1. Pubblico impiego – Concorsi ed esami – Concorso per titoli – Prove orali – Provvedimento di non ammissione – Rapporto con il provvedimento di approvazione della graduatoria finale – Lesione immediata e definitiva dell’interesse del candidato destinatario del provvedimento di non ammissione


2. Pubblico impiego – Concorsi ed esami – Concorso per titoli – Prove orali – Provvedimento di non ammissione – Impugnazione – Ricorso non notificato ad un controinteressato collocato in posizione migliore nella graduatoria finale – Conseguenze  – Inammissibilità 


3. Pubblico impiego – Concorsi ed esami – Concorso per titoli – Procedimento concorsuale disciplinato nell’avviso ovvero nel bando di concorso – Impugnazione – Ricorso che non censuri anzitutto l’avviso ovvero il bando di concorso – Conseguenze  -Inammissibilità 

1. In materia di concorsi (nella specie: concorso interno, per titoli, indetto dal CNR per posti a tempo indeterminato di primo ricercatore di II livello), la lesione dell’interesse del candidato si realizza in modo definitivo già  con il provvedimento di non ammissione alle prove orali, ben prima dell’ulteriore fase di approvazione della graduatoria finale.


2. In materia di concorsi, deve pronunciarsi l’inammissibilità  del ricorso proposto dal candidato non ammesso alle prove orali allorchè il ricorso medesimo non venga notificato anche ad alcuno dei controinteressati, identificabili negli idonei collocati nella graduatoria in posizione migliore rispetto a quella attribuita al ricorrente.


3. In materia di concorsi, deve pronunciarsi l’inammissibilità  del ricorso teso a contestare la legittimità  del procedimento concorsuale seguito, se non venga impugnato anzitutto l’avviso ovvero il bando di concorso che tale procedimento abbia puntualmente delineato.

N. 01749/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2010, proposto da: 
Angelo Sisto, rappresentato e difeso dagli avv. Ettore Sbarra e Carlo Guarini, con domicilio eletto presso Ettore Sbarra in Bari, via Egnatia, 15; 

contro
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Gabriele Bucci; 

per l’annullamento
– della disposizione dirigenziale n. 00413995 del 12.06.2006, con la quale sono stati approvati gli atti del procedimento concorsuale, la graduatoria e nominati i vincitori del concorso interno, per titoli, a n. 16 posti, aumentati a 25 con disposizione n. 0056226 del 13 luglio 2007, di 1° ricercatore per l’Area disciplinare “Scienze Agrarie” bandito, con provvedimento di prot. 1954091 del 9 giugno 2004, ai sensi dell’art. 64 del CCNL del comparto degli Enti di Ricerca per il quadriennio 1998-2001;
– di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali, in quanto lesivi, ed in particolare le schede di valutazione dei titoli dei candidati e tutti i verbali della Commissione esaminatrice, compresa la comunicazione di esclusione dal colloqui orale prot. n. 0031235 del 13.04.2005;
e con contestuale richiesta di risarcimento del danno.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. C. Guarini e avv. dello Stato I. Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame Sisto Angelo, dipendente del C.N.R. con la qualifica di ricercatore di III livello, impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, con condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Con istanza del 10.7.04 il ricorrente ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso interno per titoli indetto dal CNR con bando 364.4 prot. n. 1954091/04 per 277 posti a tempo indeterminato di Primo ricercatore di II livello, corredando la domanda della documentazione richiesta dal bando ed in particolare del suo curriculum attestante tutti i titoli posseduti (pubblicazioni, brevetti, incarichi espletati ecc.).
Con nota del Dirigente dell’Ufficio Concorsi, notificata in data 13.4.06, il ricorrente non è stato ammesso al colloquio in ragione dello scarso punteggio ottenuto (37/60) nella valutazione dei titoli; punteggio inferiore al limite minimo previsto dal bando di 40/60 (art. 5 co. 3) necessario per consentire l’accesso alla fase concorsuale successiva consistente in un colloquio innanzi alla Commissione esaminatrice.
Terminata tale ultima fase, con determina dirigenziale n. 00413995 del 12.6.06 è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso.
Dopo aver esercitato il diritto di accesso agli atti concorsuali, il ricorrente, assumendo l’illegittimità  della procedura, ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma per l’annullamento della stessa.
Con ordinanza dell’1.12.07 la predetta Autorità  Giudiziaria ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, valutando viceversa sussistere la giurisdizione sulla controversia in esame, anche in conformità  all’orientamento delle SS.UU. della Cassazione all’epoca in vigore.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso in data 21.7.08 ex art. 414 c.p.c. innanzi al G.d.L. di Bari, il cui giudizio è ancora pendente.
Nelle more, essendo intervenuto un nuovo orientamento delle SS.UU. della Cassazione in virtù del quale la controversia in esame rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame innanzi a questo Tribunale, chiedendo riconoscersi il beneficio della rimessione in termini in ragione del contrasto tra le pronunce della Suprema Corte.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90, dell’art. 8 D.P.R. n. 487/94 e dell’art. 97 Cost.;
2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, carente e illogica motivazione; ovvero contraddittorietà , abnormità  procedimentale, disparità  di trattamento, illogicità  manifesta;
A) violazione dell’art. 64 CCNL e 8 D.P.R. 487/94;
B) mancanza di idonei parametri generali nella valutazione dei titoli;
C) disparità  di trattamento, manifesta illogicità  e irragionevolezza nella valutazione dei titoli scientifici dei singoli candidati.
Si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale delle Ricerche, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 12 ottobre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile sotto vari profili.
Occorre anzitutto considerare e premettere che la lesione dell’interesse del ricorrente si è realizzata in modo definitivo già  con il provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale e, quindi, in data 13.4.2006, ben prima logicamente della ulteriore fase di approvazione della graduatoria, avvenuta in data 12.6.2006.
Alla stregua di quanto sopra risulta evidente la irricevibilità  del ricorso per tardività  .
Anche tuttavia a voler prescindere dal suddetto profilo di irricevibilità , nonchè da quello ulteriore relativo alla litis pendenza rispetto al ricorso proposto innanzi al Giudice del lavoro di Bari ed avente identico oggetto e contenuto, il ricorso risulta comunque inammissibile sotto duplice ulteriore motivo, circostanza quest’ultima che rende ininfluente nel caso in esame qualsivoglia valutazione circa l’istanza di rimessione in termini.
Il ricorso è invero anzitutto inammissibile in quanto non notificato ad alcuno dei controinteressati, identificabili negli idonei alla progressione verticale collocati tra il decimo e il ventiseiesimo posto della graduatoria.
Il ricorso è inoltre inammissibile, atteso che il ricorrente contesta la legittimità  del procedimento concorsuale seguito nella parte in cui prevede una preliminare valutazione dei titoli finalizzata all’ammissione alla prova orale, procedimento che tuttavia è quello esattamente delineato dall’avviso o bando di concorso, bando non impugnato dal ricorrente.
In tale senso deve dunque provvedersi.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al rimborso – in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche – delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per spese, diritti e onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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