Enti e organi p.A. – Nomina componenti Giunta comunale – Presenza femminile ex art.6, co.3, D.Lgs. n. 267/2000 – Mancata previsione specifica all’interno dello Statuto – Conseguenze         

 
Non è obbligatoria la presenza femminile in giunta in assenza di una espressa norma dello Statuto comunale che la imponga.

Vedi ric. Tar Puglia – Bari, n. 1555 – 2011; sentenza 18.12.2012, n. 2200 – 2012 

N. 00778/2011 REG.PROV.CAU.
N.   01555/2011  01555/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2011, proposto da Addolorata Frontuto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valeria Pellegrino, Andrea Blonda e Francesca La Forgia, con domicilio eletto presso la terza in Bari, via Principe Amedeo, 40; Magda Terrevoli, Serenella Molendini, Angela Cicchetti, nelle qualità  in atti, rappresentate e difese dagli avv.ti Valeria Pellegrino, Andrea Blonda e Francesca La Forgia, con domicilio eletto presso la terza in Bari, via Principe Amedeo, 40;

contro
Comune di Ascoli Satriano, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Prencipe, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35;
U.T.G. – Prefettura di Foggia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Nicola Potito Marano, Paolo Caggianello, Biagio Gallo, Pasquale Mastracchio;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto 25/5/2011 n. 2 del Sindaco del Comune di Ascoli Satriano, di “nomina Componenti della Giunta Comunale”;
del decreto 25/5/2011 n. 6 del Sindaco del Comune di Ascoli Satriano, di “delega allo svolgimento delle funzioni di indirizzo, relative al Settore dei “Piani Strategici, Fondi Comunitari e Pari Opportunità “;
della deliberazione del Consiglio Comunale 26/5/2011 n. 13, avente ad “Oggetto: elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 15 e 16 maggio 2011. Comunicazione del Sindaco relativa alla nomina dei componenti della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000”;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Satriano e dello U.T.G. – Prefettura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Valeria Pellegrino, Andrea Blonda, Gaetano Prencipe e Ines Sisto;
 

Considerato che lo Statuto comunale non contiene una precisa norma che imponga la presenza femminile in giunta (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, ord. 22 settembre 2010 n. 668);
considerato pertanto che non si rinvengono i presupposti, anche in riferimento all’elemento del fumus, per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
visto l’articolo 57 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e ritenute sussistenti le condizioni per disporre la compensazione delle spese in questa fase;
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)