Procedimento amministrativo – Impianto di Radio Telecomunicazioni per telefonia cellulare – Istanza di autorizzazione – Titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso ex. art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003 – Provvedimento di sospensione e rimozione dell’impianto – Illegittimità 

In materia di Radio Telecomunicazioni sono illegittimi per violazione dell’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003 sia il provvedimento di sospensione che quello di rimozione dell’impianto intervenuti dopo la formazione del silenzio-assenso.

N. 01632/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01430/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2010, proposto da: 
Wind Telecomunicazioni s.p.a., in persona del suo procuratore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso l’avv. Annalisa Agostinacchio in Bari, al corso Mazzini n.134/B; 

contro
Comune di Conversano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto il suo studio in Bari, alla via Pasquale Fiore n.14; Regione Puglia; 

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti,
a. della Ordinanza n. 17/UTC del 2.7.2010, pervenuta successivamente, con la quale il Direttore Area Urbanistica e LL.PP. del Comune di Conversano (BA) ha ordinato di procedere al “ripristino del precedente stato dei luoghi dell’immobile ubicato in Conversano via Norba n. 4 (fg. 41 part. n. 1315) con conseguente rimozione dell’impianto radio telecomunicazioni per telefonia cellulare ivi installato; di iniziare dette opere con urgenza e di effettuare tali ripristini entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza”;
b. della Ordinanza n. 14 UTC/51 Segr. del 14.6.2010, pervenuta successivamente, con la quale il medesimo Dirigente comunale “visto il verbale di sopralluogo prot. n. 2790 dell’8.6.2010” e “dato atto che sul posto non veniva esibito alcun titolo abilitativo inerente i lavori in atto, ad eccezione della comunicazione di inizio lavori datata 24.5.2010”; “ritenuto di dovere emettere provvedimento di sospensione lavori in quanto le opere in corso di esecuzione erano prive di prescritti titoli abilitativi nonchè del parere preventivo della Soprintendenza ai Beni paesaggistici Artistici Architettonici e Storici in quanto l’immobile su cui s’intende realizzare la SRB ricade in zona centro storico A1 del vigente PRG”, aveva ordinato “la sospensione dei lavori”;
c. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi, se dovesse occorrere:
c.1 il verbale di sopralluogo dell’8.6.2010 prot. 2790 redatto dal medesimo Dirigente comunale e dal Comandante della Polizia Municipale di Conversano, comunicato a WIND con l’Ordinanza n. 14/UTC del 14.6.2010, con il quale, “accertata la mancanza in loco dei prescritti titoli abilitativi” era stata diffidata la ditta subappaltatrice e la proprietà  all’esecuzione dei lavori di installazione di un impianto di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare in via Norba n. 4;
c.2 la disposizione dell’art. 9 delle NTA del PRG (doc. n. 5), nella denegata ipotesi in cui si dovesse applicare anche agli impianti tecnologici l’obbligo -ivi prescritto- di acquisire -senza che neppure sussistano vincoli sull’immobile interessato dall’impianto tecnologico di telecomunicazioni – il previo parere della Soprintendenza ai Monumenti;
c.3 il regolamento comunale per l’inserimento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile approvato con delibera di C.C. n. 38 del 27.09.2004, nella denegata e sola ipotesi in cui dovesse rivelarsi preclusivo all’installazione dell’impianto di pubblica utilità  in via Norba n. 4;
nonchè per l’accertamento
e la declaratoria della formazione, per silentium, del titolo abilitativo formatosi sulla istanza di autorizzazione protocollata in data 17.12.2009 e del conseguente diritto della WIND Telecomunicazioni S.p.A. a realizzare ed ultimare la suddetta S.R.B. secondo il progetto presentato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Conversano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Annalisa Agostinacchio, su delega dell’avv. G. Sartorio e avv. F. Lofoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
 

FATTO e DIRITTO
1.-Con il gravame in epigrafe la società  ricorrente ha impugnato i provvedimenti sanzionatori emessi dal Direttore dell’Area urbanistica, sul presupposto dell’assenza di qualsiasi titolo abilitativo, in relazione ad un impianto di trasmissione installato sull’immobile ubicato in Conversano alla via Norba n.4. La ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, unitamente ad ulteriori atti presupposti, previo accertamento dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo per silentium ex art.87, comma 9 del d.lgs. n.259/2003.
Questa Sezione, con ordinanza n.816/2010, ha concesso la richiesta misura cautelare riconoscendo che il titolo si fosse in effetti perfezionato per decorso del termine prescritto dalla predetta norma.
In data 15 aprile 2011, lo stesso Direttore dell’Area urbanistica ha riconosciuto la sussistenza del titolo formatosi per silentium, avendo comunicato -con nota prot. n.10767 versata in atti- l’avvio del procedimento di autotutela in relazione al titolo stesso. La ragione addotta a sostegno di tale determinazione è il sopraggiunto parere contrario alla realizzazione dell’impianto de quo, espresso in data 7.3.2011 dalla Sovrintendenza per i beni archeologici e paesaggistici.
All’udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo di ricorso con il quale si è dedotta la violazione del richiamato art.87, comma 9, del d.lgs. n.259/2003 per essere intervenuti sia l’ordine di sospensione che quello di rimozione soltanto dopo la formazione del silenzio-assenso.
La domanda era stata infatti presentata il 17 dicembre 2009 liddove i provvedimenti impugnati risalgono rispettivamente al 14 giugno e al 2 luglio successivi.
L’amministrazione avrebbe pertanto potuto attivare soltanto i poteri di autotutela, come in effetti si è determinata a fare con la citata nota del 15 aprile 2011. A tutt’oggi però non risulta aver concluso il procedimento, sicchè permane in capo alla società  ricorrente l’interesse alla decisione del gravame.
Il ricorso dunque, assorbita ogni altra censura, deve essere accolto. Il Collegio ritiene tuttavia di compensare le spese di giudizio considerato che diligentemente l’Amministrazione comunale ha recepito le indicazioni emerse dal giudicato cautelare, avendo sostanzialmente riconosciuto che la società  ricorrente risulti assistita da un titolo autorizzatorio formatosi per silentium.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla sia l’ordine di sospensione che quello di rimozione del contestato impianto. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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