Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire in
sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Diniego – Motivazione – Necessità –
Fattispecie
Deve
ritenersi illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione comunale sulla
richiesta di permesso di costruire in sanatoria che non specifichi in alcun modo le difformità che (nella specie) sarebbero state poste in essere
rispetto ai titoli abilitativi già ottenuti dal ricorrente, atteso che, tra
l’altro, il fabbricato oggetto di sanatoria risulta, nella fattispecie, di dimensioni inferiori
rispetto allo stato preesistente.
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Ric. TAR n. 1754 – 2011, sentenza 25 maggio 2012, n. 1046 – 2012
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N. 00892/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01754/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2011, proposto da:
Vito Delfine e Giovanna Romanazzi, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Calefati 61/A;
contro
Comune di Putignano;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento a firma del Dirigente della III Ripartizione Urbanistica del comune di Putignano prot. n. 33403 del 2.8.2011, notificato ai ricorrenti il 5.8.2011, recante il diniego al rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto dai medesimi ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001;
ove occorra, del provvedimento a firma del Dirigente della III Ripartizione Urbanistica del comune di Putignano prot. n. 28630 del 30.6.2011 recante il preavviso di rigetto del diniego al rilascio del
permesso di costruire in sanatoria;
di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo per gli interessi dei ricorrenti, ancorchè non conosciuto dai medesimi,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Michele Didonna, per la parte ricorrente;
Considerato che alla luce del sommario esame proprio della presente fase cautelare, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, potendosi ravvisare i vizi denunciati dal ricorrente, in quanto il provvedimento impugnato non specifica in alcun modo le difformità che sarebbero state poste in essere rispetto ai titoli abilitativi ottenuti dal ricorrente;
considerato che, peraltro, il fabbricato in questione risulta di dimensioni inferiori rispetto allo stato preesistente;
che all’accoglimento dell’istanza consegue la fissazione dell’udienza per la trattazione del merito;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 3 maggio 2012;
condanna il Comune resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 2.000 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)