Pubblico impiego – Forze armate – Ricerca straordinaria personale – Domanda di trasferimento – Rigetto – Ampia discrezionalità – Conseguenze
La procedura di ricerca straordinaria di personale militare (Sottufficiali) per le esigenze degli organi centrali (dislocati nella sede di Roma), è di per sè caratterizzata da un elevato livello di discrezionalità , sia nella selezione a monte che negli effettivi impieghi a valle; per tale ragione, ove non siano in contestazione macroscopici profili di irragionevolezza nell’uso del potere discrezionale, l’istanza cautelare deve essere respinta.
Pubblicato il 13/04/2018
N. 00150/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00920/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2017, proposto da
Mirko Di Cocco, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, piazza Massari, 6;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore Esercito, Dipartimento Impiego del personale dell’Esercito (Dipe) – Ufficio Impiego Sottoufficiali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota n. M_D E24094 REG2017 0050377 del 23 giugno 2017, notificata il 5 luglio 2017, con la quale il DIPE – Ufficio Impiego Sottufficiali non ha accolto l’istanza di trasferimento avanzata dal ricorrente nell’ambito della ricerca straordinaria di personale per le esigenze di organi centrali (SMD, SEGREDIFESA, e SME)/EDR nella sede di Roma, anno 2017, presentata dal ricorrente in data 17 febbraio 2016, tramite portale GETRA;
– e di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali al predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, Stato Maggiore Esercito, Dipartimento Impiego del personale dell’Esercito (Dipe) – Ufficio Impiego Sottoufficiali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Rilevato che l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da sufficiente fumus boni iuris;
Rilevato, infatti, che, a prescindere dalla effettiva attuale sussistenza dell’interesse del ricorrente alla presente impugnativa, risulta contestato un esito provvedimentale non favorevole al Di Cocco, maturato nel quadro di una procedura di ricerca straordinaria di Sottufficiali per le esigenze degli organi centrali dislocati nella sede di Roma, di per sè caratterizzata da un elevato livello di discrezionalità , sia nella selezione a monte che negli effettivi impieghi a valle;
Rilevato che tale discrezionalità non appare essere stata esercitata in modo manifestamente irragionevole o irrazionale;
Ritenuto che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Alfredo Giuseppe Allegretta | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO