Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Avvalimento – Fatturato – Genericità – Non sussiste – Condizioni
Nell’ambito di una gara d’appalto, il contratto di avvalimento per il prestito del fatturato specifico necessario per partecipare alla procedura (concretando il cd. avvalimento di garanzia) non occorre si riferisca a beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale, dunque alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità .
Pubblicato il 13/07/2017
N. 00786/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2016, proposto da:
Consorzio Sanità & Servizi Integrati P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Cozzi, in Bari, Corso Cavour, 31;
contro
Comune di Manfredonia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Annarita Armiento, con domicilio eletto presso Nino Matassa, in Bari, Via Andrea Da Bari, 35;
nei confronti di
Società Cooperativa Sociale Aliante a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Emilio Toma e Loredana Papa, con domicilio eletto presso Emilio Toma, in Bari, Via Calefati, 133;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota del Comune di Manfredonia n. 11401 del 31.3.2016 recante “procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione asilo nelle due strutture di proprietà comunale CIG 635221063B2 Comunicazione aggiudicazione”;
della determinazione dirigenziale n. 403 del 31.3.2016 del Settore V – Attuazione Politiche Sociali, Culturali e Ricreative del Comune di Manfredonia, recante “Procedura di gara per l’affidamento della gestione del servizio di asilo nido – Aggiudicazione”;
per quanto di interesse, dei verbali di gara nn. 1 del 29.10.2015, n. 2 del 6.11.2015, n. 3 dell’11.11.2015, n. 4 del 24.11.2015, n. 5 del 30.11.2015, n. 6 dell’11.12.2015 e di tutte le note e gli atti ivi richiamati;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto;
nonchè per la declaratoria della nullità , della invalidità e della inefficacia del contratto, ove stipulato
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia e della Società Cooperativa Sociale Aliante a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 29.4.2016 e depositato in Segreteria il 12.5.2016, il Consorzio Sanità & Servizi Integrati P.A. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto che, con determinazione del Dirigente dei Servizi Sociali n. 1159 del 4.8.2015, il Comune di Manfredonia indiceva una procedura aperta per l’affidamento della “gestione del servizio di asilo nido nelle due strutture di proprietà comunale – CIG 6352210632B2”, della durata di trentasei mesi, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo complessivo dell’appalto veniva fissato in € 857.895,06, oltre IVA, di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Inoltravano domanda di partecipazione alla procedura n. 3 concorrenti e, segnatamente, il Consorzio Sanità & Servizi Integrati P.A., odierno ricorrente, la Società Cooperativa Sociale Aliante a r.l., odierna controinteressata, e la Cooperativa Sociale “Ferrante Aporti”.
In data 29.10.2015 la Commissione, riunita in seduta pubblica, procedeva all’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa presentate dalle partecipanti e ad esaminarne il contenuto, ammettendole tutte alla successiva fase di valutazione.
Nelle successive sedute, la Commissione, dopo aver proceduto all’attribuzione dei punteggi tecnici, disponeva l’esclusione dalla gara della Cooperativa Sociale “Ferrante Aporti”, per non aver raggiunto la soglia di sbarramento minima indicata nel disciplinare di gara, procedendo così all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
All’esito, l’offerta della Società Cooperativa Sociale Aliante a r.l. risultava quella economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo pari a 100 ed un ribasso percentuale offerto del 13,88 %.
Conseguentemente, si dichiarava il Consorzio ricorrente secondo classificato con un punteggio pari a 84,7540 ed un ribasso percentuale offerto dell’1 %.
Entrambe le offerte risultavano rientrare nella soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 86, secondo comma, del D.Lgs. n. 163/2006, con la conseguente necessità da parte della Stazione Appaltante di attivare il relativo procedimento di verifica della congruità .
Esaminate le giustificazioni offerte dai detti operatori economici, la Commissione procedeva all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della Società Cooperativa Sociale Aliante a r.l., ritenendo la sua offerta congrua e tale da garantire una prestazione, in fase di esecuzione, corretta e qualitativamente adeguata a soddisfare le esigenze individuate dall’Amministrazione.
