1. Pubblica sicurezza – Stranieri (in particolare: cittadini extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Rilascio – Regolarizzazione ex art. 1-ter l.n. 102/2009 – Diniego – Per mancata presentazione del datore di lavoro – Legittimità
2. Pubblica sicurezza – Stranieri (in particolare: cittadini extracomunitari) – Regolarizzazione ex art. 1-ter l.n. 102/2009 – Finalità – Rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione – Esclusione
3. Pubblica sicurezza – Stranieri (in particolare: cittadini extracomunitari) – Regolarizzazione ex art. 1-ter l.n. 102/2009 – Finalità
1. E’ legittimo il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per la regolarizzazione ex art. 1-ter d.l. n. 78/2009(conv. in l.n. 102/2009) laddove il datore di lavoro non si sia presentato alla convocazione disposta dall’interessata Amministrazione. Il procedimento di emersione di cui alla predetta disposizione normativa è infatti rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, sicchè, ove costui dimostri il suo disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la p.A. si viene a trovare nell’impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all’emersione del lavoratore straniero.
2. L’art. 1-ter d.l. n. 78/2009 (conv. in l.n. 102/2009) non consente che l’emersione del lavoro irregolare possa essere finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione ed infatti, dal comma 7 della norma in esame emerge che il perfezionamento della pratica consegue soltanto alla stipula del contratto di soggiorno, che all’evidenza non può che essere finalizzata alla prosecuzione del rapporto di lavoro irregolare della cui emersione si tratta.
3. La regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari già esauriti o non destinati a proseguire o non ancora iniziati per indisponibilità del datore di lavoro non corrisponde alla ratio della norma di cui all’art. 1-ter d.l. n. 78/2009 (conv. in l.n. 102/2009), in quanto non è interesse dello Stato consentire in massa a cittadini immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.
NOTA: conforme a Tar Puglia – Bari, II, sent. n. 1770 del 18.11.2011; Tar Puglia – Bari, II, sent. n. 1771 del 18.11.2011; Tar Puglia – Bari, II, sent. n. 1773 del 18.11.2011.
N. 01769/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01720/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2011, proposto da:
Amjad Usman, rappresentato e difeso dall’avv. Ivana Nicolò, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, piazza Massari n.6;
contro
Prefettura di Bari – S.U.I. e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per la declaratoria
di illegittimità del provvedimento di rigetto-archiviazione, conosciuto dal ricorrente in data 29.06.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il Pres. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori Nessuno comparso;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per la regolarizzazione della parte ricorrente ex lege 102/2009.
Il suddetto provvedimento si fonda sul fatto che il datore di lavoro non si è presentato alla convocazione disposta dall’intimata Amministrazione.
Il ricorso, proposto dallo straniero interessato all’emersione, è infondato.
In proposito il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 marzo 2011, n. 817, con i precedenti ivi riportati; TAR Toscana, II, n. 918/2011; TAR Lombardia, Brescia, I, n, 493/2011, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 23 giugno 2011 , n. 536), secondo cui il procedimento di emersione ex art. 1-ter della L. n. 102/2009 è rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro e quindi, se il predetto datore dimostri il suo disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare nell’impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all’ emersione del lavoratore straniero.
Non può trovare accoglimento la censura di violazione della circolare n. 7950/2009, in quanto il comma 2 dell’art. 1-ter della suddetta L. n. 102/2009 condiziona l’avvio del procedimento di emersione all’impulso del solo datore di lavoro, con l’esclusione di ogni potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare.
La suddetta statuizione non consente che l’emersione del lavoro irregolare possa essere finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione ed infatti, dal comma 7 della norma in esame emerge che il perfezionamento della pratica consegue soltanto alla stipula del contratto di soggiorno, che all’evidenza non può che essere finalizzata alla prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui emersione si tratta.
D’altronde la regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari già esauriti o non ancora iniziati o non destinati a proseguire per indisponibilità del datore di lavoro (nel caso di specie in ricorso si assume il licenziamento del ricorrente già dal febbraio 2010) non corrisponde alla ratio della norma, in quanto non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività lavorativa la permanenza nel territorio.
Nè il datore di lavoro può essere obbligato a stipulare il contratto di lavoro, cui per cause sopravvenute alla presentazione dell’istanza di emersione, non abbia più interesse a porre in essere o a proseguire.
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)