1. Edilizia e urbanistica – Edilizia pubblica – Assegnazione alloggi – Puglia –
Attribuzione punteggio – artt. 2 e 6 L.R. 20 dicembre 1984 n. 54 – Alloggio
sovraffollato – Determinazione nucleo familiare – Computo degli ascendenti –
Requisito della stabile convivenza da almeno due anni – Necessità
2. Edilizia e urbanistica – Edilizia pubblica – Assegnazione alloggi – Puglia – Attribuzione punteggio – artt. 2 e 6
L.R. 20 dicembre 1984 n. 54 – Per alloggio sovraffollato – Prova del requisito
della stabile convivenza da almeno due anni – Stato di famiglia –
Insufficienza – Fattispecie
1. Sulla base del
combinato disposto dell’art. 2 commi 2 e 3 e dell’art. 6 L.R. Puglia n. 54/1984,
per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli
legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e degli affiliati con loro
conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio,
gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini
fino al secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da
almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia
dimostrata nelle forme di legge.
2. Al fine della prova
della stabile convivenza da due anni nelle forme di legge, deve ritenersi
insufficiente la produzione dello stato di famiglia al posto di un certificato
storico, non integrandosi per tale via il requisito della produzione di ogni
documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.
N. 01528/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2011, proposto da:
Lorenzo Armenise, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Esposito, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Giandomenico Petroni, n. 19;
contro
Comune di Bari – non costituito;
1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Maida, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, viale P. Borsellino e G.Falcone, n. 19;
nei confronti di
Felice Monno – non costituito;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- della determinazione n. 2010/07535 2010/120/00623 del 15.12.2010 adottata dal Dirigente della Ripartizione Patrimonio del Comune di Bari (Settore Politica della Casa Programmi Costruttivi e Acquisto Alloggi) avente ad oggetto: “Politiche della Casa ” Presa d’atto della Graduatoria definitiva Bando di concorso regionale n. 5/2008 predisposta dalla 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia” pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune di Bari per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 15.12.2010, nella parte in cui ha attribuito al sig. Armenise il numero d’ordine 1948 con punteggio totale pari a n. 5 in luogo di quello maggiore pari a 6;
– di tutti i verbali redatti dalla 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia ed in particolare del Verbale (stralcio) n. 612 redatto dalla medesima Commissione, nella seduta del 19.05.2010 ore 15.00, nella parte in cui non ha attribuito al sig. Armenise il corretto punteggio relativamente al requisito “Alloggio Sovraffollato”;
– nonchè di tutti gli atti ai predetti connessi siano essi presupposti e/o consequenziali ancorchè non conosciuti comunque lesivi ed in particolare ove occorra degli elenchi provvisori approvati con determinazione dirigenziale n. 2009/120/00169 del 27.03.2009, della graduatoria definitiva prot. n. 391 redatta il 09.12.2010 dalla 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia nella parte di interesse meglio specificata in atti.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 329 del 14 aprile 2011 con la quale si dà atto della rinuncia all’istanza incidentale di sospensione cautelare e si fissa l’udienza pubblica del 13 luglio 2011 per la discussione del ricorso nel merito;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Michele Esposito e Nicola Maida;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il 25 febbraio 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 23 marzo 2011, il sig. Lorenzo Armenise ha chiesto l’annullamento della determinazione n. 2010/07535 2010/120/00623 del 15 dicembre 2010 del Comune di Bari, avente ad oggetto: “Politiche della Casa – Presa d’atto della Graduatoria definitiva Bando di concorso regionale n. 5/2008 predisposta dalla 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia”, pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune di Bari per 30 giorni consecutivi a decorrere dal 15 dicembre 2010, nella parte in cui ha attribuito ad esso ricorrente il numero d’ordine 1948 con punteggio totale pari a n. 5, in luogo di quello maggiore pari a 6; ha chiesto altresì l’annullamento di tutti i verbali redatti dalla suddetta 1^ Commissione ed in particolare del Verbale (stralcio) n. 612 redatto nella seduta del 19 maggio 2010, ore 15.00, nella parte in cui non gli è stato attribuito il punteggio relativamente al requisito “Alloggio Sovraffollato”, nonchè, ove occorra, degli elenchi provvisori approvati con determinazione dirigenziale n. 2009/120/00169 del 27 marzo 2009, della graduatoria definitiva prot. n. 391 redatta il 9 dicembre 2010 dalla 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia nella parte di interesse di esso ricorrente.
A sostegno del gravame il sig. Armenise con un unico motivo di ricorso ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 lett. c) del bando di concorso n. 5/2008 in combinato disposto con il punto B lett. b4) della domanda di partecipazione, violazione e falsa applicazione degli dell’artt. 2 e 6 della legge regionale pugliese n. 54 del 1984, violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, perplessità .
Si è costituita a resistere in giudizio la I^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia eccependo in via preliminare la nullità /inammissibilità del ricorso in quanto carente della procura speciale ad litem e chiedendo in subordine il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con atto depositato in data 12 aprile 2011 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda incidentale di sospensione.
