1. Giustizia e processo –  Controinteressato – Condomino dissenziente – E’ tale – Omessa notifica – Inammissibilità  ricorso


2. Edilizia e urbanistica – Rapporto fra regolamento condominiale e delibera di assemblea assunta con maggioranza dei condomini – Prevalenza del regolamento


3. Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Annullamento in autotutela – Assenza di posizioni consolidate – Interesse pubblico – Legittimità  dell’azione amministrativa – E’ in re ipsa

1. Il condomino che ha espresso voto contrario nell’assemblea condominiale nel processo amministrativo assume, così come il condominio, la veste di controinteressato con la conseguenza che l’omessa notifica del ricorso al medesimo determina l’inammissibilità  dell’impugnativa.


2. In presenza di un regolamento condominiale che pone il divieto di eseguire lavori sulle parti comuni dell’edificio deve ritenersi ininfluente la delibera di assemblea con cui la maggioranza dei condomini abbia invece prestato l’assenso alla realizzazione delle opere vietate.


3. L’interesse pubblico sotteso all’annullamento in autotutela di un permesso di costruire, in assenza di interferenze con situazioni di aspettativa acquisita o consolidata nel tempo, è ravvisabile in re ipsa nella legittimità  dell’azione amministrativa.

N. 01748/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2004, proposto da: 
Del Mastro Anna e Milanese Leonardo, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio L. Del Mastro, con domicilio eletto presso Nicola Maselli in Bari, largo Valentini, 3; 

contro
Comune di San Marco in Lamis, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Bevilacqua, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. F.Marotti via Imbriani, 91; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 162 prot. 013785 del 6.11.2003, notificata il successivo 11.11.2003, a firma del Capo Ripartizione dell’Area Tecnica del Comune di San Marco in Lamis, Ing. Pasquale Pitullo, di annullamento della Concessione Edilizia n. 68 del 2.07.2002, (doc. 1), e con la quale si è ingiunto altresì il ripristino dei luoghi;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso a quello impugnato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marco in Lamis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per i ricorrenti l’A. L. Del Mastro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiedono l’annullamento.
I ricorrenti riferiscono di essere proprietari dell’appartamento posto al II° e ultimo piano del fabbricato ricadente nel lotto C3/A del Comune di San Marco in Lamis ubicato alla Via L. Cera n. 7 ed in tale veste di aver chiesto e ottenuto dal Comune resistente il rilascio di concessione edilizia n. 68 del 2.7.02, volta alla realizzazione di un terrazzo e di un abbaino.
Con nota dirigenziale prot. n. 8585 del 9.7.03, il Come di San Marco in Lamis ha disposto la sospensione dei lavori in considerazione dell’opposizione agli stessi dell’amministratore condominiale supportata dal regolamento condominiale (art. 4) che vieta i lavori sulle parti comuni dell’edificio.
Tale sospensione è stata successivamente revocata, giusta nota del Responsabile del Servizio Manutenzione prot. n. 9907 dell’1.8.03, per aver i ricorrenti depositato un verbale di assemblea condominiale attestante l’assenso di alcuni dei condomini all’intervento, con esclusione dei condomini che occupano il piano terra.
Sono quindi intervenuti il provvedimento del Capo Ripartizione prot. n. 10108 del 7.8.03, recante la revoca del provvedimento prot. n. 9907 dell’1.8.03 ed infine l’impugnata ordinanza dirigenziale di annullamento della c.e. n. 68/02.
I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380/01 in relazione alla L. n. 10/77; violazione di legge sull’attività  amministrativa; eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, travisamento, carenza di motivazione; disparità  di trattamento;
2) violazione e falsa applicazione della L. n. 47/85 in relazione alla L. n. 10/77; eccesso di potere per insussistenza dei presupposti; travisamento;
3) carenza di legittimazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Marco in Lamis, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 12 ottobre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile prima che infondato.
Il ricorso è anzitutto inammissibile in quanto non notificato nè al condominio nè soprattutto ad alcuno dei controinteressati, facilmente individuabili nei condomini che hanno espresso voto contrario in sede di assemblea condominiale sull’istanza dei ricorrenti (i condomini Tenace Donato-Soccio Piera e Giacobbe Michele-Soccio Angela citati dagli stessi ricorrenti nell’atto introduttivo).
Anche a prescindere tuttavia dal pur assorbente profilo di inammissibilità  di cui sopra, rileva il Collegio è manifestamente infondato anche nel merito.
Ed invero i ricorrenti supportano la propria pretesa alle prescrizioni contenute in un regolamento condominiale, quello relativo al corpo di fabbrica – lotto C/3B (art. 3 ter), il quale prevede: “¦ è esclusiva facoltà  dei proprietari delle unità  immobiliari poste al piano sottotetto (N.C.E.U. foglio 91, mappale 680, subalterni 9 e 10) l’apertura di abbaini, finestre, terrazze e falda del tetto. I lavori non devono arrecare danno alla proprietà  sottostante”.
Come ben evidenziato e provato dalla difesa del Comune il suddetto regolamento condominiale è riferito a un complesso immobiliare – lotto C/3B, adiacente ma distinto e separato da quello dei ricorrenti, che è invece il otto C/3A, in cui vige un autonomo e diverso regolamento condominiale che, all’art. 4 così recita “¦ nessun condomino potrà  eseguire lavori che vano a modificare l’aspetto esteriore del fabbricato o che interessano direttamente o indirettamente le cose comuni”; ed ancora all’art. 5: “L’assemblea potrà  consentire a ciascun condomino di apportare a proprie cure e spese, innovazioni dirette all’uso più comodo o al miglior rendimento della cosa comune, purchè non ledano l’uso e il godimento da parte di tutti i condomini”.
Alla stregua della normativa regolamentare vigente nel condominio di riferimento risulta evidente l’ininfluenza del deliberato condominiale espresso a maggioranza, atteso l’espresso divieto sancito dagli artt. 4 e 5 e considerato che la realizzazione dei lavori di che trattasi, la cui esecuzione precluderebbe l’uso comune del bene latu sensu considerato.
Risultano altresì infondati i restanti motivi di censura ivi compreso quello sull’asserito difetto di uno specifico interesse pubblico in ordine all’annullamento in via di autotutela, atteso che l’interesse pubblico è ravvisabile in re ipsa in ordine alla legittimità  dell’azione amministrativa, in assenza di interferenze con situazioni di aspettativa acquisita o consolidata nel tempo.
In tale senso deve dunque provvedersi.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti al rimborso – in favore del Comune di San Marco in Lamis – delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per spese, diritti e onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria