Giustizia e processo – Azione di accertamento – Omessa impugnazione dell’atto lesivo – Inammissibilità – Fattispecie
Se il ricorrente ha richiesto unicamente l’accertamento della dipendenza delle patologie da causa di servizio senza però impugnare ritualmente il provvedimento dell’amministrazione che conteneva il relativo diniego, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omessa impugnazione dell’atto lesivo (1).
(1) La sentenza n. 1744 del 18.11.2011 ha massima identica.
N. 01743/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00787/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2009, proposto da:
Ruggiero Illuzzi, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco L. De Cesare, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Dalmazia, 179;
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’accertamento
e la declaratoria della dipendenza da causa o concausa di servizio delle patologie affliggenti il ricorrente “ipertensione e nevrosi di allarme con depressione ansiosa reattiva” e relativa
condanna
dei resistenti all’erogazione dell’equo indennizzo di legge, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Mariano Alterio, su delega dell’avv. Francesco L. De Cesare, per la parte ricorrente, nessuno comparso per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Ruggiero Illuzzi ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui è affetto, ovvero ipertensione e nevrosi di allarme con depressione ansiosa reattiva.
A sostegno del ricorso ha dedotto di aver prestato servizio dal 1988 in varie Case Circondariali, tra cui il carcere di massima sicurezza di Trani, e che, nonostante sulla sua istanza la Commissione Medica Ospedaliera si fosse espressa in senso favorevole, riconoscendo tali patologie come dipendenti da causa di servizio, il Comitato di Verifica aveva invece emesso parere motivato in senso contrario, con conseguente decreto di reiezione notificatogli in data 18.2.2009.
Il ricorrente ha contestato quindi l’infondatezza dei presupposti di fatto e di medicina legale posti dall’amministrazione a suffragio del proprio diniego.
Si è costituita l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20.10.2011, preliminarmente evidenziata alle parti la questione della eventuale inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorrente non ha impugnato il decreto di reiezione dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e corresponsione dell’equo indennizzo di legge, notificatogli dal Ministero in data 18.2.2009, come riportato nello stesso ricorso.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, avendo il ricorrente richiesto unicamente l’accertamento della dipendenza delle patologie da causa di servizio senza però impugnare ritualmente il provvedimento dell’amministrazione che conteneva il relativo diniego.
La natura della causa giustifica tuttavia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)