Alla camera di consiglio del 13 aprile 2011, con ordinanza n. 329, si è dato atto della rinuncia all’istanza incidentale di sospensione cautelare ed è stata fissata l’udienza pubblica del 13 luglio 2011 per la discussione del ricorso nel merito.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione; per l’udienza di discussione parte ricorrente ha presentato una memoria e la 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia ha depositato note di replica.
Alla udienza pubblica del 13 luglio 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla eccezione in rito sollevata dalla 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia essendo il ricorso infondato nel merito.
Con un unico motivo di ricorso il sig. Armenise ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 lett.c) del bando di concorso n. 5/2008 in combinato disposto con il punto B lett. b4) della domanda di partecipazione, violazione e falsa applicazione degli dell’artt. 2 e 6 della legge regionale pugliese n. 54 del 1984, violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, perplessità .
Il ricorrente lamenta che 1^ Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia illegittimamente non gli avrebbe attribuito 2 punti relativamente al requisito “Alloggio Sovraffollato”, requisito che, alla luce del bando, sarebbe sussumibile tra le condizioni oggettive previste dal bando stesso; come dichiarato nella domanda di partecipazione esso vivrebbe infatti, a partire dal 2006, in un alloggio di 55 mq. (come risulta dal verbale di consistenza dell’1 aprile 2010) insieme ad altre 4 persone e precisamente la moglie, un figlio ed i suoi genitori; stante il tenore letterale della normativa, a suo avviso, un alloggio inferiore a 60 mq. sarebbe idoneo ad accogliere 1-2-persone e, considerato che nella fattispecie in esame non sarebbe dubbia la presenza di “oltre 2 persone in più”, rispetto agli standard abitativi fissati dalla norma che si assume violata, esso avrebbe diritto alla assegnazione di 1 punto.
Occorre innanzitutto evidenziare che il ricorrente nella istanza di partecipazione, depositata in giudizio, aveva richiesto 2 punti per la condizione oggettiva concernente gli alloggi sovraffollati di cui al punto b4 della domanda stessa, barrando la casella che faceva riferimento a “oltre tre persone rispetto allo standard abitativo”.
La disciplina concernente l’attribuzione dei punteggi per gli alloggi sovraffollati è prevista dall’art. 6 (Punteggi di selezione della domanda) della legge regionale n. 54 del 1984, al punto b4) delle condizioni oggettive che prevede per i ” richiedenti che abitino alla data del bando con proprio nucleo familiare: a) in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito al precedente art. 2, lettera c): oltre 2 persone in più punti 1, oltre 3 persone in più punti 2;”.
Ai sensi dell’art. 2, lettera c), richiamato dal suddetto punto b4) “è adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell’ art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore ai 40 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq per 3- 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre;”.
Ai fini della individuazione del nucleo familiare, necessario per effettuare il conteggio delle persone volto alla determinazione dell’attribuzione del punteggio stesso, la legge regionale n. 54 del 1984, oltre a dare al comma 2 la definizione di nucleo familiare in senso stretto, aggiunge i successivi commi 3 e 4.
I suddetti commi recitano rispettivamente: “2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e degli affiliati con loro conviventi. 3. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, purche la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. 4. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità , qualora la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purchè i componenti siano inseriti nello stato di famiglia e producano idonea documentazione rilasciata dal Comune.”
Nella fattispecie oggetto di gravame il ricorrente ha considerato come facente parte del proprio nucleo familiare, ai fini dell’attribuzione del punteggio richiesto per gli alloggi sovraffollati, oltre il nucleo familiare in senso stretto di cui al suddetto comma 2 e cioè la moglie ed un figlio, anche i suoi genitori che, in quanto ascendenti, rientrano nel comma 3 dello stesso art. 2 sopra richiamato, articolo che richiede per le persone ivi previste tra cui, come detto gli ascendenti, “la stabile convivenza con il concorrente (che) duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.”
Ai fini dell’accoglimento del ricorso occorreva quindi che il ricorrente avesse provato tale stabile convivenza nelle forme di legge da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso.
Il Collegio deve rilevare che il sig. Armenise non solo si è limitato a produrre uno stato di famiglia del 2008 e non un certificato storico e quindi non ha dimostrato “la stabile convivenza da due anni nelle forme di legge”, in violazione da quanto previsto anche dal bando che richiedeva, all’art. 4, punto c) n. 9 e ultima parte dell’articolo stesso, per quello che in questa sede interessa, la produzione di ogni documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda; ma il ricorrente nella domanda di partecipazione, come rappresentato da parte resistente, al punto b3) ha dichiarato di coabitare dall’8 settembre 2006 con il nucleo familiare del sig. Donato Armenise, suo padre.
Considerato che il bando del concorso per cui è causa è stato pubblicato l’1 febbraio 2008, legittimamente, quindi, i genitori del ricorrente non sono stati conteggiati ai fini dell’attribuzione del punteggio per gli alloggi sovraffollati richiesto al punto b4) della domanda di partecipazione, per mancanza del prescritto requisito della stabile convivenza da due anni, alla luce di quanto dichiarato dallo stesso ricorrente al punto b3) della relativa domanda di partecipazione.
Il Collegio, alla luce di tali risolutive conclusioni, ritiene infondate le censure dedotte e, conseguentemente, che il presente ricorso debba essere respinto.
Quanto alle spese, alla luce della natura della causa e della qualità delle parti, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)