1. Beni culturali – Esecuzione di opera in cemento armato su immobile vincolato in ritenuta  difformità   dall’autorizzazione ex art.21 D.Lgs. 42/2004 – Progetto iniziale assentito comprensivo della suddetta struttura di sostegno in c.a. – Successivo riesame, diniego di autorizzazione  e ordine di ripristino –  Sussistenza del  fumus boni iuris del ricorso
2. Beni culturali –  Autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 – La Soprintendenza deve effettuare un’approfondita valutazione tecnica e  individuare interventi compatibili con la tutela del bene versante in condizioni precarie  e la salvaguardia dell’incolumità  pubblica e privata

1. La domanda cautelare merita accoglimento ai fini del riesame, alla luce dei motivi di ricorso,  perchè la struttura di sostegno del locale di proprietà  del ricorrente in calcestruzzo armato era già  prevista all’interno del progetto iniziale, a suo tempo  valutato favorevolmente dalla Soprintendenza senza muovere alcuna contestazione al riguardo
2. La Soprintendenza avrebbe dovuto esercitare il suo potere di valutazione tecnica  individuando gli interventi per salvaguardare la struttura, versante  in condizioni precarie, tutelando tanto il bene vincolato quanto l’incolumità  pubblica e privata.

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Vedi ric. TAR Puglia – Bari, n. 1297 – 2011

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N. 00673/2011 REG.PROV.CAU.

 
N. 01297/2011 REG.RIC.           

 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
(Sezione Terza)

 
ha pronunciato la presente

 
 
 
ORDINANZA

 
 
 
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2011, proposto da:

 
 
 
Nicolino D’Agostino, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Abate Eustasio 5;

 
 
 
contro

 
Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia, Ministero per i Beni e le attività  culturali, Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia – Direzione Regionale;

 
per l’annullamento

 
previa sospensione dell’efficacia,

 
del provvedimento prot. n. 0007493 del 13.6.2011 a firma del Sovrintendente, arch. Salvatore Buonomo, avente ad oggetto “Gravina in Puglia ” Esecuzione opere in c.a. eseguite in difformità  dall’autorizzazione prot. n. 7946 del 6.11.2008, rilasciata ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 42/2004 nel locale adiacente alla Chiesa di San Giorgio glorioso. Immobile vincolato con d.m. del 25.1.1982” diniego di autorizzazione ed ordine di ripristino;

 
di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo.

 
 
 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;

 
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

 
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

 
Visti tutti gli atti della causa;

 
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2011 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Muscatello e Rachele D’Agostino;

 
 
 
 
 
Ritenuto che, al sommario esame proprio della presente fase, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, in quanto, in primo luogo, la struttura di sostegno del locale di proprietà  del ricorrente in calcestruzzo armato era già  prevista dal progetto iniziale e, pronunciandosi sullo stesso, la Soprintendenza non ha al riguardo mosso alcuna contestazione;

 
Considerato che, in ogni caso, nella fattispecie la Soprintendenza è investita di un potere di valutazione tecnica, dovendo individuare, a fronte della ristrutturazione progettata e della precarietà  attuale della struttura, gli interventi compatibili con la tutela del bene che soddisfino altresì la necessità  di tutelare l’incolumità  pubblica e privata;

 
che l’istanza cautelare deve quindi essere accolta, ai fini del riesame, assegnando all’uopo termine di giorni 50 per tale incombente all’amministrazione resistente;

 
P.Q.M.

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie ai fini del riesame, alla luce dei motivi di ricorso, l’istanza cautelare nei termini di cui in motivazione, e rinvia per la prosecuzione all’udienza del 6 ottobre 2011;

 
Compensale spese della presente fase cautelare.

 
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.

 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

 
 
 
 
 
Pietro Morea, Presidente

 
Paolo Amovilli, Referendario

 
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
L’ESTENSORE

 

 
 
IL PRESIDENTE

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 
Il 22/07/2011