1. Contratti pubblici – Servizi di progettazione – Procedura ristretta – Raggruppamento temporaneo di imprese – Mancata produzione di dichiarazioni di impegno da parte di tutti i componenti del gruppo di lavoro – Esclusione – Legittimità
2. Contratti pubblici – Servizi di architettura e d’ingegneria – Art. 90, comma 7 D.lgs. 163/2006 – Artt. 50-64 D.P.R. n. 554/1999 – Artt. 252-270 D.P.R. n. 207/2010 – Distinzione tra concorrenti e professionisti – Responsabilità
1. In materia di affidamento dei servizi di progettazione preliminare e definitiva, è legittimo il provvedimento che esclude dalla procedura ristretta il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese a causa della mancata produzione di apposite dichiarazioni di impegno da parte di tutti i professionisti a costituire il Gruppo di lavoro, specie quando tale documentazione sia richiesta, a pena di esclusione, dalla lettera d’invito.
2. Nella disciplina degli appalti di servizi di architettura e d’ingegneria (art. 90, comma 7 D.Lgs. n. 163/2006; artt. 50-64 D.P.R. n. 554/1999; artt. 252-270 D.P.R. n. 207/2010), costituisce aspetto peculiare la distinzione tra i concorrenti (singoli o associati) e i professionisti cui spettano in concreto lo svolgimento delle attività e le correlative responsabilità (coperte anche d’apposita assicurazione).
N. 01551/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01652/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2011, proposto dalla Pro.Sal. S.r.l., in proprio e quale capogruppo del R.T.I. con Progest S.r.l., con C&T Engineering S.r.l. e con il dott. geol. Gianfranco Valle, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
A.N.A.S. S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Concise Consorzio stabile Soc. consortile a r.l.;
per l’annullamento,
previa concessione della tutela cautelare,
a) del provvedimento (e del relativo verbale di gara) di esclusione della ricorrente dalla procedura ristretta avente ad oggetto l’affidamento della progettazione preliminare e definitiva, comprensiva di S.I.A., della verifica preventiva dell’interesse archeologico, delle indagini e delle attività correlate, dei lavori della variante alla S.S. 90 “delle Puglie” fra lo svincolo di Ariano Irpino fino all’innesto con la S.S. 90-bis, provvedimento di esclusione pronunciato nel corso della seduta di gara pubblica del 16.6.2011 e comunicato con raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax del 17.6.2011 (prot. CDG-0087810-P);
b) della stessa comunicazione di esclusione avvenuta con raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax del 17.6.2011 (prot. CDG-0087810-P);
c) ove occorra e nei limiti dell’interesse: 1) della lettera d’invito alla procedura ristretta 30.3.2011, nella parte in cui, al Capitolo C) – “Documentazione Amministrativa” – lettera g), imponeva ai concorrenti d’inserire, nella busta n. 1, deputata a contenere la documentazione amministrativa necessaria ai fini della partecipazione alla gara, la
¢ “dichiarazione di tutti i soggetti facenti parte del Gruppo di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui ognuno di essi s’impegna a garantire lo svolgimento della propria prestazione nell’ambito dell’espletamento del servizio, per tutta la durata dell’appalto, ivi comprese eventuali proroghe”, ove interpretata nel senso indicato in narrativa; 2) della nota di chiarimenti datata 14.4.2011 (prot. CDG-0054203-P) inviata dalla A.N.A.S. S.p.a. a tutti i concorrenti nella parte in cui prevede testualmente: “Si rappresenta infine, che la dichiarazione di cui al punto g) al capitolo C), Documentazione Amministrativa, della lettera invito, resa ai sensi del DPR 445/2000, è richiesta ad ogni singolo componente che andrà a far parte del gruppo di lavoro”.
d) di ogni e qualsivoglia atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto, compresi gli atti di aggiudicazione provvisoria o di aggiudicazione definitiva, ove mai intervenuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.N.A.S. S.p.a.;
Vista l’ordinanza del T.A.R. Lazio, terza Sezione, 3 agosto 2011 n. 6958;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Saverio Sticchi Damiani, per delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani, e Filippo Patella;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
Ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito in forma semplificata.
Il costituendo raggruppamento temporaneo, composto dalla Prosal Progettazioni Salentine S.r.l. (mandataria), dalla Progest S.r.l., dalla C&T Engineering S.r.l. (tutte società d’ingegneria) e dal dottor Gianfranco Valle (geologo) ha partecipato alla procedura ristretta, indetta dalla A.N.A.S., per l’affidamento della progettazione preliminare e definitiva (comprensiva di S.I.A., della verifica preventiva dell’interesse archeologico, delle indagini e attività correlate) della variante alla S.S. 90 “delle Puglie” fra lo svincolo di Ariano Irpino fino all’innesto con la S.S. 90-bis.
