Procedimento amministrativo – Realizzazione di parco eolico – Domanda inerente l’assoggettabilità  a V.I.A. del relativo progetto – Silenzio serbato dalla P.A. – Illegittimità 

Decorso  il termine di 60 giorni previsto dalla L.R. Puglia n. 11/2001 per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità  a V.I.A. del progetto per la realizzazione di un parco eolico, l’interessato ben può adire il Giudice Amministrativo per la declaratoria di illegittimità  del silenzio e per far dichiarare l’obbligo della P.A. di provvedere sulla relativa istanza.

N. 01690/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01089/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2011, proposto dalla Ge.Co.Power Rignano S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi D’ Ambrosio ed Ermelinda Pastore, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

contro
Provincia di Foggia; 

per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia in relazione all’istanza presentata dalla Ge.Co. Power Rignano s.r.l. in data 30 novembre 2009, per la verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale del progetto per la costruzione di un parco eolico nel territorio del Comune di Rignano Garganico (Foggia), in località  Caso – Cioccacorta, di potenza pari a 15 Mw;
nonchè per l’accertamento dell’obbligo della Provincia di Foggia di provvedere sulla predetta istanza;
con condanna della Provincia di Foggia all’adozione dei provvedimenti finali relativi all’istanza presentata dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi i difensori, avv.ti Luigi D’Ambrosio ed Ermelinda Pastore;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La società  ricorrente Ge.Co. Power Rignano s.r.l. chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza, presentata in data 30 novembre 2009, per la verifica di assoggettabilità  a valutazione d’impatto ambientale del progetto per la costruzione di un parco eolico nel territorio del Comune di Rignano Garganico (Foggia), in località  Caso – Cioccacorta, di potenza pari a 15 Mw.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonchè dell’art. 16 della legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di sessanta giorni previsto dalla citata norma.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.
Alla camera di consiglio del 7 settembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 del codice del processo amministrativo, costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussistono la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di verifica di assoggettabilità  a valutazione d’impatto ambientale per la costruzione di un parco eolico nel territorio del Comune di Rignano Garganico (Foggia), in località  Caso Cioccacorta, di potenza pari a 15 Mw.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità  a v.i.a. è sottoposta al termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 della legge Regione Puglia n. 11/2001.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di verifica di assoggettabilità  a v.i.a.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società  ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Per il caso di persistente inadempienza della Provincia di Foggia, si nomina sin d’ora ai sensi dell’art. 117, comma 3, del codice del processo amministrativo il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise o di un suo funzionario delegato, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  sull’istanza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata. Il relativo compenso, forfetariamente determinato in € 2.000,00, è posto a carico della Provincia di Foggia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale per la costruzione di un parco eolico nel territorio del Comune di Rignano Garganico (Foggia), in località  Caso – Cioccacorta, di potenza pari a 15 Mw.
Nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise o un suo funzionario delegato, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà  sull’istanza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori come per legge, in favore della ricorrente Ge.Co. Power Rignano s.r.l., oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto, forfettariamente determinato in € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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