Contratti pubblici – Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso – Offerta a prezzi unitari – Determinazione della soglia di anomalia delle offerte – Calcolo delle medie – Criteri

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Ai fini della determinazione della soglia di anomalia delle offerte, le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità  superiore solo se la quarta cifra sia pari o superiore a 5.  

 
N. 01568/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01606/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1606 del 2011, proposto da G.R. Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Comune di Triggiano, rappresentato e difeso dall’avv. Nicolò de Marco, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 189;

nei confronti di
Edilsalento Strade s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota provvedimentale prot. n. 19380 del 12.8.2011 ed inviata alla G.R. Costruzioni a mezzo fax in data 16.8.2011 a firma del Responsabile del servizio contratti, appalti e contenzioso, Funzione organizzativa del Comune di Triggiano, sig.ra Angela Delmedico, avente ad oggetto l’avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della ditta Edilsalento Strade s.r.l.;
– della determinazione n. 406 del 12.8.2011, Settore affari generali – istituzionali, servizio contratti, appalti e contenzioso del Comune di Triggiano, avente ad oggetto l’approvazione dei verbali di gara e l’aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la S.S. 100 e la strada provinciale Triggiano – San Giorgio, alla ditta Edilsalento Strade s.r.l.;
– nonchè dei verbali di gara datati 20, 21 e 22.7.2011 indicati come parte integrante nella stessa deliberazione n. 406/2011, ancorchè non conosciuti;
– della nota provvedimentale prot. n. 18922 del 4.8.2011 a firma del Responsabile del Servizio contratti, appalti e contenzioso P.O., sig.ra Angela Delmedico e del dirigente del settore AA.GG. e Istituzionali f.f. del Comune di Triggiano, dott.ssa Anna Maria Guglielmi in riferimento alle contestazioni mosse dalla G.R. Costruzioni in merito alla determinazione della soglia di anomalia e dell’aggiudicazione provvisoria determinata;
– di eventuali provvedimenti, sia pur non conosciuti, aventi ad oggetto l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto di cui in oggetto nei confronti della ditta Edilsalento Strade s.r.l. da Trepuzzi;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli gravati, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la nota del Comune di Triggiano di riscontro al prericorso inoltrato dalla G.R. Costruzioni s.r.l., prot. n. 20509 del 6 settembre 2011;
nonchè per la condanna del Comune di Triggiano al risarcimento dei danni subiti dalla società  ricorrente in virtù dei provvedimenti impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano e della Edilsalento Strade s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, Nicolò de Marco e Saverio Sticchi Damiani;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
La società  G.R. Costruzioni s.r.l. partecipava alla gara d’appalto indetta dal Comune di Triggiano con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.6.2011, avente ad oggetto i lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra la S.S. 100 e la strada provinciale Triggiano – S. Giorgio, CIG 2292894BF9 – CUP J41B08000700006, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo dei lavori ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) dlgs 12 aprile 2006, n. 163, da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, per un importo complessivo a base di gara di € 2.892.074,74.
A seguito dell’espletamento della gara, avvenuto in data 20 luglio 2011, la G.R. Costruzioni s.r.l. si collocava al 100° posto della graduatoria una volta effettuato il cd. “taglio delle ali”.
Nello specifico l’offerta presentata dalla G.R. Costruzioni s.r.l. era pari ad un ribasso del 32,4010% a fronte di una soglia di anomalia pari al 32,0123% derivante dalla media degli scarti tra le 68 imprese rimaste in gara (pari a 0,3889603) e dunque di un ribasso pari al 32,40126%.
Il Comune di Triggiano determinava la soglia di anomalia al 32,401% ed aggiudicava la gara d’appalto alla società  controinteressata Edilsalento Strade s.r.l. da Trepuzzi (LE).
Nonostante le contestazioni formulate dalla società  G.R. Costruzioni in data 26.7.2011, l’amministrazione comunale – con una prima nota del 4.8.2011 – ribadiva la correttezza della soglia di anomalia determinata al 32,401% e quindi dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria prima, e definitiva poi, in favore della controinteressata.
In base alla gravata nota del 4.8.2011 “pur prevedendo il disciplinare di gara che le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità  superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a detta soglia, è evidente che l’arrotondamento non può rapportarsi ad una soglia a determinarsi”.
Pertanto, l’amministrazione ha ritenuto, in linea con il principio aritmetico e con quanto espresso nella determinazione n. 114 del 29 aprile 2002 dall’Autorità  per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di operare il calcolo delle medie fino alla terza cifra decimale e di non praticare alcun arrotondamento all’unità  superiore, non essendo la quarta cifra decimale pari o superiore a cinque.
