1. Giustizia e processo – Determinazione dell’organico scolastico di diritto – Azione a tutela di diritti inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti –   Atto organizzativo della P.A. – Giurisdizione del G.O. –  Non sussiste


2. Giustizia e processo – Impugnazione di circolare ministeriale della quale non si evidenziano effetti normativi – Disapplicazione – Inammissibilità 


 
3. Giustizia e processo – Ricorso avverso provvedimento amministrativo, già  impugnato dinnanzi al TAR Lazio – Rilevata litispendenza e continenza di ricorsi – Violazione del principio ne bis in idem – Sussiste – Conseguenze
 

1. Non sussiste la gurisdizione del Giudice ordinario nel caso dell’impugnazione di provvedimenti afferenti la determinazione dell’organico di diritto di una scuola, trattandosi di atti organizzativi dell’amministrazione scolastica, direttamente rivolti a regolare lo svolgimento proprio dell’attività  didattica, aspetti del tutto estranei alla disciplina contrattuale del rapporto di lavoro e alla sua gestione. La circostanza che gli istanti invochino la tutela di diritti inerenti il rapporto di lavoro con l’Amministrazione, non è, infatti, in sè sufficiente ad attrarre tutte le azioni nella sfera cognitiva e decisoria del giudice ordinario.
2. Nel giudizio amministrativo di tipo impugnatorio è inammissibile la domanda di disapplicazione di un provvedimento amministrativo del quale, peraltro, non si evidenzi neppure la portata normativa (ipotesi in cui il giudice amministrativo può legittimamente procedere alla disapplicazione).
3. E’ inammissibile il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento amministrativo già  pendente dinnanzi al TAR Lazio. La litispendenza e ancor più la continenza di giudizi, determinano, infatti, la violazione da parte dei ricorrenti del principio del ne bis in idem, non superabile di certo dalla domanda di mera disapplicazione del provvedimento impugnato, proposta al TAR adito in seconda istanza, come è accaduto nel caso di specie.
                                              * * *
Vedi Cons. di Stato, sez. VI,  sentenza 10 aprile 2014, n. 1723 – 2014; ric. n. 2883 – 2012
 
                                             * * *

N. 01505/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01892/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2009, proposto dalla Federazione Gilda-Unams, Francesco Vincitorio, Grazia Maria Russo, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso lo Studio Stella in Bari, via Roberto da Bari, 112; 

contro
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia;
l’Istituto “Staffa” di Trinitapoli (Fg), rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
¢ 1- della nota dell’USR Puglia del 28.7.2009, prot. nr. 6621;
¢ 2- degli organici di diritto e di fatto dell’Istituto “Staffa” di Trinitapoli (FG);
¢ 3- della nota d’invio dati del Dirigente scolastico dell’Istituto “Staffa”del 23.4.2009;
¢ 4- con conseguente disapplicazione della preordinata C.M. 38, prot. n. 894 del 2 aprile 2009 e dell’unito schema di decreto interministeriale nonchè della C.M. 4 del 15 gennaio 2009, recante “Iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l’a.s. 2009/10”, così come impugnate presso il T.A.R. del Lazio nel ricorso n. 5123/09;
¢ 5- al fine di dichiarare ed accertare che l’organico di diritto dell’istituto “Staffa” di Trinitapoli (FG) non debba superare la misura di 25 alunni per classe;
¢ 6- nonchè di annullare tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenziali del MIUR, dello U.S.R. di Puglia, dello U.S.P. di Foggia e del Dirigente scolastico dell’Istituto “Staffa” di Trinitapoli (FG);
¢ 7- solo in via subordinata, per l’accertamento, previa rimessione in via pregiudiziale d’interpretazione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di illegittimità  delle impugnate disposizioni con le direttive 89/654/CEE e 89/391/CEE.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio scolastico provinciale di Foggia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto “Staffa” di Trinitapoli (Fg);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Tommaso De Grandis e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Federazione Gilda-Unams, il signor Francesco Vincitorio, quale genitore di un’alunna frequentante l’Istituto “Staffa” di Trinitapoli, e la professoressa Grazia Maria Russo, docente nella stessa scuola, impugnano una serie di atti preordinati alla determinazione dell’organico di diritto della menzionata scuola, in ossequio delle istruzioni impartite con la C.M. 38, prot. n. 894 del 2 aprile 2009, di cui i ricorrenti chiedono la disapplicazione, essendo stata la medesima circolare già  contestata con ricorso (n. 5123/2009 R.G.) pendente al T.A.R. del Lazio.
In definitiva, l’atto ministeriale importa che le classi possano essere formate da un numero di allievi superiore a 25 unità , che, in precedenza, rappresentava il limite massimo e quindi anche il criterio quantitativo tenuto presente nella progettazione e realizzazione degli edifici scolastici. Denunciano perciò, in riferimento a svariati parametri normativi, il venir meno dei requisiti di sicurezza (sia per i lavoratori sia per gli utenti) delle medesime strutture e, in particolare, dell’Istituto”Staffa”.
Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, l’Ufficio scolastico provinciale di Foggia e l’Istituto “Staffa” di Trinitapoli, eccependo l’inammissibilità  del ricorso e contestandolo nel merito.
L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza 14 gennaio 2010 n. 30, “Considerato che l’articolato ragionamento dei ricorrenti, nelle loro diverse qualità , non evidenzia in modo chiaro come la serie complessa delle circostanze riportate comporti per gli stessi conseguenze definibili come danni gravi ed irreparabili”.
All’udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata riservata per la decisione.
2. L’evidente inammissibilità  del ricorso induce a soffermarsi preliminarmente sulla sola eccezione di difetto di giurisdizione, questione sollevata dall’Amministrazione scolastica, peraltro insieme ad altre questioni di rito.
Il rilievo è da respingere.
Al contrario di quanto sostiene la parte resistente, la circostanza che gli istanti possano avere agito sostanzialmente a tutela di diritti inerenti al rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica non comporta in sè che tutte le azioni (comunque ispirate a tale lata finalità ) vengano attratte nella sfera cognitiva e decisoria del giudice ordinario. Ciò è da escludere in particolare nel ricorso in esame, in cui vengono censurati atti organizzativi dell’Amministrazione scolastica, direttamente rivolti a regolare lo svolgimento proprio dell’attività  didattica, attraverso la formazione delle classi e la destinazione di insegnanti alle singole scuole, aspetti del tutto estranei alla disciplina contrattuale del rapporto di lavoro e alla sua gestione.
Gli istanti comunque incentrano le loro contestazioni sulla legittimità  della circolare ministeriale n. 38, prot. n. 894, del 2 aprile 2009, già  impugnata dinanzi al T.A.R. del Lazio, e perciò chiedono (con una deviazione, rimasta inspiegata, dal modello demolitorio) la disapplicazione della stessa. A prescindere dal fatto che tale domanda normalmente non trova ingresso in questo giudizio, soprattutto quando annullatorio, e non venga evidenziata la natura normativa dell’atto coinvolto, è in questo caso la rilevata litispendenza e ancor più il rapporto di continenza (in relazione al diverso petitum) che rende il ricorso (percepibile come una duplicazione intenzionalmente “attenuata” del precedente) inammissibile.
Per completezza, peraltro, occorre ricordare che a fronte delle difficoltà  e degli inconvenienti evidenziati con il gravame è stato emanato il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81, sul quale si sono pronunciati il T.A.R. del Lazio (Sezione terza bis, 20 gennaio 2011 n. 552) e il Consiglio di Stato (sesta Sezione, 9 giugno 2011 n. 3512).
Considerata l’intera vicenda, devono ritenersi sussistenti gli elementi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria