1. Giustizia e processo – Sentenze di merito – Ordine esame  delle censure – Criteri
2. Atto Amministrativo – Motivazione – Plurime ragioni giustificatrici dell’adozione – Fondatazza anche di una sola di esse – Sufficienza ai fini della legittimità 

1. Anche dopo l’entrata in vigore del d.l.gs. 2 luglio 2010, n. 104, in difetto di graduazione dei motivi da parte del ricorrente, è rimesso alla discrezionalità  dell’organo giudicante l’ordine con il quale intenda procedere all’esame delle questioni sottoposte al suo esame. In particolare, nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, nell’affrontare le diverse questioni prospettate dal ricorrente, il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quelle questioni o di quei motivi che, evidenziando in astratto una più radicale illegittimità  del provvedimento impugnato, appaiono idonei a soddisfarne pienamente ed efficacemente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio; per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenzino profili meno radicali d’illegittimità  (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, n. 3951/2010, C.G.A.R.S. n. 299/2009 che richiama Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4445/2006).
 
2 Nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità  dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse (cfr. ex multis, Cons. St., sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052, T.A.R. Bari, Sezione III, n. 3176 del 22 luglio 2010).

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N. 01531/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2004 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2004, proposto da:
Convertini Giuseppe (nato il 9 febbraio 1933), Convertini Giuseppe (nato il 1° luglio 1971), Convertini Sante, Convertini Giovanni, Convertini Donato Francesco, Convertini Antonia, Convertini Caterina e Pinto Carmela, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;
contro
Comune di Locorotondo;
Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari;
Regione Puglia;
nei confronti di
Società  Cooperativa Alice;
per l’annullamento,
nei limiti degli interessi dei ricorrenti:
“- della delibera n. 62 del 31.3.2004, con cui la Giunta comunale di Locorotondo ha esaminato le proposte relative alla realizzazione degli incentivi di iniziativa privata per l’inserimento nel programma innovativo urbani “contratti di quartiere II”, approvando il verbale 26.3.2004 del Dirigente il Settore gestione del territorio relativo alle risultanze dell’esame delle proposte stesse; ha proposto al Consiglio Comunale l’adozione di variante al P.R.G. ai fini della realizzazione del programma, dando “indicazioni” al tecnico incaricato della redazione del “contratto di quartiere II” di acquisire le proposte dei privati indicate nel verbale del predetto dirigente;
– della delibera di C.C. n. 35 del 3.4.2004, recante approvazione del programma “contratti di quartiere II”, nella parte in cui ricomprende aree di proprietà  dei ricorrenti;
– della delibera di C.C. n. 34 del 3.4.2004, ad oggetto adozione di variante al P.R.G. ex art. 16, l.r. n. 56/1980 in relazione – tra gli altri – a suoli di proprietà  dei ricorrenti;
– di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresi gli atti di iniziativa ed i pareri richiamati nei provvedimenti impugnati, nonchè le deliberazioni di G.C. n.15 del 23.1.2004, di C.C. n.18 del 4.3.2004, di G.C. n.51 del 12.3.2004 e il bando del 16.3.2004.”
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza istruttoria n. 689 del 10 maggio 2011 e la documentazione conseguentemente depositata;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 la dott. ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Ermelinda Pastore su delega dell’avv. Luigi d’Ambrosio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
Espongono in fatto i sig.ri Convertini Giuseppe (nato il 9 febbraio 1933), Convertini Giuseppe (nato il 1° luglio 1971), Convertini Sante, Convertini Giovanni, Convertini Donato Francesco, Convertini Antonia, Convertini Caterina e Pinto Carmela, proprietari di suoli ricadenti in zona S2B del vigente strumento urbanistico generale, che a seguito della approvazione da parte della Regione Puglia, con delibera di G.R. n. 1493 del 26 settembre 2003, del bando di Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II”, il Comune di Locorotondo, con deliberazione di G.C. n. 51 del 12 marzo 2004, aveva definito gli ambiti di intervento per l’attuazione dei predetti “Contratti di quartiere II” ed approvato il bando volto ad acquisire proposte per il sostegno finanziario da parte dei privati.
