Pubblica sicurezza  – Stranieri – Pronuncia del G.O. che rigetta il ricorso avverso il diniego del diritto di asilo – Carenza di presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno – Improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse

Deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso il diniego del permesso di soggiorno se, nelle more della decisione, il G.O. ha dichiarato tardivo il ricorso proposto nei confronti del provvedimento di non ammissione alla protezione internazionale per il diritto di asilo, essendo tale riconoscimento atto presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno.

N. 01582/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01806/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2009, proposto da: 
Rosemary Omorose, rappresentata e difesa dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Calefati, n. 269; 
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Foggia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- del provvedimento Cat. A.11/2009/ Imm. n. 09 IV Sez. del Questore di Bari, adottato il 20.05.2009 e notificato il 15.09.2009 con cui è stato disposto il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno;
– di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.”
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 776 dell’11 dicembre 2009, di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante; nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato l’11 novembre 2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 16 novembre 2009 la cittadina nigeriana Rosemary Omorose ha chiesto l’annullamento del provvedimento Cat. A.11/2009/ Imm. n. 09 IV Sez. del 20 maggio 2009, notificato il 15 settembre 2009, con il quale il Questore di Bari ha rifiutato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno da essa presentata.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2009, con ordinanza n. 776, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 8 aprile 2011 ha depositato la sentenza n. 205 del 16 febbraio 2010 del Tribunale di Bari, II Sezione Civile, in composizione monocratica e parte ricorrente, in data 10 maggio 2011 ha depositato note d’udienza per l’udienza di discussione dell’11 maggio 2011.
All’udienza pubblica dell’11 maggio 2011 il Presidente, dopo aver rappresentato al difensore di parte ricorrente, unico presente all’udienza stessa, la tardività  della produzione delle suddette note di udienza, anche a volerle ritenere un atto di replica e, come tali, ammissibili, nonchè della documentazione prodotta dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ha disposto il rinvio della causa all’udienza del 6 ottobre 2011.
Alla udienza pubblica del 6 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve evidenziare che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in data 8 aprile 2011 ha depositato in giudizio la sentenza n. 205 del 16 febbraio 2010 con la quale il Tribunale di Bari, II Sezione Civile, in composizione monocratica, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dalla suddetta Avvocatura Distrettuale, ha dichiarato l’inammissibilità  per tardività  del ricorso proposto in data 8 agosto 2008 dalla odierna ricorrente avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato in data 10 luglio 2007 dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo – Sezione Speciale Stralcio – di Roma, notificatole il 22 gennaio 2008, nonchè l’inammissibilità  della domanda di remissione in termini dalla stessa altresì proposta; in particolare il Tribunale di Bari, per quello che in questa sede interessa, nella citata sentenza ha altresì “rilevato che la manifesta inammissibilità  per tardività  del ricorso era agevolmente desumibile già  prima della proposizione dello stesso all’atto della prospettazione difensiva¦”.
Il Collegio, considerato che il provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato in data 10 luglio 2007 dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo – Sezione Speciale Stralcio – di Roma, impugnato innanzi al giudice ordinario con ricorso dichiarato inammissibile dalla citata sentenza n. 205 del 16 febbraio 2010 del Tribunale di Bari, II Sezione Civile, in composizione monocratica, è stato ritenuto quale atto presupposto per l’emanazione del provvedimento per cui è causa Cat. A.11/2009/ Imm. n. 09 IV Sez. del 20 maggio 2009, con il quale il Questore di Bari ha rifiutato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata cittadina nigeriana Rosemary Omorose, deve pertanto dichiarare, conseguentemente, il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell’esito della causa e della qualità  delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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