Commercio, industria, turismo – Ricevitoria lotto – Sospensione cautelare attività  – Ritardati pagamenti – Illegittimità  – Fattispecie 

Ai sensi dell’art. 94 del DPR 1074/1958 l’immediata sospensione dell’attività  di  ricevitoria del lotto può essere giustificata soltanto “nei casi più gravi” di ritardato versamento dei proventi, onde è illegittima la sospensione disposta dall’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, ove i pagamenti siano stati effettuati dal ricevitore in favore dell’Ente, nel complesso, con regolarità , salvo alcuni ritardi minimi (nella specie ricompresi tra uno e sei giorni).

Pubblicato il 16/07/2018
N. 01076/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01021/2013 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2013, proposto da 
Maria Luisa Di Leo, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ricchiuti, Donato Ricchiuti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Giardino in Bari, via Cardassi, 14; 

contro
Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane – Ufficio Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti
Pietro Valente; 

per l’annullamento
– della comunicazione datata 22 maggio 2013 dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato n. prot. 31688, a firma del Direttore Regionale Dott.ssa Rachele Cantelli e notificata a Di Leo Maria Luisa in data 27 maggio 2013, recante la “sospensione in via cautelare della ricevitoria lotto” identificata con il n. BA2637;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane – Ufficio Regionale per la Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza smaltimento del giorno 23 maggio 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 24 luglio 2013 e depositato il successivo 9 luglio, la sig. Maria Luisa Di Leo, titolare di rivendita ordinaria di generi di monopolio in Bisceglie (Ba), con annessa ricevitoria Lotto n°BA2637, ha contestato la legittimità  dell’epigrafato provvedimento dell’Aams (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato), recante la sospensione cautelativa della ricevitoria, avendo negli ultimi due anni, in sette diverse circostanze, ritardato e parzialmente omesso il versamento dei proventi del gioco del lotto, costituiti da quanto incassato per giocate effettuate, decurtato dell’aggio spettante e delle vincite pagate. 
1.1 Lamenta la ricorrente vizi dell’azione sanzionatoria sia sotto l’aspetto meramente procedurale sia sotto il profilo sostanziale, deducendo a sostegno dell’impugnativa articolati motivi in diritto, così rubricati:
I) violazione dell’art. 34 L. 1293/57 – eccesso di potere per carenza dei presupposti – arbitrarietà : in tesi di parte, nel caso di specie non ricorrerebbero gli estremi per la sospensione cautelare della ricevitoria, in quanto alcune delle infrazioni, non essendo state ancora contestate, sarebbero prive di esistenza giuridica; 
II) violazione dell’art. 21-quater della L. n. 241/1990, per mancata indicazione del termine finale del provvedimento di sospensione; 
III) violazione per omessa ed erronea applicazione degli artt. 3 e 21-quinquies della L. n. 241/1990 e ss.mm. – eccesso di potere per trascurata considerazione dei presupposti, per omessa motivazione, arbitrarietà  e illogicità ; 
IV) violazione dell’art. 94 del D.P.R. n. 1074/1958, mancata preventiva contestazione degli addebiti, mancanza dei profili di gravità  – eccesso di potere per arbitrarietà  ed ingiustizia manifesta, carente adeguatezza e proporzionalità , illegalità  sostanziale: in breve, secondo la prospettiva di parte ricorrente, l’Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato; non avrebbe potuto irrogare/preannunciare la sanzione risolutoria (prevista dall’ordinamento per l’ipotesi di gravissimo inadempimento dell’appaltatore) in presenza di infrazioni che rivestono una minima rilevanza, dovendo l’operato della Amministrazione, anche in tale ambito sanzionatorio, rispettare il principio generale di proporzionalità ;
V) eccesso di potere per difetto di presupposti, per erronea valutazione e per travisamento dei fatti – ingiustizia manifesta, illegittimità  derivata: le supposte infrazioni, secondo la medesima ricostruzione dell’Aams, relative a diversi episodi molto ravvicinati nel tempo, tratteggerebbero non una condotta irrispettosa degli obblighi assunti bensì una contingenza aliunde provocata, non imputabile a colpa della titolare che, in tale periodo, ha dimostrato di soffrire di una grave forma depressiva che, manifestatasi all’inizio del 2001, ha registrato poi un’evoluzione degenerativa ed invalidante;
