Giustizia e processo – Istanza cautelare – Riproposizione – Presupposti
In difetto di circostanze sopravvenute o conosciute successivamente ai sensi dell’art. 58 cod. proc. amm., l’istanza cautelare non può essere riproposta nemmeno a seguito dell’implicita rinuncia alla stessa del ricorrente (mediante la richiesta di abbinamento al merito).
Vedi Cons. di Stato, sez. VI, ordinanza 8 novembre 2011, n. 4905.; ric. n. 8384 – 2011; Tar Puglia Bari – sent. disp. n. 1860 – 2011. Ric. n. 1597 – 2011 – sent. n. 237 – 2011
N. 00837/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01597/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Aleandri s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via De Nicolò 7;
contro
R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero D’Amelio e Giovanni Sciacca, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Goffredo in Bari, via Egnatia 15;
nei confronti di
Salvatore Matarrese s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Fersalento s.r.l., Eredi Giuseppe Mercuri s.p.a. e Fratelli Manes s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Piccinni, 150;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento del 10 Agosto 2011, prot. DEC.AP.0045050.11.U, con il quale è stata revocata l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della ricorrente ed è stata contestualmente disposta la revoca del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva, già disposta, con atto prot. DEC.AP.0039217.10.U del 12 luglio 2010, nei confronti dell’ a.t.i. Salvatore Matarrese s.p.a., e con il quale per l’effetto, si è preso atto dell’aggiudicazione in favore di quest’ultima;
– di ogni altro atto prodromico, connesso e consequenziale specificamente indicato in ricorso;
– nonchè per la declaratoria di inefficacia, quale risarcimento del danno in forma specifica, del contratto eventualmente stipulato con l’a.t.i. controinteressata;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e Salvatore Matarrese s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Luca Alberto Clarizio, Giovanni Sciacca e Gennaro Notarnicola;
Ritenuto che l’istanza cautelare qui riproposta, dopo che parte ricorrente vi aveva implicitamente rinunciato (richiedendone l’abbinamento al merito) alla camera di consiglio del 21 settembre 2011, non risulta fondata su fatti nuovi, ai sensi dell’art. 58 cod. proc. amm.;
Ritenuto, in tal senso, che l’art. 11, comma 10-ter, del d. lgs. n. 163 del 2006 sia norma speciale prevalente sull’art. 58 cod. proc. amm., talchè deve escludersi che, quantomeno in materia di appalti, il ricorrente possa dapprima rinunciare all’istanza cautelare e poi riproporla, in difetto di circostanze sopravvenute o conosciute successivamente;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase, tenuto conto della novità della questione affrontata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)