Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto plurimotivato – Omessa censura di parte del motivazione  – Conseguenze  

Dev’essere rigettato il ricorso che, in presenza di un atto recante una duplice motivazione, contenga delle censure specifiche avverso la prima delle stesse e non già  nei confronti della seconda, con conseguente legittimità  dell’atto in presenza di una motivazione che risulti  indenne da censure.

Pubblicato il 08/05/2018
N. 00659/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2017 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2017, proposto da: 
-OMISSIS–OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 19; 

contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento del 24 novembre 2016, prot. n. 333.D/77226, con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento, formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 55 comma 4 D.P.R. 335/1982 e art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-in servizio presso l’XI Reparto Mobile di Bari, impugna – chiedendone l’annullamento – i provvedimenti in epigrafe meglio precisati, recanti il diniego di trasferimento ad altra sede, asserendo di aver inoltrato rituale istanza ai sensi dell’art. 55, 4 ° comma, D.P.R. 335/1982 e dell’art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di prestare assistenza al padre, affetto da disabilità  grave.
2. La difesa ricorrente, facendo pedissequo richiamo a numerosi precedenti giurisprudenziali, contesta la legittimità  del diniego, asserendo, in estrema e doverosa sintesi, che lo stesso risulta fondato esclusivamente sulla carenza del requisito della esclusività  nella prestazione assistenziale, in totale spregio alla modifica normativa apportata all’art. 33 della legge 104/92 dalla legge n. 183 del 2010, che ha soppresso ogni riferimento alla esclusività  e continuità  dell’assistenza.
3. Resiste l’Amministrazione intimata, instando per la reiezione nel merito del ricorso, sostenendo, con memoria depositata in data 7 marzo 2017, che anche dopo la novella normativa l’Amministrazione è tenuta a considerare, ai fini della valutazione delle istanze, il contesto familiare del disabile, tenuto conto altresì delle proprie esigenze organizzative e di allocazione delle risorse del personale.
4. All’udienza pubblica del 21 febbraio 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Tanto premesso in fatto e così sintetizzate le censure proposte dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse non possano essere accolte.
6. In termini generali va premesso che la posizione giuridica accordata dall’art. 33 L. 104/1992 al lavoratore che assiste un familiare con handicap grave va qualificata non in termini di vero e proprio diritto soggettivo alla scelta della sede di servizio, ma di interesse legittimo pretensivo, pur se, per così dire, particolarmente “rafforzato”: la disposizione, invero, stabilisce sì che “il lavoratore ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”, ma aggiunge l’inciso “ove possibile”, in tal modo ascrivendo rilievo (quanto meno) paritario e concorrente all’interesse pubblico a che la funzionalità  operativa dell’Amministrazione non sia oltremodo compromessa (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2012, n. 1828; 21 agosto 2013, n. 4218).
6.1 Dunque, emergendo, in subiecta materia, un’esigenza di tutela del disabile da contemperare, alla stregua del generale principio di bilanciamento degli interessi, con le esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione, ben può quest’ultima tener conto della mancanza del requisito dell’esclusività  della prestazione (benchè, va ribadito, essa non costituisca più fattore di per sè impeditivo alla concessione del beneficio) quale circostanza rilevante e suscettibile di apprezzamento discrezionale al fine di valutare l’effettività  del bisogno, in comparazione alla grave esigenza di non compromettere la funzionalità  dei reparti. 
6.2 A quanto innanzi evidenziato, deve aggiungersi, con riferimento al caso in esame, che da un attento esame della struttura del diniego gravato affiora, contrariamente a quanto sostenuto con l’unico motivo di ricorso proposto, che il provvedimento risulta fondato su due diverse argomentazioni motivazionali, ciascuna delle quali in astratto idonea a supportarne in maniera autonoma la parte dispositiva, delle quali, tuttavia, solo la prima è stata oggetto di censure da parte del -OMISSIS-.
6.3 Invero, l’Amministrazione ha rappresentato, più in dettaglio, oltre alla mancanza del requisito in questione, per la presenza di altri familiari conviventi con l’assistito, anche la sussistenza di specifiche esigenze organizzative ed operative del Reparto Mobile di Bari, caratterizzato da delicate problematiche sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica ed impegnato, inoltre, ad operare su tutto il territorio nazionale a supporto degli uffici locali; circostanze, queste, ritenute complessivamente ostative a riduzioni di personale.
6.4Senonchè è rimasta priva di specifica contestazione la motivazione del provvedimento nella parte in cui, in un’evidente ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, l’Amministrazione conclude per l’inaccoglibilità  dell’istanza, rappresentando – oltre alla non eccezionale gravità  della situazione di bisogno dell’assistito ex art. 55, 4 ° comma, D.P.R. 335/1982 – una rafforzata esigenza di non ridurre il personale nel reparto cui è assegnato il ricorrente.
7. Da quanto esposto consegue l’infondatezza del ricorso posto che, da un lato, la mancanza del requisito dell’esclusività  non ha costituito la ragione unica del rigetto dell’istanza, e, dall’altro, il provvedimento gravato risulta comunque dotato di ulteriore autonoma motivazione, di per sè in astratto idonea a supportare il diniego di trasferimento, in parte qua stabilizzato nei suoi effetti.
Per costante giurisprudenza, infatti, ove il provvedimento amministrativo risulti plurimotivato o pluristrutturato, ovvero fondato su più motivazioni, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perchè il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 aprile 2017, n. 348; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 15 gennaio 2014, n. 295; Cons. di Stato Sez. IV, 13 novembre 2007, n. 6325; Cons. di Stato Sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1725; Cons. di Stato Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7251).
8. Da ultimo, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e del rapporto di servizio intercorrente fra le parti, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Angelo Scafuri
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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