Commercio, industria, turismo – Autorizzazione commerciale – Attività  di vendita nel mercato rionale – Limitazioni – Sussistono
 

L’intervenuta liberalizzazione dell’esercizio dell’attività  commerciale e la bipartizione semplificata dei nuovi settori merceologici in “alimentari” e “non alimentari”, ad opera del D.Lgs. n. 114/1998, incontrano limitazioni nella pianificazione commerciale delle attività  di vendita all’interno del mercato rionale, finalizzata ad assicurare un loro corretto andamento e favorire un adeguato assortimento dei prodotti anche nell’interesse dei consumatori. In particolare, è giustificata la selezione ad opera del Comune delle specifiche attività  di vendita, differenziando sul piano merceologico l’assegnazione dei posti nell’ambito dei mercati, indipendentemente dal contenuto dell’autorizzazione commerciale in sè considerata.
 
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Vedi Cons. di Stato, sez. V, sentenza 13 febbraio 2013, n. 865 – 2013; ordinanza 25 luglio 2012 n. 2902 – 2012 ric. n. 4293 – 2012 
 
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N. 01751/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01858/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2010, proposto da: 
Vitangelo Tangorra, rappresentato e difeso dall’avv. Tobia Renato Binetti, con domicilio eletto presso Tobia Renato Binetti in Bari, via Amendola, 172/C; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Lanza e Rosaria Basile, con domicilio eletto presso Rossana Lanza in Bari, via P. Amedeo, 26; 

