Processo amministrativo – P.A.T. – Omessa firma digitale – Non conformità della copia cartacea all’originale informatico – Conseguenze
Deve essere rigettata l’istanza cautelare connessa ad un ricorso che, in violazione delle previsioni del P.AT., risulti mancante della firma digitale e la cui copia cartacea (in quanto non contenente l’istanza cautelare) non risulti conforme all’originale digitale.
Pubblicato il 14/06/2018
N. 00219/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00591/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2018, proposto da
Snooker Bowling di Bellizzi Diego & C. Sas, in persona del Suo Legale Rappresentante Bellizzi Diego, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Omissis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via C.M., 10;
contro
Comune Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Farnelli, Rosa Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Augusto Farnelli in Bari, via Principe Amedeo, 26;
Comune di Bari Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata in persona del Dirigente Pro Tempore non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
provvedimento dirigenziale di diniego definitivo Prot. n. 49517/2018 espresso dall’Ufficio di Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata relativamente all’istanza di nuova installazione insegna di esercizio n.609/17, in via G. Amendola n. 112/A, da parte della Società Snooker Bowling di Bellizzi Diego & C. Sas, P. Iva 07123130721, ed ogni altro atto presupposto e consequenziale ancorchè non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Considerato che il ricorso depositato a mezzo P.A.T. non risulta firmato digitalmente;
Rilevato, altresì, che sussiste una discrasia tra la copia cartacea depositata e l’originale di cui sopra, dal momento che nella copia cartacea non risulta formulata l’istanza cautelare, presente, invece, nell’originale depositato a mezzo P.A.T.
Ritenuto opportuno delibare nella sede di merito le rappresentate questioni, respingendo hic et nunc l’invocata tutela cautelare per mancanza dei presupposti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), Respinge l’istanza cautelare
Compensa le spese della presente fase;
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
Francesco Gaudieri | ||
IL SEGRETARIO