Pubblica sicurezza – Licenza di porto di fucile per tiro a volo – Diniego – Motivazione – Riferimento a fatti risalenti nel tempo e non  gravi  – Illegittimità 

Le vicende poste a base del diniego della licenza di porto di fucile uso tiro a volo, se risalenti nel tempo e concluse con una rimessa querela ed un provvedimento di archiviazione della Prefettura, non rappresentano circostanze che da sole possano giustificare l’adozione del diniego. Sussistono, pertanto, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini di ordinare il riesame del provvedimento impugnato da parte della p.A..

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TAR ric. n. 1797 – 2011
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N. 00895/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01797/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1797 del 2011, proposto da:

Claudio Vincenzo Daniello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Bello e Mauro Petrarulo, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, via P. Amedeo, n. 82/A;

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Questore della Provincia di Bari Cat 6/F ” P.A.S./2011 del 4 febbraio 2011, notificato al sig. Daniello in data 24 giugno 2011, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo;
-della nota prot.n. 1267/6F/2010 del 22.11.2010 (notificata in data 1.12.2010) della Questura di Bari avente ad oggetto “Preavviso di diniego della licenza porto fucile uso t.v.”;
– di ogni altro provvedimento agli stessi presupposto, connesso o consequenziale ancorchè non conosciuto, specie se indicato nel presente atto;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente al rilascio da parte del Questore della Provincia di Bari della richiesta licenza di porto di fucile per tiro a volo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Francesco Paolo Bello, per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano, per l’Amministrazione resistente;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che gli eventi posti alla base del diniego, peraltro risalenti nel tempo e conclusisi con una rimessa querela ed un provvedimento archiviato dalla Prefettura, non rappresentano circostanze che da sole possano giustificare l’adozione del provvedimento oggetto di gravame, come ritenuto anche dalla Legione Carabinieri Puglia – Stazione di Palo del Colle – che aveva dato il nulla osta alla licenza richiesta dal ricorrente;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, la domanda possa ricevere accoglimento nei limiti dell’ordine all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento oggetto di gravame;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai soli fini del riesame del provvedimento impugnato, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)