1. Contratti e appalti – Violazione della modalità  di confezionamento delle offerte indicata, a pena d’esclusione, nel bando di gara – Conseguenze
2. Contratti e appalti – Clausola di esclusione dal contenuto inequivoco e specifico – Non può essere interpretata alla luce del principio del favor admissionis 
3. Giustizia e processo – Ricorso incidentale con effetto paralizzante del ricorso principale – Esame prioritario

1. Se nel bando di una gara d’appalto le modalità  formali di predisposizione dell’offerta, quali l’indicazione  della gara e dell’oggetto dell’affidamento in appalto, siano richieste a pena di esclusione, l’omissione da parte del concorrente della specificazione  dei suddetti elementi  all’interno dell’offerta – in assenza dell’impugnazione della suddetta clausola di bando – comporta l’automatica esclusione dalla procedura.

2. La clausola di bando che preveda l’esclusione dalla gara della ditta che sia incorsa nella violazione di alcune, formali ma ben specificate modalità  di compilazione dell’offerta, non può essere interpretata secondo il criterio teleologico, nè alla stregua del principio del favor admissionis, dovendosi procedere, nel caso della sua violazione, all’esclusione dalla gara in applicazione del cd. criterio formale

3.  Il ricorso incidentale che abbia effetto paralizzante del ricorso principale, secondo i noti principi enucleati dall’AP del Consiglio di Stato n. 4 del 7.4.2011, ponendo in discussione la legittimazione e l’interesse del ricorrente principale, deve essere esaminato prioritariamente.

N. 01290/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2011, proposto da S.A. Project S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Petito, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca La Forgia in Bari, via Principe Amedeo, 40; 
contro
Comune di Roseto Valfortore, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Grasso, con domicilio eletto in Bari presso l’avv. Domenico Garofano, via Dante n. 396; 
nei confronti di
Casamassa Costruzioni S.r.l., in proprio e quale capogruppo della A.T.I. con Mi.Ro.Ra. Costruzioni S.r.l., e Mi.Ro.Ra. Costruzioni S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; 
Ingegneria Futura S.r.l., ditta individuale Daniele Tiziano Spezzati; 
per l’annullamento
del provvedimento di aggiudicazione definitiva, in favore dell’A.T.I. con capogruppo Casamassa Costruzioni s.r.l. e mandante MI.RO.RA. Costruzioni s.r.l., datato 3-3-2011 e pervenuto all’odierna ricorrente in data 4-3-2011, dell’appalto avente ad oggetto i “lavori di recupero Casa di riposo in località  Paduli: lotto A) e B)”;
del provvedimento di aggiudicazione interinale dell’antescritto appalto e dei verbali di gara, datati 14-2-2011 – tanto di quelli pubblici, quanto di quelli in forma riservata -, nonchè della relativa graduatoria;
del contratto di appalto, ove stipulato nelle more, e, comunque, di qualsiasi ogni altro atto relativo al vincolo contrattuale, nonchè di qualsiasi altro atto e/o provvedimento collegato, connesso, preordinato o conseguente.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roseto Valfortore e della Casamassa Costruzioni S.r.l. con la Mi.Ro.Ra. Costruzioni S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Andrea Petito, Luigi Colomba, per delega dell’avv. Giacomo Grasso, e Giuseppe Mescia;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
 
Ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito in forma semplificata.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva, in favore dell’associazione temporanea d’imprese Casamassa costruzioni e MI.RO.RA., della gara relativa ai lavori di recupero della casa di riposo in contrada Paduli, indetta dal Comune di Roseto Valfortore.
Contesta sostanzialmente la S.A. Project che, nell’offerta della A.T.I. prescelta, non erano stati precisati nè il tipo di associazione temporanea che s’intendeva costituire nè le percentuali di partecipazione.
Si sono costituiti il Comune di Roseto Valfortore e le società  aggiudicatarie, Casamassa costruzioni e MI.RO.RA., osservando condivisibilmente che per le mancate specificazioni sulla A.T.I. gli atti di gara (non gravati) non prevedessero, quale sanzione, l’esclusione.
In particolare, le controinteressate hanno prodotto ricorso incidentale, con il quale sostengono che la S.A. Project non poteva partecipare alla selezione: in specie, si evidenzia che, secondo il disciplinare di gara, ognuna delle tre buste inserite nel plico dovesse recare “l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’impresa mittente e la dicitura” relativa alla specifica busta (A, B o C). Tale modalità  di confezionamento era prescritta, esplicitamente e specificamente, a pena di esclusione. Di fatto, sulla busta della S.A. Project individuata con la lettera C (offerta tecnica), invece, in concreto, non risultano nè l’indicazione della gara, nè l’oggetto dell’appalto.
Tale disciplinare (giammai impugnato dalla società  istante) era stato firmato in copia dal rappresentante della ditta ricorrente, proprio a garanzia della conoscenza e dell’osservanza della lex specialis (in ossequio alle regole di partecipazione stabilite dalla Stazione appaltante).
Occorre ricordare che il gravame incidentale, stante il suo carattere paralizzante, dev’essere sempre esaminato prioritariamente, secondo il principio di diritto affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 7 aprile 2011 n. 4 (punto 54), cui il Collegio intende attenersi.
Esso è evidentemente fondato.
La documentazione in atti conferma quanto denunciato dalla Casamassa costruzioni e dalla MI.RO.RA. D’altra parte la formulazione inequivoca e specifica della clausola escludente impedisce che possa essere operata un’interpretazione della medesima di tipo teleologico volta a valorizzare il principio del favor partecipationis.
A ciò consegue l’inammissibilità  del ricorso principale.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciandosi, accoglie il ricorso incidentale proposto dalle società  Casamassa costruzioni e MI.RO.RA.; dichiara inammissibile il ricorso principale, come in epigrafe proposto.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 6.000, in favore del Comune di Roseto Valfortore e delle società  Casamassa costruzioni e MI.RO.RA., nella misura di euro 3.000,00, più CPI e IVA, come per legge, per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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