1. Giustizia e processo – Ricorso incidentale “paralizzante” – Esame prioritario – Necessità  anche in fase cautelare


2. Giustizia e processo – Ricorso incidentale – Termini dimidiati ex art.120, comma 5, D.Lgs n.104/2010 – Inapplicabilità 

1. Il ricorso incidentale, qualora manifesti in astratto l’idoneità  a far venir meno l’interesse alla coltivazione del ricorso principale, deve esser esaminato prioritariamente e ciò anche in fase cautelare. 


2. La dimidiazione dei termini disposta dal comma 5 dell’art.120 del Codice del processo amministrativo, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non opera con riferimento alla proposizione del ricorso incidentale (fattispecie precedente alla modifica recata dal D.Lgs. n.195/2011).

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Ric. TAR n. 1831 – 2011; sentenza 21 maggio 2012, n. 979 – 2012

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N. 00934/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01831/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2011, proposto da Amra Communication Solutions di Corrado Azzollini & Co. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Spadavecchia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Guerra in Bari, corso Cavour, 97;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Sivo, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Provincie di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia e Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
Comune di Bari;

nei confronti di
Fidanzia Sistemi s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 197;

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– della determinazione n. 148 dell’1.9.2011, successivamente conosciuta, del Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia con cui è stata aggiudicata in via definitiva all’impresa Fidanzia Sistemi s.r.l. la gara per l’acquisto di uno “spazio pubblicitario su infrastruttura large-format in centro urbano”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi il verbale del 15.7.2011 ed il disciplinare, nei limiti indicati in ricorso;
nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con richiesta di subentro e per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Fidanzia Sistemi s.r.l., della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Provincie di Bari, Barletta – Andria – Trani e Foggia e del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Fidanzia Sistemi s.r.l.;
Vista la domanda di concessione di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Carlo Tangari, su delega dell’avv. Nicola Spadavecchia, Giovanni Sivo e Sabino Persichella;
 

Ritenuto che il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Fidanzia Sistemi s.r.l., avendo natura paralizzante, debba essere esaminato prioritariamente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4);
Ritenuta la tempestività  del ricorso incidentale poichè proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione del ricorso principale; che il suddetto termine non è soggetto al regime di cui all’art. 120, comma 5 cod. proc. amm. (i.e. trenta giorni, termine valido unicamente per il ricorso principale ed i motivi aggiunti) in mancanza di un’espressa previsione normativa in tal senso; che trova pertanto applicazione la previsione normativa di cui all’art. 119, comma 2 cod. proc. amm. in forza della quale il dimezzamento dei termini processuali non opera per la proposizione del ricorso incidentale (cfr. T.A.R. Puglia, sede di Lecce, Sez. II, 26 gennaio 2011, n. 113 e T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 1203);
Considerato che il ricorso incidentale appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, fondato in quanto la ricorrente principale Amra sarebbe dovuta essere esclusa poichè ha proposto non uno (come espressamente richiesto dalla lex specialis di gara), bensì tre impianti pubblicitari in tre distinte zone di Bari, peraltro ciascuno di superficie inferiore a 100 mq.;
Rilevato che la predisposizione di un unico impianto di non meno di 100 mq. è requisito di partecipazione imprescindibile in quanto costituente l’oggetto stesso della gara;
Ritenuto conseguentemente che l’istanza cautelare di cui al ricorso principale non possa essere accolta per carenza di interesse della società  Amra;
Ritenuto, infine, che in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare di cui al ricorso principale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)