Giustizia e processo – Edilizia e urbanistica – Ricorso avverso diniego di riconoscimento dell’indennità  aggiuntiva di espropriazione ex art. 42, D.P.R. n. 327/2001 – Difetto di giurisdizione giudice amministrativo

Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità  in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., comprese quelle derivanti dal diniego di riconoscimento dell’indennità  aggiuntiva ex art. 42 del d.P.R. n. 327/2001, rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di pretese meramente “indennitarie” afferenti a diritti soggettivi e non a posizioni di interesse legittimo: sulla cognizione di tali controversie sussiste difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

N. 01667/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2009, proposto da Sansone Paolo Virgilio Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Ester Cezza, con domicilio eletto in Bari, via Dante, 151;

contro
Comune di Valenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Lonero, con domicilio eletto in Bari, corso Cavour, 97;

e con l’intervento di
ad opponendum:
Consorzio P.I.P. Valenzano, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Matarrese, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Matarrese in Bari – Carbonara, via Ponte, 24;

per l’annullamento
– della comunicazione del Comune di Valenzano prot. n. 18155 del 6 novembre 2008;
– della comunicazione del Comune di Valenzano prot. n. 15474 del 29 settembre 2008;
– nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi, complementari o conseguenti, anche allo stato non conosciuti, fra i quali si indicano gli atti menzionati nelle suddette comunicazioni;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Consorzio P.I.P. Valenzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 per le parti i difensori avv.ti Maria Ester Cezza, Pasquale Lonero e Giovanni Matarrese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente Sansone Paolo Virgilio Antonio (comodatario di alcuni fondi rustici siti in agro di Valenzano) impugna i provvedimenti del Comune di Valenzano che gli negano il riconoscimento dell’indennità  aggiuntiva di espropriazione ex art. 42 d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Chiede, altresì, accertarsi il suo diritto alla corresponsione della menzionata indennità  pari al valore venale del bene o quella che sarà  ritenuta di giustizia.
Evidenzia parte ricorrente che l’elenco dei soggetti indicati nell’art. 42 d.p.r. n. 327/2001 non è tassativo, spettando l’indennità  aggiuntiva in esame anche ai soggetti coltivatori diretti – comodatari (non rientranti nelle categorie di cui alla norma de qua); che una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto dell’art. 40, comma 4 d.p.r. n. 327/2001 (che attribuisce l’indennità  aggiuntiva al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo) e dell’art. 42 d.p.r. n. 327/2001 impone di ritenere titolare del diritto all’indennità  aggiuntiva l’affittuario – comodatario imprenditore e non semplicemente coltivatore, che, per effetto dell’espropriazione, subisce la perdita dell’attività .
Si costituivano l’amministrazione resistente e l’interventore ad opponendum Consorzio P.I.P. Valenzano, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della presente fattispecie.
Invero, la controversia in esame rientra ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g) cod. proc. amm. nella giurisdizione del giudice ordinario.
Detta previsione normativa, infatti, lascia ferma la giurisdizione dell’Autorità  giudiziaria ordinaria per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità  in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Da tale premessa discende che in forza della disposizione in commento pertiene alla giurisdizione del giudice ordinario la presente controversia relativa ad una pretesa meramente “indennitaria” nell’ambito della quale vengono in rilievo unicamente diritti soggettivi perfetti, e non posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso in esame, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà  essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso in epigrafe indicato ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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