I ricorrenti riferiscono che alcuni di essi avevano partecipato all’avviso pubblico del 16 marzo 2004 per l’area urbana indicata all’art. 4, punto 1, del bando stesso, ricompresa tra le Vie Olimpia e Di Vittorio, nel cui ambito ricadono i suoli di loro proprietà , attraverso la presentazione di un progetto per la realizzazione del programma innovativo urbano; che il Comune di Locorotondo con deliberazione di G.C. n. 62 del 31 marzo 2004 aveva approvato il verbale relativo alla valutazione delle proposte pervenute, ad essa allegato per farne parte integrante e dal quale risultavano respinte tutte le proposte relative all’area urbana in questione; che con deliberazioni di C.C. nn. 34 e 35 del 3 aprile 2004 aveva, rispettivamente, adottato una variante al P.R.G. avente ad oggetto, per quello che in questa sede interessa, la destinazione ad edilizia residenziale pubblica e ad altre opere pubbliche dei suoli di proprietà  di essi ricorrenti ed approvato il programma “Contratti di quartiere II”, recante le medesime suddette destinazioni, mentre l’area di proprietà  comunale, che a norma del bando e dei presupposti indirizzi avrebbe dovuto essere destinata a edilizia residenziale pubblica, era stata sottratta a tale destinazione.
I sig.ri Convertini Giuseppe (nato il 9 febbraio 1933), Convertini Giuseppe (nato il 1° luglio 1971), Convertini Sante, Convertini Giovanni, Convertini Donato Francesco, Convertini Antonia, Convertini Caterina e Pinto Carmela hanno quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 14 giugno 2004 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 29 giugno 2004, con il quale hanno chiesto l’annullamento della deliberazione di G.C. n. 62 del 31 marzo 2004, delle deliberazioni di C.C. nn. 34 e 35 del 3 aprile 2004, nonchè l’annullamento degli altri atti specificati in epigrafe.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
1) violazione dell’art. 4 della legge n. 21 del 2001 in relazione ai DD.MM. 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002, al bando relativo al programma innovativo urbano “Contratti di quartiere II” pubblicato sul B.U.R.P. n. 114 del 9 ottobre 2003 e al bando comunale del 16 marzo 2004, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà  manifesta, difetto assoluto di motivazione, travisamento, sviamento di potere.
I ricorrenti lamentano che le proposte presentate da alcuni di essi sarebbero state ritenute non accoglibili in quanto carenti di “una intesa progettuale tra tutti i proprietari dell’area interessata” e “non conformi ai contenuti del bando”; il Comune non avrebbe espressamente individuato i profili di incoerenza con il bando e la mera affermazione di “non conformità ” delle proposte ai contenuti del bando non consentirebbe di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito dal Comune intimato nell’adozione del provvedimento impugnato; inoltre le proposte sarebbero conformi al bando che, peraltro, non richiedeva “l’intesa progettuale” tra tutti i proprietari dell’area interessata, ma la possibilità  di presentazione delle proposte da parte di “tutti i proprietari, o parte di essi”.
2) Violazione, sotto distinto profilo, dell’art. 4 della legge n. 21 del 2001, in relazione ai DD.MM. 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002, al bando relativo al programma innovativo urbano “Contratti di quartiere II” pubblicato sul B.U.R.P. n. 114 del 9 ottobre 2003 e al bando comunale del 16 marzo 2004, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà  manifesta, difetto assoluto di motivazione, erronea presupposizione, travisamento, sviamento di potere.
I ricorrenti premettono che, in disparte le censure di cui al primo motivo di ricorso che attengono alla peculiare posizione relativa alla presentazione di una proposta progettuale da parte di alcuni di essi, gli istanti hanno comunque interesse e legittimazione a censurare tutti gli atti impugnati in quanti le statuizioni ivi contenute imprimono un nuovo assetto urbanistico alle aree di loro proprietà ; lamentano, quindi, l’illegittimità  degli atti stessi in quanto il Comune, preso atto che nessuna delle proposte dei privati era accoglibile, avrebbe dovuto procedere in conformità  a quanto da essa stessa previsto nel bando stesso; il Comune avrebbe invece modificato la tipizzazione prevista nel bando senza peraltro alcun cenno di motivazione al riguardo; inoltre la deliberazione di C.C. n. 35 del 3 aprile 2004 sarebbe illegittima anche per la circostanza che requisito indispensabile per l’ammissione a finanziamenti dei programmi proposti (punto 6 del bando regionale) sarebbe la proprietà  dell’area interessata o l’assenso dei proprietari all’intervento previsto, assenso che non sarebbe stato dato da parte dei ricorrenti proprietari dell’area.
