Contratti pubblici – Gara – Offerta anomala – Costo orario del lavoro – Attestazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro – Congruità 

Non può considerarsi anomala un’offerta che preveda un costo orario del lavoro ritenuto in concreto congruo dalla Direzione Provinciale del Lavoro mediante apposita attestazione depositata in giudizio dall’aggiudicatario.

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Vedi TAR ric. n. 1785 – 2011

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N. 00880/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01785/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1785 del 2011, proposto dalla Speedy Enterprise S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ermelinda Pastore, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

nei confronti di
Consorzio Tra.D.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, n. 62; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. 1248 del 14.9.2011 a firma del Dirigente del 4° Settore Servizi alla Persona-Servizio Contratti e Appalti del Comune di Altamura ad oggetto “gara di appalto per il servizio trasporto scolastico – approvazione verbali della Commissione giudicatrice – aggiudicazione al Consorzio TRA.D.A. da Corato”;
della nota prot. n. 41219 del 15.9.2011 di trasmissione della determinazione dirigenziale n. 1248/2011;
ove stipulato, del contratto di appalto del quale si chiede anche la declaratoria d’inefficacia;
di ogni altro atto ai predetti comunque connessi, presupposti e conseguenziali, ancorchè non conosciuti;
nonchè per il risarcimento in forma specifica
mercè aggiudicazione della gara d’appalto de qua in favore della odierna ricorrente e condanna alla conseguenziale stipulazione del contratto; in subordine, ove non fosse possibile disporre nei termini anzidetti, per il risarcimento per equivalente da liquidarsi nella misura del 10% dell’offerta presentata in gara, oltre ai costi sostenuti per la partecipazione al procedimento concorsuale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura e del Consorzio Tra.D.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio, per delega dell’avv. Ermelinda Pastore, Emilio Bonelli; Giovanni Vittorio Nardelli;
 

Considerato che la ricorrente denuncia che l’aggiudicataria avrebbe presentato un’offerta anomala poichè ha indicato nelle giustificazioni un costo orario di euro 12,72 (tenendo conto delle agevolazioni di cui alla legge n. 407/1990), mentre esso ammonterebbe in realtà  a euro 14,38, come risulta dal prospetto redatto dalla Direzione provinciale del Lavoro;
considerato però che la controinteressata ha prodotto attestazione della stessa Direzione del Lavoro della congruità  in concreto del costo orario di euro 12,72 (doc. 2 depositato il 7 novembre 2011);
considerato peraltro che le contestazioni riguardanti il calcolo dell’impegno orario e del chilometraggio non appaiono assistite dal fumus boni iuris; considerato pertanto che non si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
visto l’articolo 57 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e considerate le peculiarità  della vicenda;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Savio Picone, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)