Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Impugnazione diniego accertamento conformità edilizia con ricorso straordinario – Impugnazione ordinanza demolizione con ricorso al TAR – Istanza cautelare – Accoglimento – Ragioni
Deve essere concessa tutela cautelare avverso l’ordinanza di demolizione ove, per le medesime opere, sia pendente il ricorso straordinario avverso il diniego di accertamento di conformità edilizia, al fine di consentire la trattazione del procedimento in sede straordinaria re adhuc integra.
Pubblicato il 12/07/2018
N. 00265/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00652/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2018, proposto da
Nicola Alicino, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Arzano e Dario Perna, con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonio Arzano, in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Scarola, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Bisceglie al Largo Cosmai n 3, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 37 del 05.03.2018, notificata in data 12.03.2018, a firma del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie nella parte in cui ingiunge la demolizione delle opere descritte alle lettere a) e b) della medesima ordinanza; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Rilevato:
– che in data 21.6.2018 il ricorrente, in adempimento dell’ordinanza collegiale n. 880/2018, ha depositato copia del ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso avverso il provvedimento di diniego dell’istanza di accertamento in conformità ;
– che, pertanto, nelle more della decisione della predetta impugnativa, è opportuno disporre l’invocata misura cautelare, sospendendo il provvedimento di demolizione oggetto dell’odierno ricorso, al solo fine di consentire la definizione del giudizio re adhuc integra;
Ritenuto, consequenzialmente, di fissare la trattazione del merito per l’udienza del 25.9.2019;
Ravvisata, in ogni caso, la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25.9.2019.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Rosaria Palma | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO