Enti e organi P.A. – Ordinanze contingibili e urgenti – Presupposti – Esclusione

In caso di servizio posto ad esclusivo carico dei Comuni, quando non si tratti di eventi nuovi eccezionali o imprevedibili, le ordinanze contigibili ed urgenti adottate in luogo di provvedimenti ordinari di organizzazione del servizio stesso sono illegittime. 

 
N. 01759/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2003, proposto da: 
Azienda Unità  Sanitaria Locale Ba/2, rappresentata e difesa dall’avv. Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. Avv. F. S. Dodaro via Imbriani, 26; 

contro
Comune di Trani; 

per l’annullamento
a) dell’ordinanza n. 273 del 2 dicembre 2003, emessa dal Sindaco di Trani, con la quale si ordina alla ASL BA/2 “di riavviare ed esercitare, in via provvisoria di somma urgente, il servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap, da e per i siti riabilitativi, già  in carico sino a tutto il 15.11.2002” all’interno del territorio del suddetto Comune (all. n. 2);
b) dell’ordinanza n. 284 del 18 dicembre 2002, emessa dal Sindaco di Trani, per quanto di ragione, con la quale si ordina alla Azienda AMET S.p.A. di Trani “di assicurare in via di emergenza e per conto ed in danno dell’AUSL BA/2 il servizio di trasporto dei soggetti in situazione di handicap, con deficit motorio, da e per i Centri di Riabilitazione utilizzando i mezzi a disposizione ed in esercizio della stessa Azienda per il trasporto pubblico, dotati delle attrezzature per il trasporto dei non deambulanti o con difficoltà  motorie”;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Antonio Pasca e udito pèer la ricorrente l’avv. Giovanni Spinelli, su delega dell’avv. E. Tomasicchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La A.S.L. BA/2 con sede in Barletta, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Su iniziativa del Direttore Generale della A.U.S.L. ricorrente, in data 3 ottobre 2002 si è tenuta una Conferenza dei Servizi Territoriali presso la sede dell’Azienda U.S.L. BA/2 con la partecipazione dei Comuni di Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Giovinazzo, tutti rientranti nella competenza territoriale della A.U.S.L., per discutere delle modalità  con cui espletare il servizio di trasporto dei portatori di handicap, nel rispetto della normativa regionale medio tempore intervenuta e per effetto della quale il servizio è stato posto ad esclusivo carico dei comuni.
Nella circostanza il Direttore Generale – in considerazione della necessità  di razionalizzare e contenere la spesa dell’Azienda – ha invitato i Comuni alla gestione diretta, quanto prima possibile, del trasporto dei disabili dalle rispettive residenze ai Centri di Riabilitazione e viceversa, osservando che l’Azienda Sanitaria aveva sostenuto indebitamente e per vari anni un ingente onere (€ 5.868.215,05).
Nella medesima seduta il Direttore Generale ha avvertito le Amministrazioni che l’Azienda avrebbe proseguito il servizio di trasporto de quo, fino al 31 ottobre 2002, termine poi ulteriormente prorogato al 15 novembre 2002, per dare modo ai Comuni di predisporre tutto il necessario per il passaggio di gestione del servizio.
Nelle more l’Assessorato alla Sanità  della Regione Puglia, con circolare prot. n. 24/19043/7 del 28.10.2002 ha supportato la decisione assunta dalla A.S.L. BA/2.
Nell’inerzia dei Comuni interessati, la ASL BA/2, dapprima con nota del 30 ottobre 2002, prot. n. 68826 e poi con telegramma del 12 novembre (cui hanno fatto seguito ulteriori atti di diffida del 12 e 13 novembre 2002) li ha diffidati ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il servizio in questione a far data dal 16 novembre 2002.
Con le impugnate ordinanze il Sindaco di Trani ha ordinato alla A.U.S.L./BA2 “di riavviare ed esercitare, in via provvisoria e di somma urgenza il servizio ¦” e alla AMET s.p.a. ” di assicurare in via di emergenza e per conto e in danno della AUSL/BA2 il servizio di trasporto dei soggetti in situazione di handicap ¦”.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 50 co. 5 D. Lgs. n. 267/00; violazione dell’art. 2 L. n. 241/90; eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti e di istruttoria, motivazione perplessa ed apparente; incompetenza;
 

2) violazione di legge; eccesso di potere e incompetenza;
3) violazione di legge: violazione dell’art. 8 co. 1 lett. a) L. R. n. 21/00, in relazione all’art. 26 L. n. 833/78, ai principi generali D. Lgs. n. 502/92, all’art. 12 co. 2 lett. e) L. R. n. 10/77, alle “Linee Guida n. 2/1994” del Ministero della Salute ed alla circolare dello stesso Ministero del 6.4.98 prot. DPV 4/AG13/1267/225;
4) violazione ed eccesso di potere sotto altro e diverso profilo.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Trani.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 263 del 27.3.03 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’Udienza del 26 ottobre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Sono invero fondati in particolare il primo e il terzo motivo di ricorso.
Occorre premettere che l’A.U.S.L. BA/2 ricorrente, in relazione alla ormai incombente esigenza di razionalizzazione e di contenimento della spesa, dopo aver verificato di aver in passato sostenuto il servizio trasporto dei disabili dalla residenza ai centri di riabilitazione (con un esborso complessivo negli anni di € 5.868.215,05), ha per tempo comunicato ai Comni interessati di non poter più assicurare detto servizio a proprie spese, invitandoli a procedere ad una autonoma organizzazione del servizio medesimo, disponendo tuttavia di proseguire nell’erogazione del servizio fino al 31.10.02, termine successivamente prorogato al 15.11.02, proprio al fine di evitare disagi all’utenza e per consentire ai Comuni interessati di adottare i necessari provvedimenti.
Nonostante l’ulteriore diffida in tal senso rivolta ai Comuni medesimi da parte della A.U.S.L. n. 68826 del 30.10.02, non sono stati adottati provvedimenti di organizzazione del servizio e sono intervenuti gli impugnati provvedimenti contingibili e urgenti.
Da quanto sopra emerge ictu oculi l’illegittimità  dei provvedimenti impugnati anzitutto per difetto di tutti i presupposti di contingibilità  e urgenza, atteso che non trattandosi di eventi nuovi eccezionali o imprevedibili, bensì di una questione da tempo sottoposta all’esame dell’autorità  comunale e alla quale si sarebbe dovuto far fronte esclusivamente con i mezzi ordinari.
Risulta pertanto evidente la violazione dell’art. 50 co. 5 D. Lgs. n. 267/00, nonchè l’eccesso di potere per erronea presupposizione ed anzi sviamento dalla causa tipica, considerato che il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente risulta non conferente e tende surrettiziamente a validare l’omessa adozione di provvedimenti secondo i mezzi ordinari.
E’ altresì fondato il terzo motivo di ricorso, atteso che, in disparte la circolare dell’Assessorato alla Sanità  della Regione Puglia del 28.10.02, ai sensi della L.R. n. 21/00 (art. 8), attuativa della L. n. 59/97 e del D. Lgs. n. n. 112/98, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap, sia in ambito scolastico che presso centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, pur dipendendo funzionalmente dalle Aziende U.S.L. competenti per territorio, è posto a carico anche e soprattutto degli enti locali interessati che sono tenuti a concorrere al finanziamento del servizio medesimo, secondo intese da realizzarsi attraverso apposite conferenze di servizi.
Il Comune di Trani viceversa in luogo di accedere ad una definizione convenzionale del riparto eventuale degli oneri economici tra i Comuni e le Amministrazioni interessate, ha ritenuto di adottare le impugnare ordinanze, che vanno pertanto annullate.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono giustificati motivi per denegare alla ricorrente il rimborso delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie il ricorso n. 224 del 2003, proposto dalla Azienda U.S.L. BA/2 e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Denegato alla ricorrente il rimborso delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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