Commercio, industria, turismo – Sovvenzioni agricole – AGEA – Revoca – Per omessa sottoscrizione della domanda – Illegittimità  – Ragioni 

E’ illegittimo il provvedimento di recupero dei contributi elargiti in ambito agricolo dall’AGEA per la riscontrata assenza di sottoscrizione della domanda da parte dell’interessato; infatti  nessuna norma nazionale o europea prevede che la domanda di integrazione per l’agricoltura, regolarmente compilata dall’interessato e trasmessa in via telematica all’AGEA  dall’incaricato del Centro di assistenza agricola competente, possa essere ritenuta tamquam non esset in assenza della sottoscrizione del richiedente.

Pubblicato il 27/04/2018
N. 00646/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2018 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2018, proposto da: 
Donata Antonietta Petilli, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Petrini e Gabriele Romagnuolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaele Capaldi in Bitonto, via Ruggiero Bonghi, n. 34; 

contro
Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, sua domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
– del provvedimento di accertamento definitivo del credito dell’Ufficio del Contenzioso Comunitario dell’Organismo Pagatore – prot. n. AGEA.2017.90738 del 27 novembre 2017;
– di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto ivi incluso, in particolare, il provvedimento di recupero per compensazione della complessiva somma di € 46.288,79.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa Maria Colagrande,
Uditi per le parti i difensori avv. Gabriele Romagnuolo e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Comunicato alle parti che sussistono le condizioni di legge perchè il Collegio definisca il ricorso con la causa con una sentenza in forma semplificata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;
 

La ricorrente impugna l’accertamento finalizzato al recupero per compensazione delle somme percepita a titolo di contributo per l’agricoltura per le annate agrarie 2008, 2009, 2010 e 2011, fondato, in via esclusiva, sulla mancanza della sottoscrizione del richiedente in calce alla domanda unica di accesso al beneficio.
Sostiene che le domande prive di sottoscrizione, acquisite dalla Guardia di Finanza presso l’Ufficio zonale del Centro di assistenza agricola della Confagricoltura di Lucera, sarebbero delle copie ad uso interno e produce esemplari delle stesse domande estratti dal fascicolo conservato presso il Centro di assistenza della Confagricoltura di Foggia, che sono invece completi di sottoscrizione e del timbro dell’Ufficio ricevente.
Il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente dar conto dell’ammissibilità  del ricorso perchè, dopo la comunicazione dell’ordinanza con la quale il Collegio aveva rilevato, ex art. 73 del codice del processo amministrativo, l’omessa intimazione dell’Agea presso l’Avvocatura dello Stato, è intervenuta la rituale costituzione dell’Agea con il patrocinio della difesa erariale.
Nel merito, in mancanza di contestazioni dell’Amministrazione resistente sull’autenticità  delle domande prodotte dalla ricorrente, il Collegio condivide le censure di difetto d’istruttoria e vizio della motivazione sollevate con il secondo motivo di ricorso che costituiscono la questione risolutiva della controversia.
Se, infatti, la Guardia di Finanza avesse condotto l’ispezione presso il Centro di assistenza agricola di Foggia avrebbe ivi reperito la domanda di accesso al contributo completa della sottoscrizione, la cui mancanza nella copia agli atti dell’Ufficio zonale di Lucera, è l’unica ragione del disposto recupero per compensazione.
Sulla questione il Collegio già  si è pronunciato, in ultimo con la sentenza n. 340/2018, dalle cui conclusioni e motivazioni non vi è ragione di discostarsi, che esprime il principio condiviso anche con il T.A.R. Piemonte, sez. II, 29 gennaio 2016, n. 138 secondo il quale Nessuna norma comunitaria o nazionale prevede, quale sanzione per la mancata osservanza delle modalità  di archiviazione, la decadenza integrale dal beneficio. Conseguenza che risulterebbe del tutto sproporzionata ed irragionevole, siccome legata ad aspetti formalistici privi di rilievo sostanziale, rispetto all’interesse alla corretta distribuzione dei pubblici aiuti nel settore agricolo.
Pertanto il ricorso, assorbite le altre questioni, è accolto.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giuseppina Adamo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

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