Commercio, industria, turismo – Finanziamento progetto – Commissione – Incompetenza tecnica – Fattispecie
Deve ritenersi infondato il mezzo con il quale si contesti la competenza scientifica della Commissione deputata ad esaminare un progetto di finanziamento ove le ragioni per le quali lo stesso è risultato penalizzato non riguardino il suo valore scientifico, bensì la sostenibilità economica dell’iniziativa.
Pubblicato il 05/07/2017
N. 00256/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00694/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2017, proposto da:
Roberta Panuzzo, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via P. Fiore, 14;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avvocato Marina Altamura, con domicilio eletto in lungomare N. Sauro, n. 31;
Regione Puglia – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Giovanna D’Alema, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota inviata alla ricorrente in data 7.4.2017 a mezzo mail, con cui la Dirigente della Sezione politiche giovanili e innovazione sociale della Regione Puglia rendeva noto il mancato accoglimento della domanda presentata il 26.9.2016 dal gruppo informale “CO. RheD (Counseling in Rheumatic Diseases)” (composto dalla stessa ricorrente e dalla dott.ssa Liliana Dinoia), al fine di ottenere il finanziamento di cui all’avviso pubblico “PIN – Pugliesi Innovativi”;
– dell’elenco relativo ai progetti inoltrati dal 23.9.2016 al 15.10.2016 e ammessi al suddetto finanziamento, nonchè di quello dei progetti presentati in tale periodo e non ammessi (in cui la proposta della ricorrente risulta collocata alla 28° posizione), pubblicati sul sito internet “pingiovani.regione.puglia.it”;
– della determinazione della Dirigente della Sezione politiche giovanili e innovazione sociale della Regione, n. 33 del 7 aprile 2017, con cui veniva approvato l’esito dell’iter istruttorio e della valutazione delle 136 proposte progettuali pervenute dal 23 settembre al 15 ottobre 2016;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale rispetto a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto, e sul quale ci si riserva di proporre motivi aggiunti, con particolare riferimento ai provvedimenti di nomina dei componenti della commissione giudicatrice, nonchè ai verbali delle sedute di quest’ultima e alle schede personali di valutazione e/o ai giudizi eventualmente da essa formulati nei riguardi della suddetta proposta;
nonchè per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedere valutata e ammessa la sua proposta come da domanda presentata il 26.9.2016 dal gruppo informale “CO. RheD (Counseling in Rheumatic Diseases)” (composto dalla stessa ricorrente e dalla dott.ssa Liliana Dinoia), al fine di ottenere il finanziamento di cui all’avviso pubblico “PIN – Pugliesi Innovativi”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori, avv. Fabrizio Lofoco e avv. Marina Altamura;
Considerato che non sussiste, ad un primo sommario esame, il pericolo di un danno grave ed irreparabile per l’interesse della ricorrente a realizzare il progetto non ammesso al finanziamento, essendo incontestata la circostanza, affermata dalla Regione Puglia, che l’iniziativa potrebbe essere nuovamente presentata;
Rilevato inoltre che il giudizio espresso sul progetto non appare prima facie censurabile, in quanto non ha riguardato il valore scientifico del progetto, ma la futura sostenibilità economica dell’iniziativa e, di conseguenza, non appaiono fondate neppure le censure sulla composizione della commissione;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Maria Colagrande | Giuseppina Adamo | |
IL SEGRETARIO