Considerata la regolarità dell’aggiudicazione provvisoria, con Determinazione Dirigenziale n. 403 del 31.3.2016, l’Amministrazione Comunale disponeva poi l’aggiudicazione definitiva del servizio alla società controinteressata nella qualità di prima classificata.
Avverso tale esito di gara insorgeva la ricorrente, deducendo due motivi di gravame, come di seguito riassunti:
1) Violazione di legge: art. 49 D.Lgs. 163/2006; art. 88, D.P.R. 207/2010. Violazione lex specialis di gara: art. 8 c) del Disciplinare di gara, lettera d) inerente la capacità tecnica e professionale del disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto; contraddittorietà ; perplessità .
In particolare, l’aggiudicazione alla Società Cooperativa Sociale Aliante a r.l. sarebbe censurabile come illegittima nella misura in cui la suddetta società , non possedendo direttamente un requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal disciplinare di gara, produceva un contratto di avvalimento, che, in tesi di parte ricorrente, appariva nullo per genericità ed indeterminatezza dell’oggetto.
2) Violazione di legge: art. 87, D.Lgs. 163/2006. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto.
Parte ricorrente contesta l’illegittimità del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, laddove le giustificazioni addotte dalla Società Aliante disvelerebbero sia una sicura perdita nella esecuzione della commessa, sia una palese ed inammissibile modifica dell’offerta in fase di giustificazione.
Sulla scorta di queste doglianze, la ricorrente avanzava richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati ai fini dell’annullamento e proponeva istanza di declaratoria di nullità , invalidità ed inefficacia del contratto, ove stipulato, nonchè di condanna del Comune di Manfredonia al risarcimento dei danni, in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Con atto depositato il 13.5.2016 si costituiva in giudizio la società controinteressata, argomentando sull’infondatezza del gravame.
Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in data 16.5.2016 si costituiva in giudizio il Comune di Manfredonia, contestando le avverse prospettazioni, perchè inammissibili, prive di pregio ed in ogni caso destituite di giuridico fondamento.
Con ordinanza n. 272/2016, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe respingeva l’istanza cautelare, affermando, quanto al primo motivo di ricorso, che “la natura dello specifico contratto di avvalimento intervenuto nel caso di specie (avvalimento c.d. di garanzia e non avvalimento operativo) destituisce di fondamento la censura di genericità , per come formulata”, e, quanto al secondo motivo di ricorso, che “i rilievi argomentati avverso gli aspetti di dettaglio della verifica di anomalia svolta sull’offerta dell’aggiudicataria appaiono attenere a profili specifici non suscettibili, ad una valutazione globale, di positivo apprezzamento”.
All’udienza pubblica del 24.5.2017 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
La prima censura sollevata dalla ricorrente attiene alla mancata esclusione della Società Cooperativa Sociale Aliante a r.l. per carenza del requisito di cui alla voce “requisiti di partecipazione” lett. d) del disciplinare di gara, espressamente richiesto ai fini della qualificazione. La disposizione menzionata prescriveva alle imprese concorrenti, quale requisito di capacità tecnica-professionale, l’attestazione dell’avvenuto svolgimento di “servizi analoghi negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla gara per un importo contrattuale complessivo non inferiore a € 857.895,06 I.V.A. esclusa, senza incorrere in risoluzione anticipata, con l’indicazione degli enti pubblici o privati per cui sono stati resi, il periodo di riferimento e l’importo netto contrattuale I.V.A. esclusa per ogni servizio”.
Al fine di soddisfare il possesso del suddetto requisito, l’odierna controinteressata si avvaleva dell’ausiliaria Società Cooperativa Sociale “Solidarietà e Lavoro”, la quale si impegnava nei confronti della concorrente e della Stazione Appaltante “a fornire il requisito di capacità tecnica e professionale per un importo contrattuale pari ad € 287.496,00 per servizi di asilo nido svolti negli ultimi tre anni antecedenti la gara, senza incorrere in risoluzione anticipata” ed “a fornire i mezzi, le attrezzature e le professionalità necessarie per l’esecuzione dei lavori e lo svolgimento dei servizi indicati ed ogni altra risorsa e mezzo si renda necessario per la realizzazione delle prestazioni”.