3) Violazione degli artt. 16 ss. della l.r. n. 56 del 1980, degli artt. 1 ss. della l. m. 167 del 1982, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità , contraddittorietà , ingiustizia manifesta, difetto assoluto di istruttoria.
I ricorrenti, nella ipotesi che la variante di P.R.G. adottata con la deliberazione di C.C. n. 35 del 3 aprile 2004 venga ritenuta provvedimento distinto ed autonomo rispetto al procedimento di approvazione del programma innovativo urbano, lamentano che essa non sarebbe stata preceduta da adeguata istruttoria, nè risulterebbe motivata sulla necessità  di dotazione di aree E.R.P. in relazione al fabbisogno accertato, soprattutto come nel caso di specie in cui risulterebbero molte aree già  con tale destinazione non ancora espropriate da parte del Comune di Locorotondo e, quindi, deve presumersi, ad avviso di essi ricorrenti, per mancanza di domanda.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione ed ha presentato una memoria per l’udienza di discussione del 10 febbraio 2011.
Con sentenza istruttoria n. 689 del 10 maggio 2011 si è ritenuto necessario, ai fini del decidere, di acquisire agli atti ulteriore documentazione istruttoria e, segnatamente: 1) una dettagliata relazione a firma del dirigente dell’U.T.C. del Comune di Locorotondo relativa alla vicenda di che trattasi da cui potesse evincersi anzitutto se la suddetta variante fosse stata o meno definitivamente approvata e quale fosse ad oggi l’assetto urbanistico dell’area in relazione al lungo lasso di tempo intercorso dalla data di proposizione del ricorso; 2) copia autentica di tutti gli atti, ivi compresi pareri ed atti istruttori, che avessero supportato l’adozione delle citate delibere C.C. nn. 34 e 35 del 3 aprile 2004, in violazione dei criteri già  determinati; 3) attestazione a firma del predetto dirigente dalla quale si evincesse l’esistenza o meno nel territorio del Comune di Locorotondo di altre aree destinate a E.R.P., con allegata documentazione relativa al fabbisogno, entro il termine di giorni 30 dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa; con la medesima sentenza la causa è stata rinviata per la trattazione del merito all’udienza pubblica del 13 luglio 2011.
In data 30 maggio 2011 il Comune di Locorotondo, in adempimento alla suddetta sentenza, ha depositato la nota prot. n. 7334 del 24 maggio 2011 e varia documentazione allegata.
Nella suddetta nota ha rappresentato che la variante urbanistica, nonostante i relativi atti fossero stati trasmessi alla Regione Puglia l’8 novembre 2007, e sollecitati con nota del 21 ottobre 2009, non era stata ancora approvata.
Per quanto concerne la destinazione urbanistica attuale delle aree di proprietà  dei ricorrenti e ricomprese tra Viale Olimpia e Via di Vittorio, il Comune ha riferito che esse sono all’attualità  destinate ad opere di urbanizzazione secondaria “S2B”.
In merito alla richiesta attestazione a firma del dirigente dalla quale si sarebbe dovuta evincere l’esistenza o meno nel territorio del Comune di Locorotondo di altre aree destinate a E.R.P., con allegata documentazione relativa al fabbisogno, il suddetto Comune non ha chiarito la situazione del fabbisogno E.R.P. esistente, nè alla data dell’adozione delle delibere impugnate, nè quello attuale; esso si è infatti limitato a rappresentare che l’amministrazione comunale, su proposta della Giunta e con delibera del Consiglio n. 63 del 10 dicembre 2009 aveva adottato, ai sensi della l.r. n. 20 del 2001, il documento programmatico preliminare al P.U.G. del quale ha riportato i paragrafi riguardanti le aree destinate ad E.R.P., con proiezioni al 2024; nella parte finale della nota inviata ha peraltro concluso che, da quanto esposto nei richiamati capitoli 4 e 6, si evincerebbe che “le residue capacità  insediative di E.R.P. sono da considerarsi sostanzialmente trascurabili, essendo tutte le maglie già  lottizzate, in fase di lottizzazione o comunque già  sottoposte a pianificazione esecutiva; il fabbisogno al 2024 sia di edilizia residenziale pubblica che residenziale libera sarà  all’interno dei comparti di nuovo impianto.”
