1. Procedimento amministrativo – Obbligo di concludere il procedimento per la concessione di benefici economici conseguenti ad aggravamento delle condizioni di salute connesse allo status di vittima del terrorismo


2. Pubblico impiego – Concessione di benefici economici per vittima del terrorismo – Sufficienza del parere della Commissione Medica Ospedaliera
 
3. Risarcimento del danno – In presenza di procedimento amministrativo finalizzato all’attribuzione retroattiva di benefici economici – Non spetta

1. Sussiste l’obbligo a carico dell’Amministrazione di concludere il procedimento volto al riconoscimento, in favore del ricorrente, di ulteriori benefici economici connessi allo status di vittima del terrorismo, derivanti dall’aggravamento delle condizioni di salute accertate dalla competente Commissione medico-legale.
2. Ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 510/99, la valutazione del C.M.O. in composizione integrata è prevista come definitiva, restando escluso il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Pertanto, alla stregua del definitivo accertamento dell’aggravamento, l’Amministrazione avrebbe dovuto attribuire i connessi benefici economici, attesa l’incompetenza, nel caso di specie, del Comitato di verifica delle cause di servizio.
 
3. L’attività  amministrativa che potrebbe condurre all’attribuzione dei benefici richiesti ora per allora, preclude qualsivoglia valutazione in ordine alla domanda risarcitoria, che va pertanto disattesa.

 
N. 01750/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01724/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1724 del 2010, proposto da: 
Stefano Sakellarides, rappresentato e difeso dagli avv. Ciro Testini e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29; 