Ad avviso della ricorrente, siffatto contratto di avvalimento non sarebbe immune da vizi, in quanto generico, non specifico ed inidoneo ad individuare la concreta portata delle risorse e dei mezzi messi a disposizione per effetto dell’avvalimento.
In tesi, dunque, la concorrente, per tale ragione, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara.
A sostegno di tale conclusione, il consorzio ricorrente riportava quella consolidata giurisprudenza che ritiene indispensabile nel contratto di avvalimento la specificazione delle risorse e dei mezzi aziendali messi a disposizione dell’impresa concorrente, al precipuo fine di rendere concreto e verificabile dalla Stazione Appaltante il prestito del requisito e al fine di consentire all’Amministrazione di verificare che la sinergia aziendale realizzata con l’avvalimento sia effettiva ed idonea a consentire la regolare esecuzione del contratto d’appalto, e non già limitata ad un mero impegno “cartolare”, che in taluni casi potrebbe eludere le norme generali sui requisiti di partecipazione (la ricorrente cita T.A.R. Bari, ord. n. 110/2016, Cons. Stato sent. n. 346/2016).
Quanto esposto, ad avviso di questo Collegio, si impernia su una valutazione di fondo non condivisibile, la cui problematicità è stata già vagliata in sede cautelare, come si evince dalla motivazione dell’ordinanza n. 272/2016 (avverso la quale, peraltro, non risulta proposto appello).
Com’è noto, l’istituto dell’avvalimento, di derivazione comunitaria, consente che un imprenditore possa comprovare alla Stazione Appaltante il possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi per la partecipazione ad una gara, facendo riferimento alla capacità di altro soggetto, che assume contrattualmente con lo stesso una responsabilità solidale, impegnandosi nei confronti della Stazione Appaltante.
L’avvalimento può riguardare anche solo, come accaduto nella specie, un pregio di capacità economica o un requisito di natura esperienziale, riferendosi alla messa a disposizione da parte della società ausiliaria ad es. di un requisito patrimoniale o del solo fatturato, ad integrazione di una solidità finanziaria altrimenti non adeguata in capo alla concorrente ausiliata.
Seguendo la differenziazione tipologica invalsa in tema di avvalimento, quello che viene in considerazione nella specie appare avvicinarsi ad un avvalimento di mera “garanzia” piuttosto che di tipo “operativo” (figura che, viceversa, ricorre in caso di messa a disposizione di capacità tecniche, mezzi o risorse materiali, che consentono di fare affidamento sulla idoneità dell’imprenditore di svolgere la prestazione richiesta assieme al soggetto ausiliato).
A tale diversa qualificazione corrisponde un diverso approdo ermeneutico di questo Collegio rispetto a quello prospettato della ricorrente.
Come si è visto, la difesa del Consorzio Sanità & Servizi Integrati P.A. pone la questione della genericità e non specificità del contratto di avvalimento tra l’ausiliata S.C.S. Aliante e la ausiliaria S.C.S. Solidarietà e Lavoro.
Tale questione non può non dirsi sostanziale, in quanto il documento contrattuale è chiamato a fornire, al seggio di gara, la prova principale dell’effettiva prestazione del requisito oggetto dell’avvalimento in favore della S.C.S. Aliante, con la conseguenza che, laddove si accogliesse la tesi di parte ricorrente, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il requisito in discussione, anche se posseduto dall’ausiliaria, non sarebbe stato effettivamente messo a disposizione della concorrente.
Logicamente presupposta a tale questione è la risposta al quesito se, trattandosi nel caso di specie di un avvalimento avente ad oggetto il mero importo contrattuale di servizi analoghi precedentemente eseguiti, fosse o meno necessaria l’indicazione specifica delle risorse e dell’apparato organizzativo, in termini di mezzi, personali e di ogni altro elemento aziendale qualificante, propri dell’impresa ausiliaria.