I ricorrenti hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione del 13 luglio 2011; alla medesima udienza pubblica del 13 luglio 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
Il Collegio ritiene di dover precisare di aderire all’orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa, che ad avviso del Collegio deve ritenersi attualmente condivisibile anche dopo l’entrata in vigore del d.l.gs. 2 luglio 2010, n. 104, alla luce della quale, in difetto di graduazione dei motivi da parte del ricorrente, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio, è rimesso alla discrezionalità  dell’organo giudicante l’ordine con il quale intenda procedere all’esame delle questioni sottoposte al suo esame.
In particolare, nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, nell’affrontare le diverse questioni prospettate dal ricorrente, il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quelle questioni o di quei motivi che, evidenziando in astratto una più radicale illegittimità  del provvedimento impugnato, appaiono idonei a soddisfarne pienamente ed efficacemente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio; per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenzino profili meno radicali d’illegittimità  (cfr. T.A.R. Bari, Sezione III, n. 3951/2010, C.G.A.R.S. n. 299/2009 che richiama Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4445/2006).
Nella fattispecie oggetto di gravame, alla luce di quanto sopra esposto circa l’ordine di esame delle questioni, si ritiene di dover esaminare prioritariamente il primo motivo di ricorso relativo al mancato accoglimento delle proposte progettuali di alcuni ricorrenti.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure: violazione dell’art. 4 della legge n. 21 del 2001 in relazione ai DD.MM. 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002, al bando relativo al programma innovativo urbano “Contratti di quartiere II” pubblicato sul B.U.R.P. n. 114 del 9 ottobre 2003 e al bando comunale del 16 marzo 2004, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà  manifesta, difetto assoluto di motivazione, travisamento, sviamento di potere.
Essi ricorrenti lamentano che le proposte presentate da alcuni di essi sarebbero state ritenute non accoglibili in quanto carenti di “una intesa progettuale tra tutti i proprietari dell’area interessata” e “non conformi ai contenuti del bando”; il Comune non avrebbe espressamente individuato i profili di incoerenza con il bando e la mera affermazione di “non conformità ” delle proposte ai contenuti del bando non consentirebbe di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito dal Comune intimato nell’adozione del provvedimento impugnato e considerato altresì che le proposte sarebbero conformi al bando che, peraltro, non richiedeva “l’intesa progettuale” tra tutti i proprietari dell’area interessata, ma la possibilità  di presentazione delle proposte da parte di “tutti i proprietari, o parte di essi”.
Il Collegio deve innanzitutto specificare che tale motivo di ricorso concerne le proposte presentate da alcuni ricorrenti, specificate nella parte in fatto del ricorso stesso e individuate nel verbale di valutazione di cui alla deliberazione di G.C n. 62 del 31 marzo 2004 con i numeri di seguito rispettivamente indicati, e precisamente dai sig.ri: Convertini Sante (n. 2), Convertini Antonia, Caterina, Giuseppe e Pinto Carmela (n. 8) e Convertini Giovanni (n. 9).
Parte ricorrente ha prodotto in giudizio le proposte presentate in data 25 marzo 2004 dai sig.ri Convertini Sante (n. 2) e Convertini Giovanni (n. 9).
