Giustizia e processo – Edilizia e Urbanistica – Ordine di
demolizione opera abusiva – Impugnazione – Successiva domanda di sanatoria –
Improcedibilità  ricorso avverso ordine di demolizione

L’esercizio della
facoltà  di regolarizzare la propria posizione edilizia da parte del privato con la presentazione dell’istanza di sanatoria,  impedisce l’estrinsecazione del potere repressivo dell’Amministrazione, almeno fino a
quando quest’ultima non si pronunci in senso negativo sull’istanza medesima;
infatti, l’applicazione di detto principio determina, sotto l’aspetto
processuale, la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto
sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la domanda di sanatoria, nonchè
la traslazione e differimento dell’interesse a impugnare verso il futuro
provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo
nuovamente la demolizione dell’opera edilizia definitivamente ritenuta abusiva.

 
N. 01481/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01548/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2011, proposto da: 
Mauro Corrieri, Lucia De Gennaro, rappresentati e difesi dall’avv. Piero Boccardi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

contro
Comune di Molfetta; 

nei confronti di
Nicola Mezzina, Maria Antonia Spadavecchia; 

per l’annullamento
dell’ordinanza n. 31577 del 30.5.2011 con cui il Comune di Molfetta ha ordinato ai ricorrenti la demolizione delle seguenti opere:
– una grata in ferro a disegni semplici a chiusura della veranda prospiciente l’atrio interno annessa all’immobile di proprietà  dei ricorrenti sito in Molfetta al piano superiore di via S. Francesco d’Assisi n. 111;
– punti di attacco elettrico ed idrico-fognante posti lungo la muratura d’ambito della veranda in questione;
– pergolato in legno realizzato senza la rilevazione negli allegati alla DIA della presenza di un lucernaio posto sul piano di calpestio che occulta la luminosità  dell’immobile adibito a pasticceria sottostante,
nonchè di tutti gli atti premessi e connessi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e udito per i ricorrenti il difensore avv. Piero Boccardi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Comune di Molfetta ha ordinato loro la demolizione delle opere realizzate sull’immobile di loro proprietà ;
rilevato che i ricorrenti hanno esposto di avere presentato in data 21.7.2011 istanza di sanatoria per le opere eseguite;
considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, data la presentazione dell’istanza di sanatoria da parte dei ricorrenti, in quanto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione “allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria in data precedente alla introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino, e ciò in quanto l’esercizio della facoltà  di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo dell’Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima, ed, inoltre, in quanto l’applicazione di detto principio determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5646; negli stessi termini T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 07 novembre 2008, n. 1482; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 07 novembre 2008, n. 19352; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 04 novembre 2008, n. 1911; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15 settembre 2008 , n. 8306);
ritenuto di non dover provvedere sulle spese attesa la mancata costituzione del Comune intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
nulla per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Maria Abbruzzese, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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