1. Accesso – Risultanze catastali – Valore probatorio in giudizio – Sussiste – Esigenze di riservatezza dei proprietari controinteressati – Non rilevano
2. Accesso – Legittimazione ed interesse derivanti da esigenze di difesa in giudizio – Riproposizione dell’istanza avverso gli stessi atti catastali ma per la difesa in un giudizio differente – Ammissibilità
1. Le risultanze catastali relative alla delimitazione delle superfici di beni immobili hanno valore probatorio in giudizio, sebbene sussidiario, in quanto assumono rilievo in mancanza di prove certe ed idonee a delimitare i confini in modo certo, atteso che da sempre, anche prima dell’entrata in vigore della l. 241/1990 il catasto ha raccolto atti e registri pubblici destinati a rappresentare il mutamento dello stato di consistenza degli immobili nel tempo e dei quali era possibile estrarre copia od ottenere certificazione. Per la predetta natura dei documenti catastali, non sussistono esigenze di riservatezza dei proprietari controinteressati.
2. Sussiste la legittimazione e l’interesse alla proposizione del ricorso per l’accesso ai documenti proposto per esigenze di difesa processuale da chi è parte in giudizio, e il ricorso risulta ammissibile anche quando scaturisca dal rigetto formatosi sulla presentazione da parte dello stesso istante di due richieste consecutive all’amministrazione, aventi ad oggetto gli stessi documenti, purchè ciascuna istanza sia stata proposta con riferimento ad un giudizio differente.
N. 01508/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00888/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2011, proposto da Maria Vincenza Bianco, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Barile in Bari, via Manzoni, 93;
contro
Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Bari, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Amadia Laterza, Giovanni Laterza, Francesca Laterza, Domenico Giuseppe;
per l’accesso e l’estrazione di copie
degli atti della variazione catastale inerente i terreni nel comune Putignano, foglio 50, particella 641, derivante dalla “verifica straordinaria del 7.12.2004 n. 5132.1/2004 in atti dal 7/12/2004 (protocollo n. BA476.805) protocollo n. BA 428354/04 – INC. n. 154/04”, con contestuale accertamento dell’illegittimità del diniego all’accesso, opposto dall’Agenzia del Territorio con nota protocollo 4755/R.V. del 14 aprile 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Enrico Polignano, per delega dell’avv. Giuseppe Polignano, e Filippo Patella;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora Maria Vincenza Bianco è proprietaria di un fondo nel comune di Putignano adiacente a quello intestato ai signori Amadia Laterza, Giovanni Laterza e Francesca Laterza, Domenico Giuseppe. Questi ultimi si sono opposti a un’iniziativa edilizia della ricorrente sia in sede amministrativa (ricorso n. 1994/2006) sia in sede civile (con un’azione di reintegrazione del possesso e di denuncia di nuova opera, con atto depositato presso il Tribunale di Bari – Sezione staccata di Putignano in data 24 luglio 2006).
Ai fini di difendersi in giudizio, la signora Bianco ha prodotto ricorso ex art. 116 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, per accedere agli atti della variazione catastale inerente i terreni nel comune Putignano, foglio 50, particella 641, derivante dalla “verifica straordinaria del 7.12.2004 n. 5132.1/2004 in atti dal 7/12/2004 (protocollo n. BA476.805) protocollo n. BA 428354/04 – INC. n. 154/04”, impugnando contestualmente il diniego all’accesso, opposto dall’Agenzia del Territorio con nota protocollo 4755/R.V. del 14 aprile 2011.
Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 6 luglio 2011 la causa è stata riservata per la decisione.
L’azione è fondata.
àˆ evidente la sussistenza dell’interesse e della legittimazione della ricorrente all’ostensione, visti i giudizi pendenti sopra menzionati, in cui l’accertamento del rispetto delle distanze presuppone l’accertamento della delimitazione dei lotti, rispetto al quale le risultanze catastali (frutto di un sistema geometrico-mappale) costituiscono un elemento probatorio, anche se di carattere sussidiario (da ultimo: T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 22 giugno 2011, n. 177; Cassazione civile, Sez. II, 2 novembre 2010, n. 22298).
Ugualmente, sul piano oggettivo, non possono sussistere dubbi sulle caratteristiche e la funzione del catasto (risultanti dalla normativa sin dalla legge istitutiva, I marzo 1886, n. 3682) come insieme di atti e registri pubblici destinati a riportare i mutamenti che avvengono nello stato dei possessi e dei possessori, ai fini della determinazione dell’imposte sui terreni e i fabbricati. Ciò ha sempre comportato il rilascio agli interessati degli estratti, certificati e copie catastali anche prima e a prescindere dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
Per queste ragioni, d’altronde, non possono condividersi gli argomenti sui quali si basa l’opposizione dei proprietari controinteressati, che sostengono, da un lato, la non necessità dei documenti per la tutela in giudizio della signora Bianco e, dall’altro, la sussistenza di una loro sfera intangibile di riservatezza e di protezione dei dati.
Nè ad una diversa conclusione può pervenirsi in considerazione del fatto che una precedente istanza di accesso era stata rigettata con nota 8 febbraio 2011 (rimasta inoppugnata). La relativa richiesta del 14 gennaio 2011 infatti si riferiva alla causa dinanzi alla Sezione staccata di Putignano, mentre l’atto in questa sede gravato risponde (negativamente) alla nota del difensore della signora Bianco datata 30 marzo 2011, che evidenzia l’esigenza di difendersi nel ricorso amministrativo n. 1994/2006 e, in particolare, di contestare i motivi aggiunti notificati il 3 gennaio 2008.
Di conseguenza, da tali circostanze emerge che la domanda di accesso 30 marzo 2011 è diversa dalla precedente e che quindi l’atto impugnato, n. 4755/R.V. del 14 aprile 2011, non può qualificarsi come meramente confermativo della nota 8 febbraio 2011.
Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Bari – di esibire e rilasciare la documentazione richiesta, entro 30 giorni.
Condanna l’Agenzia del Territorio al pagamento delle spese processuali in favore di Maria Vincenza Bianco, nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)