In proposito vanno valorizzati i seguenti profili normativi e disciplinari:
1) ai sensi dell’art. 49, secondo comma, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006, l’impresa partecipante ha l’obbligo di produrre una puntuale documentazione per poter utilmente ricorrere all’avvalimento;
2) ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, è necessario che dal contratto risulti l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare effettivamente le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità ;
3) ai sensi dell’art. 20, primo comma, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nell’Allegato II B (tra cui rientra l’appalto di servizi in causa) è disciplinata esclusivamente dagli artt. 68, 65 e 225, con la conseguenza che le norme del codice diverse dalle predette norme sono applicabili solo nei limiti in cui espressamente richiamate dagli atti di gara;
4) il disciplinare di gara alla voce avvalimento statuiva che “il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, privo dei requisiti di capacità economico finanziari e/o tecnico professionale richiesti dal bando, che intende ricorrere all’avvalimento dovrà produrre la documentazione sottoelencata e dimostrare che l’impresa ausiliaria assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione richiesti, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione dei requisiti (a seconda dei casi: mezzi tecnici o finanziari, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti)¦”.
Ciò posto, la controinteressata, onde dimostrare il possesso del cennato requisito di capacità tecnico-professionale, affermava di aver svolto nel triennio di riferimento servizi identici a quello oggetto di gara per un importo complessivo di € 630.274,56 e, con l’avvalimento, si serviva del fatturato specifico di € 287.496,00 maturato, per servizi identici, dalla Società Cooperativa Sociale “Solidarietà e Lavoro”.
Non v’è dubbio che in tema di avvalimento la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato l’esigenza, ricavata dalle disposizioni anzidette, che il contratto in parola rechi una esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, in particolare che le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata siano indicati in modo determinato e specifico (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 3.3.2016, n. 880), ma va anche osservato che l’intensità del dovere di specificazione può essere diversamente determinata a seconda che l’avvalimento riguardi risorse materiali o anche immateriali che incidono direttamente sull’organizzazione e l’operatività dell’impresa ausiliare. Quando, infatti, il requisito immateriale fornito riguardi, come nella specie, il solo dato finanziario, allora la rigorosa predeterminazione dei mezzi e delle risorse necessita di essere ridimensionata avuto riguardo a come il requisito ausiliato si ponga e che peso abbia rispetto all’oggetto dell’appalto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 29.2.2016, n. 812).
Tra l’altro, come il Supremo Consesso ha potuto specificamente precisare sul punto, al fine di meglio definire gli strumenti ermeneutici utilizzabili per fornire la giusta soluzione al problema della sufficienza e adeguatezza degli impegni contrattuali assunti dall’ausiliaria in rapporto al requisito da garantire, l’oggetto del contratto di avvalimento è sottoposto alle generali previsioni in materia di contratti di cui all’art. 1346 c.c., per cui la sua rappresentazione può essere non solo determinata, ma anche solo determinabile sulla base degli ordinari canoni ermeneutici e di integrazione contrattuale (cfr. Adunanza Plenaria, sentenza del 4 novembre 2016, n. 23).
Ciò posto, per quanto riguarda il contenuto sostanziale dei contratti di avvalimento aventi ad oggetto il solo dato finanziario, il Consiglio di Stato ha avuto modo recentemente di chiarire (sentenza del 15.3.2016, n. 1032) che “nelle gare pubbliche, allorquando un’impresa intenda avvalersi, mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento dei requisiti finanziari di un’altra (c.d. avvalimento di garanzia) ¦ ciò che la impresa ausiliaria mette a disposizione dell’impresa ausiliata è il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice significativo. Ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità “.
Per tutto quanto precede, nel caso di specie, il contratto di avvalimento non si ritiene essere stato limitato ad una generica enunciazione di prestito del requisito mancante.
La Società Cooperativa Sociale “Solidarietà e Lavoro”, infatti, garantiva una specifica risorsa immateriale, frutto di una particolare esperienza maturata in un settore uguale a quello del servizio richiesto, integrando solo residualmente il requisito di partecipazione che l’aggiudicataria già possedeva in misura nettamente prevalente e, dunque, senza incidere sulle modalità organizzative dell’apparato operativo-aziendale dell’impresa ausiliata. Forniva, inoltre, tutti i mezzi materiali, le risorse umane, le strutture e le attrezzatture strumentali alla realizzazione delle prestazioni di cui al relativo importo oggetto di avvalimento, nonchè si impegnava a metterle a disposizione dell’ausiliata per tutta la durata dell’appalto. Contestualmente, rendeva un’autodichiarazione volta ad attestare la propria solidità finanziaria.
