1. Sanità e farmacie – Affidamento dei servizi di ausiliarato, pulizia, portierato e facchinaggio a società in house – Legittimità – Ragioni
2. Contratti pubblici – Servizi pubblici locali – Estraneità al concetto di servizio pubblico locale dei servizi di ausiliarato, pulizia, portierato e facchinaggio di una P.A. – Ragioni
3. Giustizia e processo – Azione di annullamento degli atti di affidamento di servizi a società in house da parte della p.A. – Giurisdizione del G.A. – Sussiste
1. E’ legittimo l’affidamento da parte della A.S.L. dei servizi di ausiliarato, pulizia, portierato e facchinaggio a società in house appositamente costituita, interamente pubblica e soggetta a “controllo analogo”, stante il loro rapporto di necessità e di strumentalità con i servizi sanitari svolti istituzionalmente (Cons. St. 11 marzo 2011, n. 1573), non essendovi, allo stato della normativa comunitaria e nazionale, alcun obbligo di esternalizzazione delle attività suscettibili di esercizio in forma imprenditoriale (appalti o concessioni).
2. I servizi di ausiliarato, pulizia, portierato e facchinaggio, in quanto strumentali allo svolgimento delle finalità istituzionali della P.A., non rientrano nel concetto di servizio pubblico locale ex artt. 112 e 113 T.U.EE.LL. e, di conseguenza, non rientravano neppure nell’ambito di applicazione dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 abrogato dal D.P.R. n. 113/2011.
3. L’azione di annullamento degli atti di affidamento dei servizi di ausiliarato, pulizia, portierato e facchinaggio da parte della P.A. a società in house, appositamente costituita, a capitale interamente pubblico e soggetta a “controllo analogo” è devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. e.1) c.p.a..
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N. 00940/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00946/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 946 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
“Team Service” società consortile a r.l.., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Paccione, Mario Sanino, Franco Coccoli, Lorenzo Aureli, con domicilio eletto presso Luigi Paccione in Bari, via Q.Sella, 120;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Gianvito Giannelli, con domicilio eletto presso Gianvito Giannelli in Bari, via Melo 198; Provincia di Bari; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso Luca Alberto Clarizio in Bari, via Vito Nicola De Nicolo’ n.7;
nei confronti di
“Sanità service” s.r.l.
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari n. 0713. del 15 aprile 2010 con la quale è stata costituita la società “Sanità service” s.r.l., a capitale sociale interamente pubblico;
b) per quanto occorrer possa della relazione del “Gruppo di Lavoro per l’attivazione del progetto di sperimentazione gestionale mediante l’istituto dell’in house providing” allegata alla predetta deliberazione Direttoriale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari n. 0713/2010, della Delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 745 del 5 maggio 2009, della Delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2477 del 15 dicembre 2009 e della Delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 939 dei 31 marzo 2010;
e) della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari n. 1086 del 1 giugno 2010 – non conosciuta dalla ricorrente – con la quale è stato nominato l’Amministratore unico della “Sanità service” s.r.l..;
d) di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dalla ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti
a) della deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Bari n. 1357 del 15 luglio 2011 con il quale l’Amministrazione ha deliberato “…di affidare i servizi di ausiliarato, pulizia, portierato e facchinaggio alla società in house “Sanità service” s.r.l. per la durata di anni 6, salvo rinnovo alla scadenza…”;
b) della deliberazione n. 1352 del 9 luglio 2010 con la quale è stato approvato lo Statuto della società “Sanità service” s.r.l.;
e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 587 el 28 marzo 2011;
d) di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale Bari e della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Emilio Reboli, su delega dell’avv. L. Paccione, per la parte ricorrente; l’avv. Gianvito Giannelli, per l’Asl resistente; l’avv. Anna Del Giudice, su delega dell’avv. Luca Alberto Clarizio, per la Regione Puglia.;
Il Collegio considerata ad un sommario esame l’infondatezza della pretesa azionata, impregiudicata ogni questione in rito eccepita, atteso che:
– quanto alla censura di violazione dell’art 3 c. 27 l.244/2007, i servizi di pulizia, ausiliariato o portierato e facchinaggio oggetto dell’impugnato affidamento possono dirsi strettamente necessari in relazione alle finalità istituzionali dell’ASL, atteso proprio il rapporto di strumentalità con lo svolgimento degli stessi servizi sanitari (Consiglio di Stato 11 marzo 2011, n.1573 in riforma della sent. 1898/2010 della I Sez di questo Tribunale);
– le prestazioni in oggetto, estranee al concetto di pubblico servizio locale di cui agli art 112 e 113 t.u.e.l., non rientrano nemmeno nell’ambito di applicazione dell’art 23-bis del d.l. 112/2008 pro tempore applicabile, e oggi abrogato con d.p.r. 113/2011;
– in definitiva, la scelta organizzativa dell’in house providing mediante costituzione, nella fattispecie, della società “Sanità service” s.r.l., interamente pubblica e soggetta a “controllo analogo”, non pare censurabile in sede di giurisdizione di legittimità , non essendovi allo stato – neppure in sede comunitaria – alcun obbligo di esternalizzazione delle attività suscettibili di esercizio in forma imprenditoriale, siano esse appalti o concessioni;
Ritenuto pertanto di dover respingere la suindicata istanza cautelare, ravvisata altresì la mancanza del periculum in mora
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore dell’ASL Bari e della Regione Puglia, che liquida in complessivi 3.000,00 euro di cui 1.500,00 euro in favore dell’ASL Bari e 1.500,00 della Regione Puglia.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)