Giustizia e processo – Ricorso giurisdizionale – Atti impugnabili
– Atto consequenziale senza previa impugnativa dell’atto presupposto –
Inammissibilità del ricorso – Fattispecie
Il
diniego di permesso di soggiorno ha natura di atto consequenziale rispetto alla
determinazione invalidante il contratto di soggiorno. Incombe pertanto sul
ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, l’onere di preventiva
impugnativa della detta presupposta determinazione.
N. 01524/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01570/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1570 del 2011, proposto da:
Charki Lafsahi, rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Cusano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;
contro
Questura di Foggia, U.T.G. – Prefettura di Foggia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, alla via Melo n.97;
per l’annullamento, previa sospensiva,
-del decreto del Questore di Foggia, div. P.A.S.I., Ufficio Immigrazione Cat. A.12/2010, notificato in data 23 maggio 2011, con il quale il Questore decretava l’annullamento del permesso di soggiorno n. I00139301, attesa la non rispondenza al vero dei dati reddituali riportati dal datore di lavoro nella relativa dichiarazione di emersione;
-di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. C. Cusano e avv. dello Stato I. Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe il ricorrente ha impugnato tempestivamente il diniego di permesso di soggiorno, in epigrafe meglio indicato, adottato sulla scorta dell’intervenuto decreto del S.U.I. di Foggia prot. P-FG/L/N/2009/106969 del 17.2.2011, recante dichiarazione di nullità del contratto di soggiorno già stipulato; invalidazione disposta per la riscontrata non veridicità dei dati reddituali del datore di lavoro.
Il ricorrente stesso non ha tuttavia impugnato il presupposto decreto dello Sportello unico dal quale si origina la lamentata lesione; nè è più nei termini per impugnarlo avendone avuto conoscenza in data 23 maggio di quest’anno, attraverso l’esplicito rinvio contenuto nel diniego di permesso di soggiorno gravato. Tale provvedimento negativo si connota quindi in termini di atto meramente consequenziale rispetto alla determinazione -rimasta in oppugnata- di invalidare il contratto di soggiorno. Dal suo annullamento, pertanto, il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità .
Di tutta evidenza pertanto l’assoluta carenza di interesse al presente giudizio.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Sussistono tuttavia rilevanti motivi di solidarietà sociale che giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
Roberta Ravasio, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)