1. Procedimento amministrativo – In tema di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 152/2006 – Termini per la conclusione – Silenzio della p.A. – Azione per la declaratoria di nullità  ex art. 31 c.p.a. – Presupposti per la sua ammissibilità   


2. Procedimento amministrativo – In tema di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n.152/2006 – Termini per la conclusione – Silenzio della p.A. – Illegittimo per violazione dell’obbligo inderogabile di esprimersi sull’istanza

1. In materia di procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione di impatto ambientale sussistono i presupposti di ammissibilità  dell’azione per la declaratoria di nullità  del silenzio prevista dall’art. 31 cod. proc. amm. (titolarità  in capo all’istante di una posizione qualificata legittimante la richiesta, nonchè decorso del termine di conclusione del procedimento che formi il silenzio) allorchè il richiedente abbia presentato alla p.A. istanza per la realizzazione di un progetto (nella specie, un c.d. parco eolico), in quanto ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n.152/2006 la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al temine di giorni 150 dalla presentazione dell’istanza.


2. Qualora il detto temine di conclusione del procedimento sia decorso senza un’espressa pronuncia della p.A. si configura in capo a quest’ultima la violazione di un preciso obbligo costituente principio fondamentale della materia, non derogabile dalle Regioni e dagli altri enti delegati.

N. 01717/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2011, proposto da Eco Puglia Energia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 

contro
Provincia di Foggia; 

per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza per la valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione di un parco eolico nell’agro di Troia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Giuseppe Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La società  ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un parco eolico nel Comune di Troia, presentata il 9 febbraio 2010.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonchè dell’art. 13 della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri degli enti interessati.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.
Alla camera di consiglio del 21 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco eolico progettato nel Comune di Troia.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. n. 152 del 2006.
L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità  ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di valutazione di impatto ambientale.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società  ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, per la valutazione di impatto ambientale della realizzazione di un parco eolico nel Comune di Troia.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria