Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – DURC positivo – Contestazione – Competenza
La verifica in concreto della regolarità contributiva dell’impresa partecipante alla gara pubblica che abbia esibito un DURC favorevole, non può essere demandata alla Stazione appaltante, che non può sindacare il contenuto del documento, spettando viceversa agli Istituti di previdenza che lo hanno emesso.
Pubblicato il 12/04/2018
N. 00148/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00271/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2018, proposto da:
Olimpo 2005 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Esposito, Filippo Mascellaro, con domicilio eletto presso lo studio Adriano Esposito in Bari, via Putignani n.118;
contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ada Carabba, Monica Boezio, con domicilio eletto presso lo studio Ada Carabba in Bari, via Cognetti n. 36;
nei confronti
Florio Group s.r.l., Luigi di Virgilio s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Pierluigi Panniello, Massimiliano Cristino, con domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Panniello in Bari, via Andrea Da Bari n. 35;
Florio Floriano e Figli S.r.l. (Ora Eroglobal S.r.l.);
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del Provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica di AQP s.p.a. n. 9170 del 25/01/2018, comunicata in pari data, con la quale, fra l’altro, è stato disposto: – di approvare le risultanze di tutti i verbali di gara e, conseguentemente, di aggiudicare in via definitiva ed efficace la gara mediante procedura aperta per l’appalto – secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro, di durata triennale, da concludersi con un unico operatore economico – per l’affidamento e l’esecuzione del servizio di verifica e ispezione in continuo delle opere fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei Comuni degli abitati gestiti da AQP SPA ricadenti nell’Ambito Territoriale n. 2 della Provincia di Foggia a favore dell’A.T.I. “Florio GROUP s.r.l. (capogruppo) – Luigi di Virgilio S.r.l.”; – di dare atto, altresì, che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva approvata per l’Ambito Territoriale in questione è immediatamente esecutiva ed efficace, alla luce del buon esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti in capo al soggetto aggiudicatario; – di autorizzare l’immissione immediata nel servizio, per ragioni d’urgenza, dell’A.T.I. aggiudicataria, con decorrenza dal giorno 01 febbraio 2018;
2) della nota prot. n. 9486 del 25.01.2018 con la quale è stato trasmesso alla ricorrente la comunicazione di aggiudicazione definitiva;
3) del bando di gara, del capitolato speciale di gara e del disciplinare di gara, se interpretati nel senso di consentire l’aggiudicazione predetta;
4) della relazione prot. n. 0007946 del 23.01.2018, non conosciuta, con la quale il Direttore della Direzione Procurement ha rappresentato che l’esame della documentazione probatoria acquisita consente di procedere all’aggiudicazione definitiva efficace di detto Ambito Territoriale in favore dell’ATI Florio Group s.r.l. – Luigi di Virgilio s.r.l.;
5) del verbale n. 2/18 del 23.01.2017 con cui il Consiglio di Amministrazione di AQP SPA ha disposto l’aggiudicazione definitiva efficace della gara in questione;
6) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto, iva inclusa la relazione prot. n. 139443 del 28.11.2017;
e, conseguentemente
– per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato e reintegrazione in forma specifica;
e, conseguentemente
– per la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti;
– per la condanna della stazione appaltante alle sanzioni alternative previste dall’art. 123 cod. proc. Amm.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A., di Florio Group s.r.l. e di Luigi di Virgilio s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Considerato che la documentazione versata in atti dalle parti in causa non risulta idonea a suffragare quanto dedotto nel ricorso introduttivo, tenuto conto della consolidata giurisprudenza in ordine alla non sindacabilità , da parte della stazione appaltante, delle risultanze del DURC, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a gare pubbliche demandata agli istituti di previdenza;
rilevato, altresì, che la durata triennale dell’appalto per il quale è causa consente il futuro subentro della ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso all’esito del giudizio a cognizione piena;
ritenuto di poter compensare le spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Viviana Lenzi | Francesco Gaudieri | |
IL SEGRETARIO