Pubblica sicurezza – Ordinanze
contingibili ed urgenti – Messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale – Responsabilità – Effettivo
responsabile – Proprietario dell’area – Limiti.
àˆ prima facie illegittima l’ordinanza sindacale con la quale si ordina la bonifica di un’area
ai proprietari contitolari della stessa, senza che sia emersa una loro
corresponsabilità in fase istruttoria.
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Vedi ric. TAR n. 1957 – 2010; sentenza n. 801 – 2012
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N. 00834/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01957/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Maria Sterpeta Fergola e Antonio Corvasce, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Domenico Torre, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Lancieri in Bari, alla via Cardassi n.58;
contro
Comune di Barletta, in persona del Sindaco p.t.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Barletta prot. n. 81 del 30.9.2010, notificata il 4.10.2010, con cui si ordina ai ricorrenti di “provvedere in solido tra loro” alla bonifica dell’area della quale sono contitolari, “di realizzare opere che impediscono l’accesso ai locali dopo averli bonificati e sgombrati dagli extracomunitari”, “di comunicare congiuntamente all’inizio dei lavori le generalità del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice”;
-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Barletta prot. n. 74 del 7.9.2010, notificata il 9.9.2010;
-della nota prot. n. 55199 del 16.9.2010 del Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Pubblici del Comune di Barletta;
e con motivi aggiunti del 25/8/2011;
-del provvedimento n. 35893 del 9.6.2011 del Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Pubblici del Comune di Barletta, notificato il 15.6.2011, con cui si ordina ai ricorrenti, nella qualità di comproprietari dei terreni siti in Barletta “tra la via Tranvia e la Cementeria”, in catasto al Fg. 107, p.lle 357 – 405, di “eseguire con lo massima urgenza … gli interventi di manutenzione e pulizia necessaria al ripristino dei requisiti di igienicità ” e di “mantenere anche in futuro il giusto decoro dell ‘area specificata mediante periodici interventi di manutenzione”;
-di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dai ricorrenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Giuseppe Domenico Torre;
-considerato che appaiono prima facie fondate le censure di incompetenza e di violazione del giudicato cautelare articolate con i motivi aggiunti giacchè, in particolare, anche il sopravvenuto provvedimento dirigenziale risulta adottato in palese violazione del principio -già sancito con la precedente ordinanza di questa Sezione n.50/2011- per cui i proprietari possono essere destinatari di un ordine di bonifica soltanto ove sia emersa una loro corresponsabilità in fase istruttoria;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) accoglie e per l’effetto:
a) sospende il provvedimento gravato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14.12.2011.
Compensa le spese per la presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)