1. Processo amministrativo – Questione preliminare rilevabile d’ufficio – Art .73, co.3, del c.p.a. – Se la causa sia passata in decisione  


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Ove alla richiesta di provvedimento espresso sia sotteso un diritto soggettivo

1. In presenza di una questione preliminare rilevabile d’ufficio che sia emersa dopo il passaggio in decisione della controversia, ai sensi dell’art. 73, co.3, del c.p.a. il giudice  assegna  alle parti con ordinanza un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie sulla predetta questione.


2. àˆ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso sul silenzio della p.A ex art. 117 del c.p.a., che presuppone il mancato esercizio di una potestà  amministrativa su istanza del soggetto che agisca per la tutela di un interesse legittimo, ove la pretesa  dell’interessato sia, viceversa, astrattamente qualificabile come diritto soggettivo.

Pubblicato il 04/05/2018
N. 00653/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2017, proposto da 

Provincia di Barletta Andria Trani, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Putignani, n. 168;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria, ai sensi di legge, in Bari, via Melo, n. 97;

nei confronti
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Balducci e Marina Altamura, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bari, via Melo, n. 114;

per l’annullamento
del silenzio-inadempimento formatosi sull’atto di significazione, invito e diffida notificato al MIUR e alla Regione Puglia in data 8 giugno 2017 volto a sollecitare l’adozione degli atti necessari a rimborsare alla Provincia BAT le somme da quest’ultima anticipate per le funzioni non fondamentali relative alla gestione dell’edilizia scolastica,
nonchè per l’accertamento e la declaratoria
dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di concludere – con l’adozione di un provvedimento espresso – il procedimento avviato,
nonchè per l’accertamento e la declaratoria
della fondatezza dell’istanza avanzata dalla Provincia BAT
con conseguente condanna
delle Amministrazioni resistenti a provvedere al rimborso delle somme anticipate dalla Provincia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e della Regione Puglia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori, avv. Raffaele Guido, avv. dello Stato Ines Sisto e avv. Pierluigi Balducci;
 

àˆ da premettere che alla camera di consiglio del 6 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato la sussistenza di una possibile questione, rilevabile d’ufficio, d’inammissibilità  del ricorso.
Invero, con l’atto di significazione, invito e diffida, notificato al MIUR e alla Regione Puglia in data 8 giugno 2017, la Provincia di Barletta, Andria e Trani, dopo aver evidenziato di aver chiesto al M.I.U.R., alla Regione Puglia e all’Ufficio scolastico regionale, il rimborso delle spese di gestione dell’edilizia scolastica, anticipate dalla stessa per gli esercizi 2015 e 2016 nell’ammontare di euro 3.135.831,34 e rimarcando che per l’anno 2017 l’Amministrazione stava maturando un ulteriore credito, invitava la Regione Puglia e il M.I.U.R. “ad adottare gli atti necessari a rimborsare alla Provincia BAT le somme dalla stessa anticipate per le funzioni non fondamentali relative alla gestione dell’edilizia scolastica”.
Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia di Barletta, Andria e Trani lamenta l’inerzia delle Amministrazioni intimate proprio in relazione a tale atto di significazione, invito e diffida, e chiede di accertare e di dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate di concludere – con l’adozione di un provvedimento espresso – il procedimento avviato, nonchè di accertare e di dichiarare la fondatezza dell’istanza avanzata dalla Provincia medesima, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a provvedere al rimborso delle somme anticipate dalla Provincia.
Alla luce di quanto sopra, pare che l’Ente provinciale faccia valere, come dallo stesso evidenziato nell’atto di diffida e nel ricorso medesimo (pagina 6 “Il comportamento serbato, inoltre, appare lesivo dei più generali principi di buona fede e leale collaborazione tra le Amministrazioni¦”), la lesione del principio di leale collaborazione tra soggetti pubblici per non aver rimborsato delle spese relative allo svolgimento di funzioni che la Provincia ritiene di non dover più svolgere in base al mutato quadro normativo, mentre, come noto, l’azione avverso il silenzio è ammissibile solo per tutelare posizioni d’interesse legittimo.
Sul punto, si richiama quanto costantemente affermato dal Consiglio di Stato: “perchè sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, è essenziale che esso riguardi l’esercizio di una potestà  amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorchè la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio – rifiuto può infatti formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia dell’Amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già  nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti. La formazione del silenzio – rifiuto, o lo speciale procedimento giurisdizionale oggi disciplinato dall’art. 117 del c.p.a., non risulta, infatti, compatibile con le pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, in quanto concernono diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall’autorità  giurisdizionale competente. Ai sensi dell’art. 31 del c.p.a. è inammissibile il ricorso diretto all’accertamento dell’illegittimità  del silenzio su un’istanza dell’interessato allorchè il Giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta, comunque, nell’ambito di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva…” (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1754; sul punto anche Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1087).
Deve essere dunque applicato l’art. 73, comma 3, del codice processo amministrativo, il quale, nel solco del secondo comma dell’art. 101 del codice di procedura civile, introdotto dal comma 13 dell’art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabilisce, a garanzia del contraddittorio, che «se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie».
Il Collegio ritiene pertanto di dover assegnare alle parti il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di comunicazione o, se anteriore, dalla data di notificazione della presente ordinanza, per il deposito di memorie vertenti unicamente sulla questione dell’inammissibilità  del ricorso sopra evidenziata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, sospesa e riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese, assegna alle parti il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, per depositare memorie vertenti sulla questione rilevabile d’ufficio indicata in motivazione.
Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 6 marzo 2018 e 5 aprile 2018, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giuseppina Adamo
 
 
 

IL SEGRETARIO