Iniziando dalla proposta del sig. Convertini Sante (n. 2), dal verbale della valutazione delle proposte pervenute approvato con la suddetta deliberazione di G.C n. 62 del 31 marzo 2004, oggetto di gravame ed ad essa allegato per farne parte integrante, la proposta di esso ricorrente è stata ritenuta non ammissibile “in quanto non conforme ai contenuti del bando oltre che per i motivi accennati in premessa (propone modifiche solo relativamente all’area di sua proprietà  fg. n. 49 anche se è stato indicato il fg. N. 43 p.lla n. 356 di 1400 mq), anche perchè la stessa si configura come un intervento di tipo diretto che non prevede una intesa progettuale fra tutti i proprietari dell’area interessata.”
Il Collegio ritiene prive di pregio le censure di parte ricorrente in riferimento a tale proposta in quanto l’art. 4 del bando, da applicarsi alla fattispecie oggetto di gravame, espressamente prevedeva: “Tutti i proprietari, o parte di essi, possono presentare una proposta urbanistica esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.r. 20/2001.”
Al riguardo, in disparte il richiamo all’art. 16 della l.r. 20 del 2001 (Formazione dei P.U.E.), già  la specificazione “tutti i proprietari, o parte di essi” esclude la possibilità  di presentazione della proposta da parte del singolo proprietario, come risulta invece sia stato fatto dal sig. Convertini Sante; l’art. 16 inoltre non prevede un intervento di tipo diretto in quanto, per quello che in questa sede interessa, al comma 1, lettera b) dispone: “I P.U.E. possono essere redatti e proposti: ¦b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione.”
Dalla stessa proposta inoltre è palese la ritenuta non conformità  della proposta ai contenuti del bando che all’art. 7, recante contenuto delle proposte, richiedeva una relazione che illustrasse l’intervento secondo gli aspetti indicati nella norma stessa, aspetti che ove non indicati non avrebbero consentito la valutazione della proposta e la sua selezione, alla luce dei criteri di valutazione delle proposte specificati nel bando stesso all’art. 9 e, pertanto, noti al ricorrente che ha invece presentato una domanda non conforme a quanto richiesto dal bando.
Va comunque ricordato che, nel caso come quello di cui trattasi, in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità  dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse (cfr. ex multis, Cons. St., sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052, T.A.R. Bari, Sezione III, n. 3176 del 22 luglio 2010).
La non ammissione della proposta del sig. Convertini Sante deve quindi ritenersi legittimamente adottata nei suoi confronti essendo sufficiente, al fine della legittima valutazione della non ammissione stessa, la violazione dell’art. 4, comma 2 del bando, trattandosi di non ammissione plurimotivata.
Passando alla proposta del sig. Convertini Giovanni (n. 9) dal citato verbale della valutazione, la proposta di esso ricorrente è stata ritenuta non ammissibile “in quanto non solo non è conforme ai contenuti del bando ma ne contesta gli stessi. Sulla stessa area prevede un’edificazione dell’area sull’area da cedere al Comune secondo le indicazioni del bando; inoltre la stessa si configura come un intervento di tipo diretto che non prevede una intesa progettuale fra tutti i proprietari dell’area interessata.”
Effettivamente dalla proposta prodotta del suddetto ricorrente “nella prima parte osserva, oppone e propone quanto segue” mentre nell’ultima “respinge e si oppone alle previsioni del bando” che, in quanto ritenuto immediatamente lesivo risulterebbe tardivamente impugnato con l’odierno gravame. Il Collegio ritiene comunque che le censure dedotte siano comunque infondate innanzitutto in quanto, alla luce di quanto rappresentato nella proposta stessa e sopra richiamato, ammette esso stesso di non voler presentare una proposta conforme ai contenuti del bando.
Risolutiva per la legittimità  del provvedimento è la circostanza che risulta in atti che il sig. Convertini Giovanni abbia presentato da solo la proposta per cui è causa.
La non ammissione della proposta del suddetto ricorrente deve quindi ritenersi legittimamente adottata nei suoi confronti essendo sufficiente al fine della valutazione legittimità  della non ammissione stessa la violazione dell’art. 4, comma 2 del bando, trattandosi di diniego plurimotivato.
Il Collegio deve altresì respingere le censure dedotte concernenti le proposte presentate dei ricorrenti Convertini Antonia, Caterina, Giuseppe e Pinto Carmela (n. 8) e Convertini Giovanni (n. 9) per mancanza di prova, non avendo parte ricorrente prodotto in giudizio la relativa proposta presentata al Comune di Locorotondo.
Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti hanno dedotto la violazione, sotto distinto profilo, dell’art. 4 della legge n. 21 del 2001, in relazione ai DD.MM. 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002, al bando relativo al programma innovativo urbano “Contratti di quartiere II” pubblicato sul B.U.R.P. n. 114 del 9 ottobre 2003 e al bando comunale del 16 marzo 2004, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà  manifesta, difetto assoluto di motivazione, erronea presupposizione, travisamento, sviamento di potere.
I ricorrenti premettono che, in disparte le censure di cui al primo motivo di ricorso che attengono alla peculiare posizione relativa alla presentazione di una proposta progettuale da parte di alcuni di essi, gli istanti hanno comunque interesse e legittimazione a censurare tutti gli atti impugnati in quanti le statuizioni ivi contenute imprimono un nuovo assetto urbanistico alle aree di loro proprietà .
Essi lamentano l’illegittimità  degli atti stessi in quanto il Comune, preso atto che nessuna delle proposte dei privati era accoglibile, avrebbe dovuto procedere in conformità  a quanto da essa stessa previsto nel bando stesso, procedendo all’approvazione di un piano esecutivo di iniziativa pubblica, ma pur sempre al fine di realizzare gli stessi interventi contemplati negli atti di indizione della procedura; il Comune avrebbe invece modificato la tipizzazione prevista nel bando senza peraltro alcun cenno di motivazione al riguardo; inoltre la deliberazione di C.C. n. 35 del 3 aprile 2004 sarebbe illegittima anche per la circostanza che requisito indispensabile per l’ammissione a finanziamenti dei programmi proposti (punto 6 del bando regionale) sarebbe la proprietà  dell’area interessata o l’assenso dei proprietari all’intervento previsto, assenso che non risulta essere stato dato da parte dei ricorrenti proprietari dell’area.
Come sostenuto da parte ricorrente l’art. 4 del bando al punto 1) Porzione dell’area urbana compresa tra le vie Olimpia e Di Vittorio aveva espressamente previsto al comma 5: ” In caso di mancanza di proposte da parte dei privati, l’amministrazione comunale procederà  con piano esecutivo di iniziativa pubblica” ed al comma 8: “La porzione di proprietà  del Comune (Viale Olimpia) sarà  destinata interamente ad edilizia residenziale pubblica da assegnare ai cittadini necessitanti tramite bando pubblico per la totalità  dell’indice di fabbricabilità  territoriale di 2mc/mq.”.
Nella stessa deliberazione di G.C n. 62 del 31 marzo 2004, come risulta dal verbale allegato alla deliberazione stessa e come peraltro ribadito nella nota trasmessa in adempimento all’ordinanza istruttoria, risulta che delle 16 proposte pervenute nei termini erano state ammesse solo 2 che, però, non riguardavano il punto 1) Porzione dell’area urbana compresa tra le vie Olimpia e Di Vittorio; infatti il punto 2 della stessa delibera aveva disposto di “Proporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n° 56/80, l’adozione ad una variante al P.R.G. vigente ed adottato, conseguente alle scelte di cui al successivo punto 4) del presente deliberato e necessarie alla concreta attuazione del programma “Contratti di Quartiere II””; il punto 4 concerne infatti le proposte nn. 14, 16 e la 15 la cui ammissione era stata subordinata ad alcune condizioni aggiuntive nello stesso punto 4 specificate e, comunque, proposte non concernenti il presente ricorso.
L’amministrazione a questo punto avrebbe dovuto procedere alla adozione della variante, dando esecuzione al suddetto deliberato relativamente alle sole proposte menzionate nel punto 4 come statuito nella delibera da eseguire e per le quali la delibera di variante ha previsto ad entrambi i punti 2) e 3) che “L’attuazione del progetto dovrà  essere subordinata alla redazione di un progetto urbanistico esecutivo di iniziativa privata”.
