1. Contratti pubblici – Appalto di servizi – Servizio di trasporto scolastico – Valutazione offerta tecnica – Valutazioni coerenti con il bando di gara – Illegitittmità  dell’operato della Commissione – Non sussiste


2. Giustizia e processo – Contratti pubblici – Illegittima ammissione concorrenti primo e secondo classificato – mancanza effettiva utilità  ricorrente – Assenza presupposti per concessione misura cautelare

1. Nell’ambito di una gara di appalto per il servizio di trasporto scolastico, in caso di contestazione da parte del ricorrente delle valutazioni dell’offerta tecnica operate della Commissione, se tali  valutazioni espresse  sull’offerta tecnica vengano ritenute,  dal Tribunale, coerenti con le prescrizioni di gara, non sussiste l’illegittimità  dei verbali di gara e del conseguente provvedimento di aggiudicazione.


2. Se le censure tese a dimostrare l’illegittima ammissione delle concorrenti, prima e seconda classificata, non appaiano, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, in grado di far conseguire al ricorrente un’effettiva utilità  in relazione alla sua pretesa, devono ritenersi insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
 
Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza n. 329 del 25 gennaio 2012; ric. n. 10227 – 2011; ric. TAR n. 1832 – 2011; sentenza 6 dicembre 2012, n. 2063 – 2012

N. 00881/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01832/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2011, proposto dalla Società  Autolinee Marino Michele S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Stefania Miccoli e Massimo Malena, con domicilio eletto in Bari, via Amendola, 170/5;

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, Piazza Massari; 

nei confronti di
Consorzio Tra.Da., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Vittorio Nardelli e Sante Nardelli, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, n. 62; 
Speedy Enterprise S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. 0041217 del 15.09.2011 con la quale è stato comunicato in pari data alla s.r.l. Marino l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico al consorzio TRA.DA.;
della determinazione dirigenziale n. 1248 del 14.9.2011 con la quale venivano approvati i verbali relativi alle operazioni di gara ed il servizio veniva definitivamente aggiudicato al consorzio TRA.DA.;
di tutti i verbali relativi alle operazioni di gara tenutesi in data 12.7.2011; 1.8.2011; 3.8.2011; 12.9.2011; 13.9.2011, nonchè dei verbali relativi alle sedute riservate;
del bando di gara del disciplinare e relativo capitolato nella loro interezza e nello specifico dell’art. 9, lett. A, del disciplinare di gara, nella parte in cui individua la formula per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica;
del bando di gara del disciplinare e relativo capitolato nella loro interezza e nello specifico della clausola del bando che non prescrive la dimostrazione del requisito di moralità  ex art. 38 d.lgs. 163/2006 da parte di tutte le imprese consorziate, ancorchè non esecutrici dell’appalto;
del contratto, ove eventualmente medio tempore sottoscritto, al fine della dichiarazione della sua inefficacia;
di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale ai precedenti, ancorchè sconosciuto alla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura e del Consorzio Tra.Da.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Stefania Miccoli, Emilio Monelli e Giovanni Vittorio Nardelli;
 

Considerato che le valutazioni espresse dall’Amministrazione sull’offerta tecnica sono coerenti con le prescrizioni di gara;
Considerato peraltro che le censure tese a dimostrare l’illegittima ammissione delle concorrenti, prima e seconda classificata, non appaiono, ad una sommaria delibazione, in grado di far conseguire al ricorrente un’effettiva utilità  in relazione alla sua pretesa;
Considerato quindi che non si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
visto l’articolo 57 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 per ciascuna parte costituita.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)