contro
Ministero dell’Interno il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 559/c/3/e/pp/194 dell’1.07.2010, notificato al ricorrente in data 18.08.2010 ed avente ad oggetto il rigetto dell’istanza del sig. Sakellarides tendente al riconoscimento degli ulteriori benefici economici previsti per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206/2004 e conseguenti all’aggravamento dell’infermità  dal 15% al 25% della capacità  lavorativa;
– del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
– Ministero dell’Economia e delle Finanze, reso nell’adunanza n. 426/2008 del 28.07.2008;
– di ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
e per l’accertamento
del diritto del sig. Sakellarides al riconoscimento degli ulteriori benefici previsti dalla legge per le vittime del terrorismo in conseguenza del riconosciuto aggravamento della sua patologia;
e per il risarcimento
dei danni subiti e subendi e quantificati, ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis Legge n. 206/2004, nella differenza tra il trattamento di quiescenza che il ricorrente percepisce e quello pari all’ultima retribuzione percepita, dal 25.05.2007 (data della verifica da parte della commissione ospedaliera integrata dell’aggravamento della patologia) sino al soddisfo, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonchè nelle mensilità  non percepite dell’assegno vitalizio previsto dall’art. 5, dal 25.05.2007 sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. C. Testini e l’avv. dello Stato I. Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente – sovrintendente della Polizia Penitenziaria in quiescenza – impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, in una con la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Il ricorrente ha prestato servizio presso il carcere di Trani dal 5.9.1979 al 12.1.2007, periodo durante il quale ha subìto, insieme ad altri 18 agenti, un sequestro ad opera di un commando di detenuti aderenti alle Brigate Rosse dal 28.12.1980 al 30.12.1980.
L’evento ha provocato nel ricorrente una menomazione dell’integrità  psico-fisica certificata dalla Commissione dell’Ospedale Militare di Bari “Bonomo” e valutata nel 15% della diminuzione della capacità  lavorativa.
Con decreto prot. n. 559/C/3/E/8/A.C del 17.6.02 il Capo della Polizia, in qualità  di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha riconosciuto al ricorrente la qualifica di vittima del terrorismo in ragione della dipendenza da causa di servizio delle lesioni subite.
In esito ad una successiva visita medica tenutasi in data 25.5.07, la Commissione Medica dell’Ospedale Militare di Bari ha riconosciuto al ricorrete l’aggravamento dello stato di infermità  permanente dal 15% al 25% a cui non ha fatto seguito alcuna determinazione finalizzata alla liquidazione, in favore del ricorrente, di un adeguamento economico da parte del Ministero dell’Interno.
Nella perdurante inerzia del Ministero dell’Interno il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento, chiedendo condannarsi l’ Amministrazione alla conclusione del procedimento volto al riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità  derivante da evento terroristico dal 15% al 25%.
Con sentenza di questo T.A.R. n. 204/10 il predetto ricorso è stato accolto.
Nelle more il Ministero della Giustizia ha denegato il riconoscimento da causa di servizio delle infermità  denunciate, conformandosi al parere del Comitato di Verifica del 28.7.08.
Tali provvedimenti sono stati impugnati dal ricorrente con ricorso n. 737/10 proposto innanzi a questo T.A.R..
Il medesimo parere del Comitato di Verifica costituisce il presupposto della comunicazione di preavviso di rigetto adottata dal Ministero dell’Interno con nota del 24.3.10.
Il ricorrente ha quindi rappresentato all’Amministrazione resistente che i due procedimenti, l’uno finalizzato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’altro finalizzato al riconoscimento della dipendenza dell’infermità  da evento terroristico, sono tra loro indipendenti.
Con l’impugnato provvedimento l’Amministrazione intimata ha respinto le osservazioni del ricorrente e confermato il diniego.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione degli artt. 5 e 6 D.P.R. n. 510/99; violazione della L. n. 206/2004; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, erroneità  dei presupposti, contraddittorietà  manifesta, illogicità  ed ingiustizia manifesta;
2) eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità , carenza di motivazione, ingiustizia manifesta;
3) violazione di legge; eccesso di potere, manifesto travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, carenza di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le cause di servizio, nonchè il Ministero della Giustizia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 12 ottobre 2011, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è fondato.
Deve anzitutto rilevarsi che il ricorrente ha già  ottenuto il riconoscimento come vittima del terrorismo a seguito del sequestro di persona subito ad opera dell’organizzazione terroristica Brigate Rosse all’interno del carcere di Trani per la durata di giorni due.
L’infermità  permanente nella misura del 15% della capacità  lavorativa è stata già  riconosciuta a suo tempo in favore del ricorrente.
Ciò premesso, anche a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 1962/2008, l’Amministrazione dell’Interno aveva l’obbligo di concludere il procedimento volto al riconoscimento in favore del ricorrente degli ulteriori benefici economici connessi allo status di vittima del terrorismo.
La commissione medica integrata dell’Ospedale militare di Bari ha riconosciuto un aggravamento dell’infermità  dal 15% al 25% in data 25/05/2007 e con sentenza di questo Tribunale n 20/04/2010 è stato altresì ordinato alle amministrazioni intimate di concludere l’iter procedimentale relativo all’aggravamento dell’infermità .
Rileva il Collegio risulta anzitutto fondato il primo motivo di censura.
Ed invero l’impugnato diniego si supporta al parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell’Economia delle Finanze n. 426/08 del 28/07/02008, il quale esclude la dipendenza da causa di servizio dell’infermità  disturbo d’ansia post traumatico da stress, in quanto patologia “scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano di frequente su personalità  predisposte;non rinvenendosi, nel caso di specie documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità  e durata, a favorirne lo sviluppo¦”
Ai sensi della normativa vigente e, in particolare leggi 302/90, D.P.R. 510/99 e legge 206/04, il riconoscimento dello status di vittima del terrorismo e della mafia e dei connessi benefici economici risultano puntualmente ed esaustivamente delineati.
In particolare, ex art. 5 D.P.R. 510/99, la valutazione del CMO, in composizione integrata risulta prevista come definitiva, restando escluso pertanto il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, anche in considerazione della specifica previsione di altro e diverso organo ( Commissione consultiva presso il Ministero dell’Interno ex art. 11 D.P.R. citato), che può rendere parere in ordine alla sussistenza dei presupposti, ma sempre con esclusione dei profili medico – sanitari.
Pertanto, alla stregua del definitivo accertamento dell’aggravamento, escluso l’eventuale ricorso al parere della Commissione Consultiva del Ministero dell’Interno (trattandosi di mero aggravamento della patologia), l’Amministrazione avrebbe dovuto attribuire i connessi benefici economici, attesa peraltro l’incompetenza nel caso di specie del Comitato di verifica delle cause di servizio.
I benefici economici, connessi alla condizione di vittima del terrorismo, risultano infatti nettamente distinti dai benefici ( pensione privilegiata equo indennizzo) dipendenti da causa di servizio, risultando altresì previsto per i primi un diverso e speciale procedimento.
Il presupposto per il riconoscimento dei benefici vittima del terrorismo è infatti costituito dall’accertato collegamento concausale dell’infermità  accertata con una azione o episodio di matrice terroristica, non già  con i contenuti e le modalità  di prestazione dell’attività  di servizio.
Il ricorso va dunque accolto relativamente all’azione impugnatoria.
Quanto alla domanda alla domanda di risarcimento del danno, rileva invece il Collegio che, in disparte l’inammissibilità  della stessa per assoluta genericità  e per assoluto difetto di prova, in esecuzione della presente sentenza l’Amministrazione dovrà  adottare nuova conclusiva determinazione in ordine all’Istanza di aggravamento e all’attribuzione dei benefici economici connessi, ponendosi tale provvedimento peraltro come costitutivo del sorgere del diritto (trattandosi di diritto soggettivo condizionato).
L’ulteriore attività  amministrativa, che potrebbe in ipotesi ed anzi verosimilmente condurre all’attribuzione dei benefici richiesti ora per allora, preclude al Collegio qualsivoglia valutazione in ordine alla domanda risarcitoria, che va pertanto allo stato disattesa.
Il ricorso va quindi respinto per tale parte.
La parziale soccombenza giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1724/2010, proposto da Sakellarides Stefano, lo accoglie in parte e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Spese compensate fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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