La violazione delle prescrizioni sulle distanze tra fabbricati dettate dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, contenuta nel progetto per la realizzazione di immobile residenziale, a base del permesso di costruire impugnato, rende palesemente illegittimo il titolo abilitativo, e fonda l’istanza di sospensione dell’efficacia del permesso di costruire.
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Ric. TAR n. 1819 – 2011, sentenza 22 giugno 2012, n. 1235 – 2012
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N. 00894/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01819/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2011, proposto da:
Giovanni Palmisano, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Abate Gimma, 147;
contro
Comune di Turi, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gallo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Argiro, n. 117;
nei confronti di
Grazio Antonio Catalano e Maria Teresa Carbonara;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del permesso di costruire n. 36 del 15.6.2011, Pratica Edilizia n. 55 del 24.9.2010, rilasciato dal Comune di Turi in favore dei sigg.ri Catalano Grazia Antonio e Carbonara Maria Teresa, in variante al Permesso di Costruire n. 58 del 08.10.2009, per la realizzazione di un immobile residenziale da realizzarsi in Turi alla via Putignano in Catasto al fg. 28 ptc. 490;
nonchè di ogni altro atto, antecedente e/o susseguente, comunque connesso, ancorchè non conosciuto.
E per il risarcimento del danno ingiusto subito o subendo per effetto del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Turi;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Roberto D’Addabbo per la parte ricorrente e l’avv. Giuseppe Gallo per il Comune resistente;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che l’atto impugnato si appalesa illegittimo in quanto adottato in violazione delle disposizioni sulle distanze tra fabbricati disposte dal D.M. 2-4-1968 n. 1444;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa l’udienza pubblica del 3 maggio 2012 per la discussione del ricorso nel merito.
Condanna il Comune di Turi al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del sig. Giovanni Palmisano.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)