Alla luce del peso che tale requisito assumeva nel sistema delineato dalla lex specialis e nell’ambito delle esigenze di avvalimento dell’aggiudicataria, già in possesso degli altri requisiti di partecipazione – da cui sfugge l’effettiva necessità di un coinvolgimento particolare di mezzi o personale della società ausiliata, se non nei limiti del fatturato specifico da quest’ultima maturato per servizi identici – emerge, ad avviso di questo Collegio, un contratto di avvalimento dall’oggetto adeguatamente determinato o quanto meno determinabile, apparendo sufficientemente chiaro e preciso, nonchè proporzionato, l’impegno dell’ausiliaria.
Con l’ulteriore precisazione che, da un lato, il servizio oggetto della gara di cui è causa può essere fatto rientrare nei settori esclusi di cui all’art. 20, primo comma, del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’allegato II B e che, dall’altro, il disciplinare di gara non richiedeva contenuti particolari del contratto di avvalimento, prescrivendo la mera compilazione di dichiarazioni secondo gli schemi allegati.
Non vale a superare le suesposte conclusioni l’ulteriore eccezione sollevata in rito dalla difesa della ricorrente alla luce della motivazione posta alla base della recente sentenza del Tribunale in epigrafe n. 529 del 25.5.2017, resa in relazione a fattispecie simile, in cui, nell’ambito dell’affidamento di un servizio di mensa scolastica, la società aggiudicataria stipulava un contratto di avvalimento avente per oggetto il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal bando e riassumibile nell’aver prestato “negli ultimi tre anni precedenti servizi di mensa scolastica per un importo complessivo non inferiore a quello dell’appalto”.
In tale caso di specie, non solo l’oggetto dell’impegno contrattuale si formalizzava su un importo diverso da quello richiesto dal disciplinare di gara, rendendo pertanto priva di qualificazione l’impresa aggiudicataria, ma non veniva altresì definito, “in quanto identificato con l’eventuale ed imprecisata messa a disposizione delle risorse necessarie ad integrare il requisito mancante, la cui effettiva determinazione viene sostanzialmente rimessa a singoli accordi futuri, palesando l’assenza, all’attualità , di un impegno certo, determinato ed immediato, di fornire la provvista necessaria per garantire lo svolgimento del servizio secondo gli standard di capacità tecnico-professionali richiesti dalla disciplina di gara”.
Orbene, è palese che in presenza di tali espressioni sia dubitabile l’effettività e la serietà dell’impegno assunto. Ne derivava, infatti, un contratto privo dell’appropriato grado di determinatezza o determinabilità , dal quale risultava impossibile per la Stazione Appaltante conoscere ex ante, secondo le regole dell’evidenza pubblica, quali fossero i requisiti e le risorse concretamente prestate.
Ciò stante, per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni di parte ricorrente, deve concludersi per l’infondatezza delle deduzioni di cui al primo motivo di ricorso.
Del pari infondato è il secondo ed ultimo motivo di gravame con il quale il Consorzio istante si duole di una presunta erronea valutazione della Commissione di gara operata sulla congruità dell’offerta dell’aggiudicataria.
Difatti, come brevemente riportato in narrativa, l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario veniva sottoposta alla verifica di anomalia ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006; di tal che, rispettivamente in data 28.12.2015 e 2.2.2016, la Società Cooperativa Sociale Aliante a r.l. forniva le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante, ex art. 87 del D.Lgs. 163/2006, in merito alle voci di prezzo che concorrevano a formare l’importo complessivo posto a base di gara per dimostrare la congruità del prezzo offerto.