Lo stesso è stato escluso dalla gara, “in quanto dall’esame della documentazione amministrativa la Commissione ha rilevato la mancata produzione delle dichiarazioni di impegno di tutti professionisti componenti il Gruppo di lavoro, come richiesto, a pena di esclusione, al punto g) del paragrafo C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA della lettera d’invito”.
Tale provvedimento viene contestato sostenendo che una lettura logico-sistematica del bando e della lettera d’invito induce a ritenere corretto l’operato del raggruppamento: in concreto, i singoli componenti del R.T.I. hanno presentato la dichiarazione sub g) insieme con le altre elencate nel paragrafo C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA della lettera d’invito alla procedura ristretta. Tutte le dichiarazioni (racchiuse in documenti unici) sono state rispettivamente sottoscritte dai legali rappresentanti delle società , nonchè dal dottor Gianfranco Valle (anzichè dai singoli professionisti affidatari dell’attività di progettazione e di supporto tecnico, come risultanti dall’apposito elenco prescritto dal sottoparagrafo III.2.3, lett. d), del bando).
Ai fini della decisione occorre premettere alcune osservazioni.
In base alla lettera d’invito (paragrafo C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA), per partecipare, i concorrenti dovevano inoltrare un plico contenente tre buste, di cui la prima riguardava la documentazione amministrativa.
Questa consisteva essenzialmente in una serie di dichiarazioni, contrassegnate con le lettere a) (ulteriormente sottodistinta), b), c), d) (le ultime due riguardanti l’eventuale procuratore), e), f), g), h) e i).
Al termine del paragrafo si specificava
– “Le dichiarazioni nella documentazione di cui ai punti a), b), c), d), g) ed i) sono richieste a pena di esclusione¦. La dichiarazione di cui alla lett. g) dovrà essere resa da tutti i componenti il gruppo di lavoro”;
– “In caso di Raggruppamenti temporanei di operatori economici o GEIE non ancora costituiti:
– le dichiarazioni/documentazioni di cui alle lettere a), b), c), d), h) ed i) dovranno essere rese e sottoscritte, a pena di esclusione da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o il GEIE”.
àˆ evidente quindi che la lettera g) individua un incombente diverso e distinto dagli altri, per il quale non veniva richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti dei soggetti economici componenti il raggruppamento costituendo, bensì di persone diverse, individuate in tutti coloro che facevano “parte del Gruppo di lavoro”.
Il significato di tale locuzione è univoco e sul medesimo non possono sorgere dubbi, in considerazione delle caratteristiche degli appalti di servizi di architettura e d’ingegneria.
Nella disciplina di tale settore (dall’articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, specie al comma settimo, alle pertinenti disposizioni del regolamento di cui al d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 – articoli 50-64 – e, oggi, al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 – articoli 252-270), si coglie, come aspetto peculiare, la distinzione tra i concorrenti (singoli o associati) e i professionisti cui spettano in concreto lo svolgimento delle attività e le correlative responsabilità (coperte anche d’apposita assicurazione).
Nei bandi (e, in concreto, nella lettera d’invito in esame) l’insieme di questi professionisti viene usualmente designato attraverso la locuzione “gruppo di lavoro”, che accentua l’aspetto coordinato dell’attività personale. Di tale convenzione semantica, il raggruppamento escluso si mostra pienamente consapevole, tanto che esso stesso utilizza l’espressione nei propri atti procedimentali.
Infatti, nella dichiarazione resa in sede di prequalifica ai sensi del sottoparagrafo III.2.3, lettera d), del bando (costituita da “l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi”), si legge “che i professionisti che svolgeranno i servizi sono:” ¦(segue il relativo elenco, con le specificazioni richieste); alla fine, a proposito dell’ultimo nominativo, si precisa “che il giovane professionista di cui al comma 5 dell’art. 51 del DPR 554/99 che verrà inserito nella compagine del gruppo di lavoro è l’Ing. ¦” (v. doc. n. 5, depositato insieme con il ricorso).
Emerge dunque (anche dagli atti del procedimento, come prodotti in giudizio) che la dichiarazione sub g) doveva essere sottoscritta dai professionisti indicati nell’apposito elenco, in quanto facenti parte del “gruppo di lavoro”. Il significato della prescrizione contenuta nella lex specialis era invero del tutto chiaro ed inequivoco, essendo la locuzione “gruppo di lavoro” di comune, diffuso e pacifico utilizzo e, nello specifico, compresa, accettata e usata dallo stesso ricorrente.
Le spese seguono alla soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Pro.Sal. S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della A.N.A.S. S.p.a. nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)