La stessa amministrazione comunale con nota provvedimentale prot. n. 19380 del 12.8.2011 comunicava alla G.R. Costruzioni l’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara con delibera n. 406 del 12.8.2011 in favore della controinteressata Edilsalento Strade s.r.l. da Trepuzzi (LE) offerente un ribasso del 32,3870% che più si avvicinava al limite dell’anomalia dell’offerta, così come determinato dalla stazione appaltante nel 32,401%.
La ricorrente G.R. Costruzioni s.r.l. impugna in questa sede gli atti di gara tra cui l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata Edilsalento Strade s.r.l. e la nota provvedimentale prot. n. 18922 del 4.8.2011.
Evidenzia parte ricorrente che in base al punto 2 del disciplinare di gara «Il Presidente di gara procede poi all’apertura delle buste “B – offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 86, comma 1 del dlgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità  superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato un’offerta immediatamente inferiore a detta soglia»; che pertanto il ribasso del 32,40126% in base al punto 2 del disciplinare sarebbe dovuto essere arrotondato al 32,402%; che ciò avrebbe determinato quale naturale conseguenza l’aggiudicazione in proprio favore, avendo presentato l’offerta con un ribasso nettamente inferiore a detta soglia, e cioè del 32,401%; che tuttavia il Comune nella impugnata nota del 4.8.2011 ha sostanzialmente disapplicato la clausola di cui al punto 2 del disciplinare di gara, sottolineando l’impossibilità  di rapportare l’arrotondamento ad una “soglia a determinarsi”.
Rileva, altresì, la G.R. Costruzioni s.r.l. che in tal modo il Comune ha operato un illegittimo riferimento ad un arrotondamento secondo il criterio tradizionale (ultima cifra pari o superiore a 5); che, pertanto, in conseguenza della determinazione da parte del Comune della soglia di anomalia nella misura del 32,401%, l’aggiudicazione definitiva avveniva in favore della controinteressata Edilsalento Strade s.r.l., avendo quest’ultima presentato un ribasso del 32,3870% (il quale più si avvicina al limite dell’anomalia dell’offerta); che la stazione appaltante ha illegittimamente disapplicato una chiara clausola del disciplinare di gara (i.e. art. 2) in forza della quale il ribasso originario del 32,40126% sarebbe dovuto essere arrotondato al 32,402% in quanto la quarta cifra decimale (2) della soglia originaria (32,40126%) è superiore alla soglia individuata dalla terza cifra decimale (1).
Si costituivano l’amministrazione comunale e la controinteressata Edilsalento Strade s.r.l., resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, si deve ritenere che la soglia di anomalia (finale) sia – come affermato nella gravata nota del 4.8.2011 – una soglia ancora “a determinarsi” proprio attraverso il calcolo in esame, con la conseguenza che la clausola del disciplinare di gara di cui al punto 2 è, per via di un evidente errore materiale ammesso anche da parte resistente, di difficile applicazione.
La stazione appaltante ha correttamente optato per una interpretazione razionale e sistematica della clausola in contestazione con l’applicazione del criterio aritmetico generale richiamato dalla deliberazione n. 114/2002 dell’Autorità  per la Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo cui la terza cifra decimale è arrotondata solo se la quarta cifra è pari o superiore a 5.
Poichè nel caso di specie la quarta cifra decimale è pari a 2 (e quindi inferiore a 5), evidentemente non poteva operare l’arrotondamento.
In ogni caso va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, in base al tenore letterale dell’art. 2 del disciplinare di gara la terza cifra decimale deve essere arrotondata all’unità  superiore unicamente qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore non già  alla precedente terza cifra decimale, bensì a “detta soglia”, dovendosi intendere per tale la soglia di anomalia.
Conseguentemente, nella presente fattispecie ai sensi del menzionato art. 2 del disciplinare di gara, interpretato letteralmente, l’arrotondamento della terza cifra decimale (1) all’unità  superiore non può operare poichè la quarta cifra decimale (2) è sicuramente inferiore alla soglia di anomalia (di partenza) pari appunto al 32,0123%, derivante – come visto – dalla media degli scarti tra le 68 imprese rimaste in gara (pari a 0,3889603 con consequenziale determinazione di un ribasso pari al 32,40126%).
L’irragionevolezza della applicazione letterale del disposto di cui all’art. 2 del disciplinare di gara nei termini esposti avrebbe potuto essere oggetto di contestazione da parte della società  ricorrente che tuttavia non impugna in parte quail disciplinare di gara.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia (errore materiale in cui è incorsa la stazione appaltante) nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
 

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