In tesi di parte ricorrente, l’analisi di tali giustificazioni offerte avrebbe dovuto comportare l’immediata esclusione della controinteressata dalla gara, sulla base dei seguenti motivi:
1) nel giustificare il prezzo offerto, la S.C.S. Aliante avrebbe omesso del tutto di considerare il costo per la presenza nel servizio della figura del direttore e del cuoco, nonchè il costo dell’avvalimento, rendendo in tal modo palese la rilevante perdita economica che ne sarebbe derivata dall’esecuzione della commessa;
2) avrebbe, altresì, dichiarato utilità afferenti ad attività per nulla previste nel progetto tecnico presentato in corso di gara, così modificando l’offerta.
Si ritiene che la risoluzione della questione non possa prescindere da una sommaria ricostruzione del quadro giurisprudenziale di riferimento.
àˆ noto che il giudizio di anomalia è finalizzato alla verifica dell’attendibilità e della serietà dell’offerta, ovvero all’accertamento della reale possibilità dell’impresa di eseguire correttamente la prestazione oggetto della gara alle condizioni proposte.
Dal momento che l’obiettivo dell’indagine è accertare l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, e non nelle sue singole componenti, è pacifico che tale valutazione deve essere globale e sintetica, e non concentrata esclusivamente e separatamente sulle singole voci di prezzo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 14 aprile 2010, n. 2070).
àˆ stata altresì pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, con il solo ovvio limite di non alterare il quantum iniziale dell’offerta, considerata nella sua globalità , la possibilità di rimodulare gli elementi economici della medesima in sede di giustificazioni sull’anomalia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 12 gennaio 2001, n. 102).
Quanto all’utile, la possibilità che questo si riduca è stata affermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sentenza del 5 ottobre 2015, n. 5315), che, pur escludendo che un’impresa possa proporre un’offerta economica sguarnita da qualsiasi previsione di utile, ha sostenuto che occorre tener presente che non esiste una quota di utile rigida al di sotto della quale l’offerta debba reputarsi incongrua, assumendo invece rilievo la circostanza che l’offerta si appalesi seria. Risulta, pertanto, ingiustificabile solo un utile pari a zero (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 21 maggio 2009, n. 3149), “atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, ove si tenga conto, ad esempio, delle ricadute positive in termini di qualificazione, pubblicità , curriculum discendente per una impresa per essersi aggiudicata e per avere poi portato a termine l’appalto” (T.A.R. Campania – Napoli, sentenza del 7 febbraio 2014, n. 878).
Sotto altro profilo, giova richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale che qualifica il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara di appalto espressione di un potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile esclusivamente nel caso in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche e fondate su insufficiente motivazione o affette da evidenti errori di fatto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 22 gennaio 2016, n. 211).
Venendo all’esame del caso concreto, il giudizio tecnico-discrezionale della commissione risulta, ad avviso di questo Collegio, del tutto ragionevole e condivisibile.
In base a quanto esposto in atti, emerge, infatti, che l’Amministrazione abbia effettuato un’attenta analisi degli elementi qualificanti l’offerta, una adeguata esternazione delle ragioni alla base del giudizio ed una non illogica considerazione tecnico-discrezionale dei dati esaminati.
Nè può ritenersi che l’aggiudicataria, in sede di verifica dell’anomalia, abbia illegittimamente modificato l’offerta originaria o programmato un utile irrisorio.
D’altra parte, anche un sindacato nel dettaglio su tali singoli aspetti sarebbe precluso a questo Giudice, cui non è consentito procedere nemmeno ad un’autonoma valutazione della congruità di singole voci, non potendosi esso sostituire ad un’attività valutativa, da compiersi complessivamente, stante la ratio del procedimento di verifica in parola, e rimessa unicamente all’Amministrazione procedente.
Pertanto, alla luce delle considerazione svolte e delle complessive risultanze della verifica, è possibile ritenere legittimo e corretto il giudizio di non anomalia dell’offerta aggiudicataria, così come formulato dall’Amministrazione.
In conclusione, dalle argomentazioni complessivamente espresse, discende la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
La relativa novità delle questioni trattate e la loro problematicità in fatto giustificano ampiamente la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Alfredo Giuseppe Allegretta | Angelo Scafuri | |
IL SEGRETARIO