Professioni e mestieri – Concorso per l’abilitazione alla professione  di avvocato – Elaborati – Punteggio numerico –  Motivazione stereotipata – Insufficienza 

Dev’essere sospeso in sede cautelare, disponendosi la ripetizione della valutazione da parte di altra Commissione,  il giudizio negativo sugli elaborati del concorso per l’abilitazione alla professione di avvocato con valutazione prossima alla sufficienza, ove non siano rintracciabili i criteri che hanno orientato il suddetto giudizio affidato al punteggio numerico e ad espressioni quali “inadeguata, incompleta o gravemente incompleta e talora errata”, che non consentono di ricostruire le parti degli elaborati che sarebbero connotati da tali carenze.

Pubblicato il 04/10/2017
N. 00365/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00894/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2017, proposto da: 

VGR, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucrezia Girone, in Bari, viale Magna Grecia n. 2g; 

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale è domiciliato in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della valutazione degli scritti del concorso per l’abilitazione alla professione di avvocato, di recente conosciuti e comunque pubblicati nel giugno 2017, che le attribuiscono un punteggio di 25 al parere di penale e 25 al parere di civile.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori avv. Lucrezia Girone, su delega dell’avv. Gianfranco Di Mattia e avv. dello Stato Marco De Piero;
 

Considerato che la trattazione degli elaborati della ricorrente, ai quali è stato attribuito un voto di poco al di sotto della soglia di sufficienza, è stata giudicata inadeguata, incompleta o gravemente incompleta e talora errata, senza altre specificazioni;
Ritenuto che il giudizio di erroneità , sia perchè postula il contrasto con un principio o un istituto giuridico, sia perchè riguarda solo parte o parti degli elaborati (come si evince dall’uso dell’avverbio “talora”) avrebbe dovuto, almeno, enunciare espressamente detti principi o istituti, o indicare le parti degli elaborati giudicate errate per consentire di intendere e sindacare la valutazione della Commissione;
Ritenuto che non può, allo stato, ritenersi esaustivo del giudizio di insufficienza il voto numerico, parimenti riportato nella scheda di valutazione, non essendo rinvenibili in atti i criteri predeterminati dei quali il punteggio numerico costituisce concreta applicazione, mentre la ricorrente contesta proprio l’assenza di un raccordo fra i voti assegnati e i descrittori della valutazione, sintomatica della mancata applicazione di detti criteri; 
Ritenuto che le allegazioni esplicative del giudizio di insufficienza contenute della memoria della parte resistente, che richiamano analiticamente le parti degli elaborati ritenute non corrette, non hanno rilievo in quanto postume;
Ritenuto pertanto di dover disporre la ripetizione della correzione e valutazione degli elaborati della prova scritta della ricorrente unitamente a quelli di almeno altri dieci candidati della stessa sessione abilitante, ad opera di una commissione giudicatrice in composizione diversa da quella che ha espresso il giudizio oggetto di ricorso, con modalità  che garantiscano l’anonimato degli elaborati;
Ritenuto di poter compensare le spese della fase cautelare in considerazione delle incertezze interpretative sulla materia (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 settembre 2017 n. 7);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Colagrande Giacinta Serlenga
 
 
 

IL SEGRETARIO