Per la “Porzione dell’area urbana compresa tra le vie Olimpia e Di Vittorio” avrebbe dovuto, invece, procedere con un piano esecutivo di iniziativa pubblica in conformità  alle previsioni dell’art. 4 del bando concernente i “Contratti di Quartiere II”, da esso stesso Comune disposte, al fine di realizzare gli stessi interventi contemplati negli atti di indizione della procedura.
Risulta invece in atti che il Comune nella stessa delibera di variante abbia disposto anche in ordine all’area per cui è causa mutando immotivatamente la destinazione delle aree di cui trattasi in palese contrasto con le precedenti determinazioni.
Come prospettato da parte ricorrente devono, quindi, ritenersi illegittime per il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà  manifesta, difetto assoluto di motivazione, erronea presupposizione, travisamento e sviamento di potere le delibere nn. 34 e 35 del 3 aprile 2004, rispettivamente di adozione e di approvazione della variante urbanistica, per la parte di interesse dei ricorrenti stessi per cui è causa, variante che all’attualità  non risulta approvata (cfr. relazione del Comune di Locorotondo depositata il 30 maggio 2011).
Tali delibere, infatti, pur richiamando la delibera n. 62 del 31 marzo 2004 e ritenendo la variante rispettivamente adottata e approvata “necessaria per la concreta realizzazione del programma “Contratti di Quartiere II”, non si sono limitate a dare esecuzione al punto 4 della delibera stessa, come nella stessa disposto, ma hanno modificato la destinazione attuale delle aree dei ricorrenti (tipizzazione S2B come confermato nella nota istruttoria depositata in giudizio dal Comune di Locorotondo), non ricomprese si ripete nel punto 4 della delibera n. 62 del 31 marzo 2004, in parte in zone E.R.P. , zone per le quali peraltro si ricorda che il comma 8 dell’art. 4 del bando aveva previsto: “La porzione di proprietà  del Comune (Viale Olimpia) sarà  destinata interamente ad edilizia residenziale pubblica da assegnare ai cittadini necessitanti tramite bando pubblico per la totalità  dell’indice di fabbricabilità  territoriale di 2mc/mq.”, nè nella relativa relazione allegata e versata in atti vi è alcuna motivazione al riguardo.
D’altro canto il Comune di Locorotondo tra la documentazione prodotta in allegato alla nota istruttoria dal Comune stesso ha depositato correttamente anche la deliberazione n. 87 del 29 ottobre 2007 con la quale il Consiglio Comunale aveva approvato (Presenti n. 20, votanti n. 19, voti favorevoli n. 19, astenuti n. 1) il primo punto di una osservazione, prodotta ai sensi dell’art. 16, comma 6, della l.r. n. 56 del 1980, con il quale, come rappresentato da parte ricorrente, esso Comune ammette sostanzialmente che la variante di cui trattasi non è stata adottata in esecuzione del programma “Contratti di Quartiere II”, come si evince chiaramente dal contenuto del punto dell’osservazione stessa approvato che recita: “¦perde il presupposto della stessa adozione, trasformandosi in discrezionale, ingiustificato, immotivato, illegittimo nella procedura e nelle forme, mero intervento di trasformazione urbanistica di aree destinate a servizi ed addirittura aree tipizzate agricole in aree edificabili¦¦.”
Il Collegio ritiene che i profili di illegittimità  dedotti con il suillustrato motivo di ricorso abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto al terzo motivo di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso, senza necessità  di pronunziarsi sull’ulteriore motivo d’impugnazione.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto in parte e, conseguentemente, devono essere annullate le deliberazioni nn. 34 e 35 del 3 aprile 2004 del Consiglio Comunale del Comune di Locorotondo, nella parte in cui ricomprendono le aree di proprietà  dei ricorrenti.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla le deliberazioni nn. 34 e 35 del 3 aprile 2004 del Consiglio Comunale del Comune di Locorotondo, per quanto di ragione dei ricorrenti, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Locorotondo al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), in solido, in favore dei sig.ri Convertini Giuseppe (nato il 9 febbraio 1933), Convertini Giuseppe (nato il 1° luglio 1971), Convertini Sante, Convertini Giovanni, Convertini Donato Francesco, Convertini Antonia, Convertini Caterina e Pinto Carmela.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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