1. Rinnovabili – Ambiente ed ecologia – Autorizzazione per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica – Disciplina contenuta in una delibera di G.R. dal contenuto regolamentare fondata su leggi regionali (r. Puglia) e regolamenti dichiarati incostituzionali – illegittimità  –       2. Processo amministrativo – Sospensione del processo per incidente di costituzionalità  – Efficacia erga omnes e retroattiva della dichiarazione di illegittimità  costituzionale di una norma – Estensione ex officio del principio  a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato –  

1. E’ illegittima la deliberazione di G.R., dal contenuto regolamentare, che sia caratterizzata da uno strettissimo rapporto con la normativa regionale di settore dichiarata incostituzionale, in quanto la prima deve ritenersi travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità  della normativa posta a suo presupposto. Nella specie è stata annullata la deliberazione di G.r. Puglia n. 1462/2008 e relativi allegati avente ad oggetto: “procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e per l’adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica – direttive per migliorare l’armonizzazione delle procedure regionali nelle attività  finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 10 settembre 2008”, delibera attuativa del regolamento regionale n. 4 ottobre 2006 alle cui direttive, fissate per la realizzazione di impianti eolici, rinviava l’art. 3 comma 16 della l.r. n. 40/2007 caducato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 26 novembre 2010, n. 344.

 
 
 

  • E’ pacifico che la dichiarazione di illegittimità  costituzionale di una norma abbia efficacia erga omnes e retroattiva. Essa quindi si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata l’incidente di incostituzionalità , ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato (conforme anche Tar Puglia – Bari, Sez. I, 5 gennaio 2011, n. 2).

     

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    N. 01186/2011 REG.PROV.COLL.

     
    N. 01377/2008 REG.RIC.

     

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
    (Sezione Prima)
    ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2008, proposto da Farpower s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Cerabino, Maria Vittoria Ferroni, Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Cerabino in Bari, via Melo 141;
    contro
    Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 33;
    per l’annullamento
    1) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1462 del 1 agosto 2008 e relativi allegati, avente ad oggetto: procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e per l’adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica – direttive per migliorare l’armonizzazione delle procedure regionali nelle attività  finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 10 settembre 2008;
    2) ove occorra, di ogni altro atto antecedente, successivo, presupposto, collegato, connesso, ancorchè non cognito con particolare ma non esclusivo riferimento: a) alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 35 del 23 gennaio 2007; b) al regolamento regionale n. 16 del 2006 in parte qua; 3) ed in via subordinata per la dichiarazione di illegittimità  costituzionale e comunque per la disapplicazione a causa della incompatibilità  comunitaria dell’art. 3 della legge regionale Puglia n. 40 del 2007;
    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Maria Vittoria Ferroni, Rosa Cerabino, Antonella Loffredo;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
     
     
    FATTO
    La società  ricorrente espone di aver presentato alcuni progetti per la realizzazione di parchi eolici nel territorio regionale, sui quali si è svolta la verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale.
    Impugna, in via autonoma, la deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 1462 del 1 agosto 2008 e relativi allegati, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 10 settembre 2008, avente ad oggetto la disciplina del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica relativa ad impianti alimentati da fonte eolica.
    Deduce motivi così rubricati:
    1) violazione dell’art. 4, quarto comma, della legge regionale n. 7 del 1997 e degli artt. 42 e 44 dello Statuto della Regione Puglia; eccesso di potere per sviamento e straripamento; violazione dell’art. 7 della legge regionale n. 11 del 2001;
    2) violazione della riserva di legge di cui all’art. 97 Cost., violazione dell’art. 1, sesto comma, della legge regionale n. 239 del 2004, incompetenza assoluta e straripamento di potere;
    3) violazione degli artt. 23 e 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento; violazione dell’art. 6 della Direttiva 77/2001/CE e dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003; violazione dell’art. 1, quinto comma, della legge regionale n. 239 del 2004;
    4) violazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 e della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 2006, illegittimità  derivata dall’illegittimità  dell’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006;
    5) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per disparità  di trattamento e ingiustizia manifesta, violazione della Direttiva 77/2001/CE e dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, violazione dell’art. 1, quinto comma, della legge regionale n. 239 del 2004;
    6) illegittimità  derivata dall’illegittimità  dell’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, incompetenza ed eccesso di potere;
    7) in subordine: illegittimità  costituzionale e comunitaria dell’art. 3, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 40 e del regolamento regionale n. 16 del 2006, in relazione all’articolo 117, secondo comma – lett. s), e terzo comma, della Costituzione.
    La Regione Puglia si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame.
    Con ordinanza n. 234 del 4 novembre 2009, la causa è stata sospesa ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., fino all’esito del giudizio sulla questione di legittimità  costituzionale sollevato da questo Tribunale con ordinanza n. 148 del 9 settembre 2009, in ordine all’art. 3, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 40 ed agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006.
    Infine, alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 la causa è passata in decisione.
    DIRITTO
    1. Con l’impugnata delibera n. 1462 del 2008, la Regione Puglia ha approvato alcune direttive per l’armonizzazione dei procedimenti di rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, in materia di impianti per la produzione di energia da fonte eolica.
    La delibera (che ha contenuto lato sensu regolamentare e, come tale, è autonomamente impugnabile da parte di un’impresa del settore, che abbia presentato una o più istanze di autorizzazione e si ritenga danneggiata dalle norme procedurali ivi introdotte) detta, in sintesi, le seguenti regole:
    – gli uffici regionali individueranno prioritariamente i progetti presentati prima del 21 ottobre 2006 (data in cui è entrato in vigore il regolamento regionale n. 16 del 2006), i quali non soggiacciono al parametro di controllo “P” introdotto dallo stesso regolamento n. 16 del 2006, ma concorrono a definirlo in vista dell’esame dei progetti presentati successivamente;
    – gli uffici regionali valuteranno, in successione, i progetti presentati nei 180 giorni successivi all’entrata in vigore del regolamento n. 16 del 2006 (fase transitoria indicata dall’art. 14 dello stesso regolamento), i quali viceversa soggiacciono, in assenza di P.R.I.E., al parametro di controllo “P” pari a 0,25;
    – la verifica del rispetto del parametro viene operata nel’ambito della valutazione integrata degli effetti ambientali di cui all’art. 8 del regolamento regionale n. 16 del 2006, con la quale gli uffici regionali dovranno dapprima verificare quali aerogeneratori siano idonei sotto il profilo ambientale e, in una seconda fase, verificare la compatibilità  con il parametro comunale di controllo “P”;
    – ove il parametro non consenta la realizzazione di tutti gli impianti giudicati di per sè idonei, gli uffici regionali prescriveranno la necessaria riduzione percentuale per ciascun impianto;
    – in caso di approvazione del P.R.I.E., gli uffici regionali opereranno la valutazione integrata di tutti progetti presentati nell’area di riferimento;
    – la stipula della convenzione con il Comune interessato, ai sensi dell’art. 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006, inerirà  ai profili di inserimento ambientale ed alla compensazione degli eventuali impatti negativi e dovrà , in ogni caso, precedere il rilascio del parere ambientale.
    2. Tanto premesso, deve innanzitutto evidenziarsi che le regole procedurali dettate dalla deliberazione gravata s’incentrano sul regolamento regionale n. 16 del 2006, della cui legittimità  peraltro la stessa ricorrente dubita, anche rispetto al parametro costituzionale.
    Come è noto, l’intero regolamento regionale n. 16 del 2006 è stato caducato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 344 del 26 novembre 2010, nel giudizio di legittimità  costituzionale promosso da questa Sezione con ordinanza del 9 settembre 2009, riguardante l’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007 (che aveva, per così dire, recepito il regolamento regionale n. 16 del 2006, avendo testualmente previsto che “la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al regolamento 4 ottobre 2006, n. 16”). La rimessione alla Corte costituzionale era motivata anche in relazione alla disciplina dei P.R.I.E. (piani regolatori degli impianti eolici) e del parametro “P” (un indice massimo di affollamento nel territorio comunale).
    Ne discende l’illegittimità  della delibera regionale n. 1462 del 2008, il cui presupposto è costituito esclusivamente dall’applicazione di norme dichiarate incostituzionali.
    Come già  osservato con sentenza 5 gennaio 2011 n. 2 di questa Sezione, è pacifico che la dichiarazione di illegittimità  costituzionale di una norma abbia efficacia erga omnes e retroattiva. Essa quindi si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
    Nella fattispecie, sussiste uno strettissimo rapporto tra la delibera regolamentare impugnata e le norme regionali dichiarate incostituzionali: è perciò indubbio che la delibera sia d’annullare, perchè travolta dalla dichiarazione d’incostituzionalità  della normativa posta a suo presupposto, con assorbimento di tutte le ulteriori censure dedotte dall’odierna ricorrente (il cui accoglimento non arrecherebbe alcuna maggiore utilità ).
    In conclusione, il ricorso è accolto e per l’effetto è annullata la delibera della Giunta regionale della Puglia n. 1462 del 2008.
    Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con condanna della Regione Puglia nella misura equitativa di cui in dispositivo.
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la delibera della Giunta regionale della Puglia n. 1462 del 2008.
    Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 3.000, oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
    Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 – 20 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
    Corrado Allegretta, Presidente
    Giuseppina Adamo, Consigliere
    Savio Picone, Referendario, Estensore

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    L’ESTENSORE

     

     
     
    IL PRESIDENTE

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA
    Il 27/07/2011
    IL SEGRETARIO
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

     
     
     
     
     
     
     

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