Giustizia e processo – Ricorso avverso il silenzio – Provvedimento espresso, anche non satisfattivo, successivo alla notifica – Improcedibilità  del gravame per sopravvenuta carenza di interesse

Secondo un principio consolidato, l’adozione di un qualsivoglia provvedimento in risposta alla diffida, anche non pienamente satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, fa venire meno i presupposti per la condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza, rendendo il ricorso improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2007 n. 2237).

N. 01715/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01013/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2011, proposto da Consorzio Trasporti Pubblici Pugliesi (Cotrap), rappresentato e difeso dall’avv. Mario Carrieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Fiume 5; 

contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Maria Nico ed Emilio Toma, con domicilio eletto presso la prima in Bari, via Putignani 168; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Bari sulla richiesta di revisione ed adeguamento dei corrispettivi dovuti al Cotrap per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale;
e per la condanna della Provincia di Bari a provvedere sull’istanza presentata il 4 febbraio 2011, adottando un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Mario Carrieri ed Antonella Martellotta (per delega di Anna Maria Nico ed Emilio Toma);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il consorzio ricorrente espone di essere affidatario del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, in relazione ai servizi minimi, in virtù di contratto stipulato con la Provincia di Bari il 21 gennaio 2005.
Con istanza del 4 febbraio 2011, ha chiesto alla Provincia di provvedere sull’adeguamento del corrispettivo, per l’intero anno 2010, in attuazione di quanto previsto all’art. 4 del predetto contratto.
Non avendo ricevuto risposta, ha adito questo Tribunale con ricorso consegnato per la notifica il 19 maggio 2011, per chiedere la condanna della Provincia a pronunciarsi sulla richiesta di revisione del prezzo, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm.
Si è costituita la Provincia di Bari, eccependo l’inammissibilità  della domanda e chiedendone in ogni caso il rigetto.
Alla camera di consiglio del 21 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è improcedibile.
La difesa dell’ente ha depositato copia della nota di risposta all’istanza del 4 febbraio 2011, spedita al difensore del Cotrap il 19 maggio 2011 e pervenuta il 20 maggio 2011, con la quale è stato sostanzialmente espresso un diniego alla revisione del corrispettivo, per le motivazioni contenute nell’atto di citazione notificato il 21 marzo 2011 dalla stessa Provincia di Bari (in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal Cotrap per il pagamento dei ratei relativi all’anno 2010).
E’ così venuta meno, dopo la notifica del ricorso, l’inerzia dell’Amministrazione.
Secondo un principio consolidato, l’adozione di un qualsivoglia provvedimento in risposta alla diffida, anche non pienamente satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, fa venire meno i presupposti per la condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza, rendendo il ricorso improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse (tra molte, Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2007 n. 2237).
3. In conclusione, deve dichiararsi l’improcedibilità  del ricorso in epigrafe, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio, considerato che la risposta della Provincia è stata pressochè contemporanea alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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