Contratti pubblici – Gara – Offerta tecnica – Valutazione autoveicoli intestati al concorrente – Fattispecie 

Ove nel bando di gara per l’affidamento del servizio di emergenza sanitaria 118 sia previsto  che  gli autoveicoli utilizzati debbano essere  tutti intestati alla Associazione concorrente, non può essere attribuito alcun punteggio se il mezzo preso in considerazione dalla Commissione giudicatrice non rechi sulla carta di circolazione l’annotazione del contratto di comodato attraverso il quale la concorrente assumeva di aver acquisito la disponibilità  del mezzo di proprietà  di altro soggetto ai sensi dell’art. 247 bis del regolamento di esecuzione del codice della strada in tema di intestazione temporanea di autoveicoli.

Pubblicato il 31/05/2018
N. 00794/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2017, proposto da: 
Associazione Volontariato Pubblica Assistenza Uomo Duemila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Curigliano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Dalmazia n. 161; 

contro
A.S.L. Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Edvige Trotta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, Lungomare Starita n. 6; 

nei confronti
Confraternita di Misericordia di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
A.V.F. Associazione Volontari Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

per l’annullamento
a) della deliberazione del Direttore generale della Azienda sanitaria locale della provincia di Bari n. 0571 del 31.3.17, pubblicata in data 4.4.2017, avente ad oggetto “Servizio Emergenza Sanitaria 118. Assegnazione postazioni in Convenzione con le Associazioni di Volontariato territorio ASL Bari”, nella parte in cui è stato attribuito all’associazione ricorrente il punteggio di punti 110 per la postazione del Comune di Locorotondo;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti, ivi compreso il verbale della Commissione di gara del 6.3.2017 nella parte di interesse; 
c) del bando e dei suoi allegati laddove interpretati in maniera difforme da quanto rappresentato nel presente ricorso; 
d) del diniego tacito di autotutela, trasmesso dalla ricorrente alla stazione appaltante in data 5.4.2017.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.S.L. Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 l’Avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Elena Cafaro, su delega dell’avv. Domenico Curigliano e avv. Gaetano Caputo, su delega dell’avv. Edvige Trotta;
 

Rilevato che:
– la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di che trattasi, nella seduta del 6 marzo 2017, ha ritenuto di poter valutare, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’allegato C, punto 7, del bando di selezione, n. 4 mezzi eccedenti ulteriori, con conseguente assegnazione di punti 10 in favore della parte ricorrente;
– la ridetta Commissione ha, infatti, escluso di poter valutare:
a) il mezzo targato DK699AS in quanto sulla copia del libretto di circolazione prodotto in sede di gara non è riportata l’intestazione, neppure temporanea, in capo alla ricorrente;
b) il mezzo targato TG BB735E in quanto:
1) sulla copia del libretto di circolazione prodotto in sede di gara non è riportata l’intestazione, neppure temporanea, in capo alla ricorrente;
2) il contratto di comodato del mezzo ha durata annuale, dunque inferiore a quello di 36 mesi previsto per le convenzioni oggetto della procedura di affidamento;
Considerato che:
– quanto al mezzo targato TG BB735E, la ricorrente ha prodotto in gara un contratto di comodato d’uso gratuito del 12 maggio 2016 di durata pari ad un anno oltre proroga di medesima durata;
Ritenuto che, come già  osservato in sede cautelare, la disponibilità  di tutti i mezzi, anche quelli ulteriori, per l’intera durata del servizio è un requisito implicitamente ricavabile dalla stessa indicazione della durata dell’appalto;
Ritenuto, pertanto, che la mancata valutazione del mezzo targato TG BB735E è conforme alla lex di gara;
Ulteriormente considerato che:
– quanto al mezzo targato DK699AS, la ricorrente ha prodotto in sede di gara una carta di circolazione priva dell’annotazione del subcontratto di comodato della durata di 4 anni stipulato in data 14 marzo 2014 con il Comune di Locorotondo (comodatario in pari data della P.M.G. Italia s.p.a.);
– l’art. 2 del bando, in relazione all’ambulanza principale ed a quella sostitutiva, ne richiede la “piena disponibilità “, senza specificare il titolo giuridico che ne costituisce la fonte;
– la necessità  della “intestazione all’associazione partecipante dei mezzi ulteriori” è espressamente richiesta dal punto 7 dell’allegato c) del bando di selezione;
– la c.d. intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è stata introdotta dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, che ha aggiunto all’art. 94 del codice della strada il comma 4-bis prevedendo l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione di atti diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo (trasferimenti di proprietà , costituzione di usufrutto, contratti di leasing) ovvero, fra l’altro, di quelli che comportino la disponibilità  dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi;
– tale normativa è in vigore dal 13 agosto 2010 e, pertanto, da una data di molto antecedente rispetto alla conclusione del contratto di comodato del 14 marzo 2014;
– le disposizioni applicative sono state dettate con il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, che ha introdotto l’art. 247 bis nel regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, ed è entrato in vigore anch’esso in data antecedente al contratto di comodato del 14 marzo 2014 ovvero il 7 dicembre 2012;
– è proprio tale modifica normativa che consente, nella gara de qua, di far valere mezzi in comodato atteso che, in precedenza, come già  osservato, ai sensi dell’art. 94 commi 1 e 2, il rilascio di una nuova carta di circolazione era previsto solo per i trasferimenti di proprietà , la costituzione di usufrutto e i contratti di leasing;
Pertanto ritenuto che:
– nel richiedere “l’intestazione dei mezzi” e nell’intenderla come estesa al comodato in base alla normativa su esposta, l’Amministrazione ha ampliato nella sua massima estensione possibile il novero dei mezzi valutabili ai fini del punteggio;
– l’intestazione del mezzo disponibile in ragione di un rapporto di comodato è ammessa, seppur solo in via facoltativa, a far data dal 7 dicembre 2012, data di entrata in vigore della innanzi indicata disposizione attuativa regolamentare (cfr., a conferma, Circolare del M.I.TT. n. 15513 del 10 luglio 2014, n. 15513, pag. 4) e, dunque, da un momento antecedente la stipula del contratto di comodato della parte ricorrente;
– diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nella memoria del 16 giugno 2017, pertanto, alla data della stipula del comodato, le annotazioni erano senz’altro operative, seppur facoltative, essendo divenute obbligatorie solo per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014;
Considerato che, alla data di presentazione della domanda, la parte ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto richiedere l’attestazione sulla carta di circolazione, così come ragionevolmente richiesto dal bando (si pensi ai profili inerenti l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo);
Ulteriormente considerato che:
– la mancata annotazione del contratto di comodato non può affatto considerarsi una mera irregolarità  atteso che, come chiarito dalla innanzi citata Circolare del M.I.TT. n. 15513 del 10 luglio 2014, n. 15513, par. E.1, è esclusa la possibilità  che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l’uso del veicolo (subcomodato ovvero, peraltro, proprio il contratto del quale la parte ricorrente lamenta la mancata valutazione);
Considerato, pertanto, che l’assenza di intestazione è una carenza sostanziale dell’offerta non sanabile mediante il soccorso istruttorio;
Conseguentemente ritenuto che anche la mancata valutazione del mezzo targato DK699AS è conforme alla lex di gara;
Conclusivamente ritenuto che il ricorso è infondato e va respinto nonchè di disporre sulle spese in base al principio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese in favore della A.S.L. Bari, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Nulla per le spese nei confronti delle altre parti in assenza di attività  difensiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Donatella Testini, Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Donatella Testini Giacinta Serlenga
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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