1. Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Decadenza – In assenza di istanza di proroga o di fatti di forza maggiore che abbiano impedito l’ultimazione dei lavori – Legittimità
2. Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire avente ad oggetto una variante non essenziale – Decadenza del permesso di costruire principale – Inefficacia anche del titolo edilizio successivamente rilasciato in connessione al primo
1. La scadenza del termine triennale, previsto dall’art. 15 del D.P.R. 380/2011 per l’ultimazione dei lavori di cui al permesso di costruire rilasciato, comporta la decadenza del titolo edilizio, salvo che il titolare, prima della scadenza del predetto termine, presenti apposita istanza di proroga o dimostri la sussistenza di cause di forza maggiore che abbiano precluso l’ultimazione dei lavori nei tempi prescritti.
2. La decadenza del permesso di costruire principale comporta l’inefficacia del successivo permesso di costruire che sia stato rilasciato per l’esecuzione di opere che si configurino quale variante non essenziale. In tal caso, infatti, il secondo titolo edilizio è legato al primo da un rapporto di accessorietà o complementarietà .
Vedi Cons. di Stato, sez. IV, ordinanza 17 dicembre 2011, 5575; ric. TAR 1812 – 2011
N. 00883/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01812/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1812 del 2011, proposto da:
Aurora Addorisio, Giuseppe Antonio Morra, Luigi Morra, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso Lorenzo Derobertis in Bari, via Niccolo’ Pizzoli n.8;
contro
Comune di Monteleone di Puglia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n.17 prot. n.3057 del 23.9.2011, recante declaratoria di decadenza del permesso di costruire n.03/06 del 19.6.2006 e del permesso di costruire in variante n.02/l0 del 12.2.2010;
-di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compreso, ove occorra, l’ordinanza n.16 – prot. n.2892 del 12.9.2011 e il verbale di sopralluogo del 7.9.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteleone di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Lorenzo Derobertis, per la parte ricorrente; l’avv. Giuseppe Mescia, per il Comune resistente.;
Il Collegio ritenuta ad un sommario esame l’infondatezza del gravame, attesa:
– quanto al permesso di costruire n.3/2006, l’intervenuta decadenza ex art 15 t.u. edilizia per mancata ultimazione lavori nel triennio, stante la pacifica mancata presentazione da parte dei ricorrenti di istanza di proroga antecedente la scadenza del suddetto termine e/o la prova di fatti ascrivibili a forza maggiore indipendenti dalla volontà del titolare;
– quanto al permesso di costruire n.2/2010, la natura di variante “non essenziale” invocata dai ricorrenti ne comporta parimenti la conseguente inefficacia, quale titolo in rapporto di complementarietà ed accessorietà rispetto al decaduto permesso a costruire n. 3/2006;
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata istanza cautelare
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune resistente, quantificate in complessivi 2.500 euro, oltre ad accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)