per l’annullamento
della Determina Dirigenziale della Città  di Bari Ripartizione Sviluppo Economico Settore Commercio – Ufficio Aree Pubbliche n. 2010/263/00228 del 14.09.2010, comunicata con nota prot. n. 221204 del 22.9.2010, pervenuta a mezzo di raccomandata A/R in data 27.9.2010, con la quale si revoca l’Autorizzazione Amministrativa n. 5359 del 12.1.2009 e si rilascia una nuova A.A. sostitutiva della precedente (n. 7901 del 16.9.2010);
di ogni atto al predetto comunque presupposto e connesso, ancorchè non conosciuto;
nonchè per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 c.c. causato dall’adozione dell’atto gravato con conseguente condanna del Comune di Bari al detto ristoro da quantificarsi ex art. 1226 c.c. e/o comunque per il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies comma 2 l. n. 241/90 anch’esso da quantificarsi in via equitativa;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv.ti V.zo Floro e R. Lanza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente – iscritto al Registro Esercenti il Commercio presso la C.C.I.A.A. di Bari per la vendita al minuto di prodotti alimentari – impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, in una con la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Con istanza del 19.12.06, il ricorrente ha chiesto al Comune di Bari il rilascio di autorizzazione per la vendita al dettaglio di frutta secca, olive, prodotti conservati, prodotti del suolo, bevande e taralli presso il mercato giornaliero coperto sito in via G. Fortunato ” via Omodeo.
La Ripartizione Sviluppo Economico-Settore Commercio del Comune di Bari, dopo aver comunicato con nota prot. n. 67403 Cat VIII/CL 5 del 7.3.2008 l’accoglimento della predetta istanza – limitando le tipologie merceologiche alla sola vendita di frutta secca, olive, prodotti conservati, bevande e taralli, con esclusione quindi della vendita di prodotti del suolo – ha assegnato un box all’interno dell’area mercatale con canone mensile di € 200,00 oltre iva.
La consegna al ricorrente del box contrassegnato con il n. 2 è avvenuta in data 4.5.2008.
In seguito il Comune di Bari ha comunicato (in data 12.1.09) il rilascio da parte della Ripartizione Sviluppo Economico dell’Autorizzazione Tipo A (su posteggio) n. 5359 per l’esercizio dell’attività  di commercio su area pubblica, settore merceologico “Alimentare subordinato al nulla osta igienico sanitario”, categoria “prodotti alimentari in genere” e, in data 19.5.2009, cui ha fatto seguito la Determinazione Dirigenziale n. 2009/263/00082 del 24.3.2009, recante la definitiva assegnazione e concessione in uso decennale del box n. 2 per la tipologia merceologica “Alimentari”.
Con nota prot. n. 154435 del 15.6.2009, la Ripartizione Sviluppo Economico, informata del fatto che il ricorrente esercita altresì la vendita di frutta fresca e di altri prodotti di natura differente rispetto a quelli per cui era stato autorizzato, ha ricordato la limitazione prevista dalla nota prot. n. 67403 Cat VIII/CL 5 del 7.3.2008 consistente nell’attività  di vendita alla sola frutta secca, precisando che trattasi di categoria merceologica per la quale era stata disposta l’assegnazione “al fine di diversificare le attività  commerciali” ed “evitare contrasti di ogni genere all’interno della struttura”.
Con la medesima nota l’Amministrazione ha invitato il ricorrente a consegnare la propria autorizzazione “per la relativa rettifica “.
Il Comune di Bari, dopo aver respinto le osservazioni del ricorrente, con nota prot. n. 269426 del 3.11.09 ha confermato quanto in precedenza esposto, invitando nuovamente il ricorrente al deposito della licenza n. 5359 del 12.1.09 per consentire la variazione delle categorie merceologiche ivi riportate.
Con nota del 27.9.2010 l’Amministrazione resistente, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento di revoca, ha notificato la determinazione di revoca dell’Autorizzazione Amministrativa n. 5359 del 12.1.2009 per vendita di prodotti non autorizzati giusta nota prot. n. 91909 del 13.4.2010 e il rilascio di nuova autorizzazione, sostitutiva della precedente, finalizzata alla vendita di frutta secca, olive, prodotti conservati, bevande e taralli con esclusione, dunque, dei “prodotti del suolo”.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge: errata interpretazione ed applicazione degli art. 2, 5, 28 della L. n. 114/98 nonchè degli artt. 1, 4, 5, 6 della L.R. n. 18/2001, nonchè dei prìncipi di libertà  di iniziativa economica, tutela della concorrenza e del mercato; eccesso di potere per insufficiente ed errata istruttoria, contraddittorietà , difetto di motivazione, violazione dei principi in tema di autotutela, del procedimento tipico, ingiustizia manifesta;
2) violazione di legge: errata interpretazione ed applicazione dell’art. 29 della L. n. 114/98 nonchè dell’art. 9 della L.R. n. 18/2001, nonchè dell’art. 21 quinques della in. 241/90. Eccesso di potere per insufficiente ed errata istruttoria, mancata ponderazione dell’interesse pubblico in rapporto a quello del privato, contraddittorietà , difetto di motivazione, violazione del procedimento tipico, ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 48/11 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza del 12 ottobre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è infondato.
Deve anzitutto evidenziarsi che il ricorso proposto e le censure dedotte muovono da errori presupposti in diritto.
Ed invero l’intervenuta liberalizzazione dell’esercizio dell’attività  commerciale e la bipartizione semplificata dei nuovi settori merceologici in “alimentari” e “non alimentari” ad opera del D.Lgs. 31/03/98 n.114 ( Decreto Bersani) ispirate all’esigenza di liberalizzazione di mercato e al principio di libera concorrenza, costituiscono circostanze che, pur definendo ed ampliando l’ambito ed i contenuti dell’esercizio dell’attività  commerciale in se considerata, nulla hanno a che vedere con l’esercizio dell’attività  di vendita e con l’assegnazione di un posto nell’area mercatale di quartiere, soggetta a speciale normativa.
La speciale normativa non attiene all’esercizio dell’attività  commerciale in se considerata, bensì all’assegnazione del posto all’interno del mercato rionale ed alla specifica destinazione della connessa attività  di vendita.
Di conseguenza, se il ricorrente – in virtù della licenza posseduta e dopo l’avvento delle nuove disposizioni di cui al Decreto Bersani – non incontra limitazione alcuna nell’ambito del settore merceologico ” alimentare” (in esplicazione dei principi di libera concorrenza e di iniziativa economica), viceversa non può pretendere di condizionare l’assetto organizzativo e la pianificazione commerciale ove intenda esercitare la sua attività  all’interno di mercato rionale.
Le specifiche problematiche e le esigenze connesse all’assetto commerciale del mercato rionale, giustificano infatti, ampliamente, la limitazione e la selezione delle specifiche attività  di vendita al fine di assicurare un corretto andamento dell’attività  e di favorire adeguato assortimento di prodotti nell’interesse anche dei consumatori.
L’art. 28 comma del D.Lgs n. 114/99 prevede: “Il Comune sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività , nonchè le modalità  di assegnazione dei posteggi, la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere”.
La legge regionale 24/07/2001 n. 18, in attuazione della normativa nazionale, prevede a sua volta espressamente che il Comune possa differenziare sul piano merceologico l’assegnazione dei posti nell’ambito dei mercati, anche secondo criteri di esclusiva vendita di determinati prodotti e limitazioni, indipendentemente dal contenuto dell’autorizzazione commerciale in se considerata (art. 3.2, art.6 comma 5).
Proprio sulla base di tale quadro normativo, il Comune di Bari ha adottato la delibera GM 17/01/2002 n. 24, in cui si prevede che l’assegnazione del posteggio nei mercati giornalieri coperti sia subordinato alla condizione che “non ve ne siano altre analoghe per la tipologia merceologica richiesta”.
Da quanto sopra, si evince anzitutto l’inammissibilità  del ricorso sotto duplice profilo, atteso che – da un lato – non risulta neanche impugnata la presupposta delibera GM Comune di Bari n.24 del 17/01/2002, mentre – dall’altro – il ricorso introduttivo non risulta notificato al alcun controinteressato.
La manifesta infondatezza del ricorso nel merito consente tuttavia financo di prescindere dalla valutazione dei suindicati profili di inammissibilità .
Appare del resto evidente la ratio legis che è quella di assicurare adeguato assortimento di prodotti, diversificando le attività  commerciali e considerate le ridotte dimensioni del mercato coperto rionale.
Il ricorso va dunque respinto sia con riferimento all’azione impugnatoria, sia con riferimento alla connessa domanda risarcitoria, per la quale difettano tutti i presupposti.
In tale senso deve dunque provvedersi.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al rimborso – in favore del Comune di Bari – delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per spese, diritti e onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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