VI) eccesso di potere per carenza o comunque travisamento dei presupposti; ingiustizia manifesta; disparità  di trattamento: la nota avversata manifesterebbe un ultroneo profilo di illegittimità , laddove preannuncia l’intenzione di procedere all’avvio di revoca della ricevitoria Lotto e della rivendita ordinaria sebbene le supposte infrazioni pertinenti il comparto lotterie giammai potrebbero riverberare deleteri effetti sul distinto rapporto negozial-concessorio relativo ai generi di monopolio.
2. Si sono costituiti in giudizio per resistere alle avverse pretese il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane – Ufficio Regionale per la Puglia, sostenendo l’infondatezza nel merito dei motivi di ricorso ed instando per la sua reiezione.
3. Con ordinanza n. 451 del 29 agosto 2013 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo sussistere, prima facie, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, evidenziando che appariva “¦suscettibile di favorevole apprezzamento la censura relativa alla insussistenza dei presupposti per l’immediata sospensione della ricevitoria del lotto gestita dalla ricorrente, circoscritta dall’art. 94 D.P.R. 1074/1958 ai “casi più gravi” di violazione dei termini per i versamenti dei proventi della ricevitoria, in quanto le contestazioni mosse riguardano ritardi di massimo 6 giorni (in tre casi di un unico giorno)” e “Considerato, altresì, che come lamentato dalla ricorrente la sospensione è stata disposta senza previsione di un termine finale, concretizzando così la cessazione immediata e sine die dell’attività  in questione”.
4. Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 maggio 2018.
5. Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio di ribadire in diritto quanto già  sommariamente espresso in sede cautelare, palesandosi fondata la censura di violazione di legge per difetto dei presupposti previsti per l’immediata sospensione della ricevitoria del lotto gestita dalla ricorrente, a mente del più volte citato art. 94 del D.P.R. n. 1074/1958. 
5.1 àˆ bene ricordare che l’art. 6, comma 1, della legge 85/90 ha esteso alle ricevitorie lotto le disposizioni di cui alla legge n. 1293/57 e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR n. 1074/58.
Ai sensi dell’art. 34 della legge n. 1293/1957, l’Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d’appalto della rivendita quando:
– ai sensi del comma 9, si determina una violazione abituale delle norme relative alla gestione e funzionamento delle rivendite. L’abitualità  si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse nel biennio, il rivenditore ne commetta un’altra, pure della stessa indole, nei mesi successivi all’ultima delle violazioni precedenti;
– ai sensi del comma 10, si determina una violazione persistente delle norme relative alla gestione e funzionamento delle rivendite. La persistenza si realizza allorchè entro un biennio, il rivenditore abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a €10,33.
Ai sensi dell’art. 94 del DPR n. 1074/58, l’Amministrazione può disporre nei casi più gravi l’immediata sospensione dell’attività .
5.2 Ciò posto, va rimarcato, anche all’esito di più approfondito esame di merito, che l’ipotesi sanzionata dalla normativa richiamata con la sospensione dell’attività  risulta espressamente circoscritta ai “casi più gravi”, sicchè appare del tutto erronea oltre che sproporzionata la soluzione adottata dall’Amministrazione resistente nel caso di specie, discettandosi del ritardato versamento di importi poco significativi, alcune volte con appena un giorno di ritardo, altre con un indugio di massimo sei giorni, vieppiù in evidente violazione del principio di proporzionalità , cui deve essere informata l’irrogazione di qualsiasi sanzione (cfr. in termini T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, Sentenza 25 luglio 2012, n. 1356).
5.3 Peraltro, proprio la mancanza di gravità  delle infrazioni contestate non consente di ritenere giustificata l’omissione delle garanzie partecipative – di cui pure si duole la ricorrente – previste dall’art. 94 citato, laddove recita che “I provvedimenti previsti dagli artt. 18, 34 e 35 della legge devono essere preceduti dalla contestazione [¦] degli addebiti, con l’avvertimento che egli può presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni”, non essendo d’altra parte riscontrabili nel caso in esame quelle esigenze di celerità  ed urgenza solo genericamente richiamate dalla difesa dell’Amministrazione per giustificare l’evidenziato vizio procedimentale.
5.4 In conclusione il ricorso è accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento gravato. Ogni altra censura resta assorbita.
6. Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria