1. Enti e organi P.A. – Procedimento amministrativo – Nomina del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari – Designazione candidati – ex artt. 4 e 7 D.M. n. 501/1996 – Regola della immutabilità dei raggruppamenti
2. Enti e organi P.A. – Procedimento amministrativo – Nomina del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari – Designazione candidati – ex artt. 4 e 7 D.M. n. 501/1996 -Applicabilità dell’istituto dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 – Esclusione
1) Ai fini della nomina del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricolatura, la regola della immutabilità dei raggruppamenti dei rappresentanti delle associazioni risponde, sul piano oggettivo, ad esigenze di serietà , certezza e speditezza della procedura di formazione degli organi camerali e, sul piano soggettivo, al dovere di lealtà procedimentale che grava su tutte le associazioni.
2) Il complesso iter per la nomina dei componenti del Consiglio camerale non può qualificarsi come procedimento ad istanza di parte, con conseguente esclusione della diretta applicabilità dell’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
N. 01556/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2011, proposto da Domenico Guastamacchia, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Giacomo Valla in Bari, via Quintino Sella, 36;
contro
Regione Puglia, non costituita;
nei confronti di
Confcommercio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Lofoco, Sabino Persichella e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
Nicola Caggiano e Francesco Cannillo, non costituiti;
per l’annullamento
-del decreto del Presidente della Regione Puglia 8 gennaio 2011 n. 1, recante la nomina del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, nella parte in cui esclude il ricorrente quale designato dal raggruppamento di associazioni;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Confcommercio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Libera Valla (per delega di Pietro Quinto), Fabrizio Lofoco e Sabino Persichella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Domenico Guastamacchia impugna il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2011 n. 1, recante la nomina del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, nella parte in cui esclude due candidati (lo stesso ricorrente e Luigi Farace) che erano stati designati, per il settore commercio, da un raggruppamento di dieci associazioni di categoria (e cioè: Fegica C.I.S.L., A.I.L.P., Fivag C.I.S.L., Federagenti, Associazione Commercianti della Provincia BAT, A.P.V.A., A.C.A.B., U.G.L., Ass.Svi.Com. A.C.L.I., Associazione Commercio, Turismo, Servizi, Ambiente, Artigianato P.M.I. della Provincia di Bari).
Deduce motivi così rubricati:
1) violazione dell’art. 4 del d.m. n. 501 del 1996 ed eccesso di potere per sviamento, irrazionalità manifesta, contraddittorietà e difetto d’istruttoria: la Regione Puglia avrebbe erroneamente dato rilevanza al fatto che due delle dieci associazioni apparentate (Ass.Svi.Com. A.C.L.I. e Associazione Commercio, Turismo, Servizi, Ambiente, Artigianato P.M.I. della Provincia di Bari) non hanno sottoscritto, entro il termine del 7 gennaio 2011, la designazione congiunta dei candidati Farace e Guastamacchia, sebbene nessuna norma prescriva che la designazione debba essere sottoscritta da tutti i rappresentati delle associazioni facenti parte di un raggruppamento; inoltre, nella fattispecie, il peso rappresentativo delle due associazioni venute meno non sarebbe determinante ai fini del raggiungimento del quoziente numerico necessario all’attribuzione di due seggi per il settore commercio;
2) violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza d’istruttoria: la Regione Puglia avrebbe dovuto preavvisare i destinatari della decisione sfavorevole, dando loro la possibilità di contraddire.
Si è costituita Confcommercio, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2011 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Non è controverso, in fatto, che due delle dieci associazioni apparentatesi per la designazione dei componenti del Consiglio camerale, la Ass.Svi.Com. A.C.L.I. (in stato di commissariamento) e l’Associazione Commercio, Turismo, Servizi, Ambiente, Artigianato P.M.I. della Provincia di Bari (espressamente dissociatasi dall’apparentamento), hanno omesso di sottoscrivere la designazione congiunta dei candidati Luigi Farace e Domenico Guastamacchia entro il termine del 7 gennaio 2011.
La Regione ha ritenuto, nella premessa del provvedimento gravato, che “¦ la suddetta parziale sottoscrizione configura una modifica del raggruppamento non prevista dalla legge ¦ nè ammissibile in via interpretativa perchè conseguirebbe l’effetto di alterare la rappresentatività ed il numero dei componenti attribuiti al raggruppamento sulla base della originaria consistenza dichiarata” ed ha, in conseguenza, assegnato i due seggi ai raggruppamenti immediatamente successivi per rappresentatività nell’ambito del settore commercio, pervenendo così alla nomina di Francesco Cannillo e Nicola Caggiano, in luogo di Luigi Farace e Domenico Guastamacchia.
Ad avviso del Collegio, tale decisione resta immune dai vizi denunciati dal ricorrente.
L’art. 4, secondo comma, del d.m. n. 501 del 1996 stabilisce che le associazioni apparentate devono sottoscrivere congiuntamente ed autenticare la dichiarazione di impegno a partecipare in modo unitario alla formazione del Consiglio camerale.
L’art. 7, primo comma, dello stesso regolamento dispone che tutte le associazioni ed organizzazioni, ovvero i loro raggruppamenti, indicano i nominativi dei componenti del consiglio limitatamente al numero di seggi a ciascuno di essi assegnati, sulla base del peso rappresentativo individuale o aggregato.
La partecipazione unitaria, nella forma del raggruppamento, deve essere tale per tutto lo svolgersi del procedimento, fino alla nomina dei consiglieri, di cui la designazione è il presupposto immediato. L’apparentamento determina, in capo a tutte le associazioni che vi aderiscono, l’obbligo di sottoscrivere la designazione congiunta: in difetto, la Regione non può prendere in considerazione una designazione priva del supporto unanime di tutti i soggetti apparentati, poichè la normativa fa emergere (seppure implicitamente) un legame indissolubile tra forza rappresentativa delle associazioni, cumulo della rappresentatività attraverso l’apparentamento, confluenza nelle designazioni congiunte e nomina dei consiglieri per settore.
La mancanza della designazione comune, sottoscritta da tutti nel termine assegnato dalla Regione, è segno che l’accordo si cui si fonda l’apparentamento è venuto meno (in questo senso, su fattispecie non identica ma analoga: TAR Veneto, sez. III, 1 agosto 2006 n. 2262).
La conseguenza, non prevista in modo espresso dal d.m. n. 501 del 1996 ma ricavabile dai principi che regolano la procedura, è il venir meno del titolo alla designazione da parte di tutte le associazioni raggruppate. Ferme restando, ovviamente, le conseguenze nei rapporti interni al raggruppamento e l’eventuale responsabilità civile del soggetto recedente senza giusta causa.
La conclusione non muta se, come affermato dalla difesa del ricorrente per la vicenda in esame, il peso rappresentativo delle associazioni venute meno all’accordo di apparentamento sia tale da non compromettere, in proporzione, il raggiungimento del quoziente necessario all’ottenimento dei seggi.
In contrario, deve osservarsi che la regola della immutabilità dei raggruppamenti risponde, sul piano oggettivo, ad esigenze di serietà , certezza e speditezza della procedura di formazione degli organi camerali e, sul piano soggettivo, al dovere di lealtà procedimentale che grava su tutte le associazioni. Sotto entrambi i profili, non sarebbe ammissibile trarre conseguenze giuridiche diverse secundum eventum, in dipendenza della maggiore o minore incidenza percentuale del soggetto fuoriuscito dall’apparentamento.
Del resto, si rischierebbe di compromettere la funzionalità del sistema di nomina del Consiglio camerale se si consentisse, fino al momento delle designazioni, il libero recesso ovvero la libera trasmigrazione di associazioni da un raggruppamento all’altro, senza conseguenze negative per le formazioni interessate e con il solo effetto di dover ricalcolare, ogni volta, i quozienti di rappresentanza ed i seggi spettanti.
Discende da quanto detto la legittimità dell’esclusione dei designati Farace e Guastamacchia, alla luce dell’interpretazione che deve darsi della disciplina contenuta nel d.m. n. 501 del 1996.
Ugualmente infondato è il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere, lamentando il mancato preavviso e la violazione del diritto al contraddittorio.
In primo luogo, il complesso iter per la nomina dei componenti del Consiglio camerale non può qualificarsi come procedimento ad istanza di parte, con conseguente esclusione della diretta applicabilità dell’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
In ogni caso, l’eventuale partecipazione del ricorrente non avrebbe potuto concretamente influire sulla decisione da assumere al cospetto del venir meno di due delle dieci associazioni apparentate, per le ragioni che si sono ampiamente esposte sopra.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Può disporsi la compensazione delle spese processuali, tenuto conto della novità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)