impedisca alla Giunta di far propria la proposta del privato e
inoltrarla poi al Consiglio comunale per la delibera, tale iter risultando
pertanto pienamente legittimo e immune da vizi.
Infine va anche respinto
il quarto motivo, relativo alla asserita mancata valutazione del pubblico
interesse, in quanto, come sopra affermato, il Consiglio ha operato una nuova
delibazione dello stesso, in materia che, investendo atti discrezionali, può
essere sindacata solo a fronte di illogicità o contraddittorietà del processo
decisionale.
Per le medesime
considerazioni va respinta l’impugnazione della delibera n. 58 del 29.7.2010,
avente ad oggetto “esame osservazioni ed adozione definitiva della
variante parziale al P.R.G. per la ridefinizione urbanistica dell’area compresa
tra Via Barrar, Via Bengasi e Via Imola. Richiedente: Priore Giovanni”,
essendo riproposte avverso tale atto le medesime censure già esaminate
avverso la delibera precedente. Le spese di lite devono compensarsi, in ragione
dell’esito della lite, con riferimento al ricorso RG 1906/2003, mentre con
riferimento al ricorso 1764/2004 seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui
ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso
RG 1906/2003;
dichiara improcedibile il
ricorso principale RG 1764/2004 e il primo atto di motivi aggiunti;
respinge i successivi motivi
aggiunti;
condanna Pinto Donato alla
rifusione in favore dell’Impresa Edile Priore Giovanni e del Comune di Altamura
delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000 oltre accessori di legge
per ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella
camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei
magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani,
Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
30 novembre 2011
IL SEGRETARIO (Art. 89, co.
3, cod. proc. amm.)