1. Edilizia e urbanistica – Decadenza permesso di costruire per mancato inizio lavori ex art. 15 d.p.r. 380/2001 – Natura dichiarativa – Formale atto autoritativo – Necessità – Contraddittorio con interessati – Necessità
2. Giustizia e processo – Decadenza permesso di costruire per mancato inizio lavori ex art. 15 d.p.r. 380/2001 – Ordinanza demolizione – Misure cautelari collegiali ex art. 55 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Domanda incidentale sospensiva – Periculum in mora
1. La decadenza del permesso di costruire ex art. 15 D.P.R. 380/2001 deve formare oggetto di un formale atto autoritativo benchè di contenuto dichiarativo (ex multis TAR Campania Napoli n. 12677/2010) previo contraddittorio con i soggetti interessati (ex multis TAR Sicilia Palermo n. 1632/2009), specie allorquando vi sia obiettiva incertezza e/o contestazione in merito alla sussistenza dei presupposti fattuali (Consiglio di Stato sez. IV 6 novembre 2008, n. 5500, TAR Liguria sez. II 25 ottobre 2007, n. 1853, TAR Friuli Venezia Giulia 30 agosto 2006, n. 571), non potendosi ritenere inutile, nè ex ante nè ex post, l’apporto partecipativo del soggetto direttamente interessato, pur in presenza di attività vincolata.
2. E’ fondata la domanda incidentale di sospensione del provvedimento di demolizione dell’opera edilizia per intervenuta decadenza del permesso di costruire ex art. 15 D.P.R. 380/2001 che determina la sussistenza del periculum in mora.
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Vedi Tar, ric. n. 1627 – 2011; sentenza 24 maggio 2012 n. 1025 – 2012.
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N. 00822/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01627/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Michele Nardella, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Fiorentino, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Comune di Peschici, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza n. 46 del 10 agosto 2011 a firma del dirigente dell Settore, Elio Aimola, presso in Comune di Peschici, con la quale veniva ordinato al sig Michele Nardella, nella sua qualità di anmiinistratore del condominio Valle Scinni, denominato “Villaggio Solemar”, di rimuovere, entro tre giorni dalla ricezione della medesima ordinanza, “la sbarra con relativo impianto abusivamente posta in opera presso la strada principale di accesso al più volta richiamato Villaggio Solemar, con consequenziale ripristino della interclusa viabilità “, nonchè ogni altro provvedimento ad esso connesso, prodromico, coevo e conseguenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la nota prot. n. 5394 del 25.07.2011.
quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 settembre 2011
– dell’ordinanza di demolizione n. 57 del primo settembre 2011 a firma del dirigente del Il Settore, Elio Aimola, presso in Comune di Peschici, con la quale veniva ordinato al sig. Michele Nardella, nella sua qualità di amministratore del condominio Valle Scinni, denominato “Villaggio Solemar”, la demolizione della sbarra con relativo impianto abusivamente posta in opera presso la strada principale di accesso Villaggio Solemar, con relativa comunicazione “che nei prossimi giorni i manutentori di questo Ente, accompagnati da agenti di P. M, provvederanno alla rimozione della sbarra oggetto della presente ordinanza, la rimozione sarà eseguita a cura del comune di Peschici ed a spese del responsabile dell’abuso, ai sensi dell ˜art. 35 del DPR n. 380/2001”, notificata al ricorrente il 7 settembre 2011,
– nonchè ogni altro provvedimento ad esso connesso, prodromico, coevo e conseguenziale, ivi compresi gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale (ordinanza n. 46 del 10/08/2011 e nota prot. n. 5394 del 25.07.2011).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschici;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. Giovanni Fiorentino, per il ricorrente; l’avv. Enrico Follieri per il Comune resistente;;
Il Collegio, considerato che ad un sommario esame emerge la fondatezza della pretesa azionata, atteso:
– che l’intervento per cui è causa risulta pacificamente assentito con permesso a costruire del 22 aprile 2005 e che risulta allo stato quantomeno incerto il fatto della effettiva data di inizio e fine lavori, invocato dal Comune a motivo della decadenza ex lege dello stesso titolo abilitativo, così come del resto la stessa appartenenza pubblica della strada, invocata a sostegno dell’applicazione dell’art 823 c.c.;
– che l’intervenuta decadenza del permesso di costruire ex art 15 d.p.r. 380/2001 deve formare oggetto di formale atto autoritativo benchè di contenuto dichiarativo (ex multis T.A.R. Campania Napoli n.12677/2010) previo contraddittorio con i soggetti interessati (ex multis T.A.R. Sicilia Palermo n.1632/2009) specie allorquando vi sia obiettiva incertezza e/o contestazione in merito alla sussistenza dei presupposti fattuali(Consiglio di Stato sez IV 6 novembre 2008, n.5500, T.A.R. Liguria sez II 25 ottobre 2007, n.1853, T.A.R. Friuli Venezia Giulia 30 agosto 2006, n.571) non potendosi ritenere nè ex ante nè ex post inutile l’apporto partecipativo del soggetto direttamente interessato, pur in presenza di attività vincolata;
Apprezzata altresì la sussistenza del periculum in mora.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata istanza cautelare e per l’effetto:
– sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;
– fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 aprile 2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)